Condividi l’articolo:
L’Agenzia delle Entrate, mediante le risoluzioni n. 63/E, 64/E e 65/E del 18 dicembre 2024, ha creato otto nuovi codici fiscali.
Di questi, due sono specificamente designati per l’accesso a differenti incentivi fiscali:
- i crediti di imposta relativi agli investimenti mirati al piano di transizione 5.0;
- le erogazioni liberali al settore no-profit (social bonus).
Gli altri sono stati introdotti per permettere alle società controllate estere (Cfc) di versare l’imposta sostitutiva.
Codice tributo per Piano Transizione 5.0
Per promuovere il passaggio delle aziende verso l’innovazione digitale ed energetica, la creazione del Piano Transizione 5.0 prevede l’assegnazione di un credito di imposta sotto specifiche condizioni e per determinati investimenti.
Il comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, stabilisce che tale credito può essere usato solo in compensazione e deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2025, tramite il modello F24 e solo attraverso i servizi online forniti dall’Agenzia delle entrate.
Ogni destinatario dell’agevolazione ha la possibilità di consultare l’importo disponibile per la compensazione, notificato dal GSE, accedendo al proprio cassetto fiscale situato nell’area protetta del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione la risoluzione n. 63 del 18 dicembre 2024 ha istituito il seguente codice tributo:
- “7072” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.
Il nuovo codice deve essere inserito nella sezione “Erario” accanto agli importi elencati nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, se il contribuente deve restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’”anno di riferimento” corrisponde all’anno di conclusione dell’investimento e deve essere compilato nel formato “AAAA”.
Social bonus: Codice tributo
Un altro codice è stato creato per la compensazione del credito d’imposta, che corrisponde al 65% delle donazioni monetarie fatte a enti del Terzo settore – specificatamente quelli che hanno inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per il riutilizzo di immobili pubblici in disuso e di beni mobili e immobili sequestrati alla criminalità organizzata e assegnati per uso non commerciale.
Il credito d’imposta in argomento è utilizzabile solo tramite compensazione tramite modello F24; a tal fine la risoluzione n. 65 del 18 dicembre 2024 ha stabilito il seguente codice tributo:
- “7037” denominato “Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
Lo stesso è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.
Imposta sostitutiva per imprese estere controllate
Il nuovo comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR ha introdotto un sistema facoltativo di tassazione alternativa per le società controllate all’estero (CFC).
In particolare, il paragrafo 4-ter specifica che, in alternativa a quanto stabilito nel comma 4, lettera a), i controllanti, per i soggetti controllati non residenti, possono pagare un’imposta sostitutiva delle tasse sui redditi pari al 15 percento del profitto netto contabile dell’anno, calcolato senza considerare le tasse che contribuiscono a tale cifra, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
Per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, la risoluzione n. 64 del 18 dicembre 2024 istituisce sei codici tributo:
- “4077” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4078” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4079” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4080” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4081” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4082” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
La risoluzione 64/2024 specifica che per i codici tributo “4077”, “4080”, “4079” e “4082” in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link