piani straordinari di investimento per la rete di distribuzione elettrica

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Home > News > Elettrificazione > Manovra 2025: piani straordinari di investimento per la rete di distribuzione elettrica

Un nuovo articolo, il 7-bis, è stato introdotto nella Legge di Bilancio 2025 per affrontare le sfide critiche legate alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. L’obiettivo principale di questo emendamento è migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete, contribuendo così alla transizione energetica e alla decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea per il 2050. Vediamo nel dettaglio i punti salienti.

Obiettivi principali dell’emendamento

Il nuovo articolo 7-bis, comparso a sorpresa nella Manovra di bilancio 2025, si propone di fornire una base solida per modernizzare la rete di distribuzione elettrica, rendendola più resiliente e pronta a supportare l’incremento dei flussi provenienti dagli impianti rinnovabili dislocati in tutto il territorio italiano. In particolare, l’emendamento, stabilisce la creazione di piani straordinari di investimento pluriennale, che i concessionari della distribuzione dell’energia elettrica dovranno presentare entro termini definiti. Gli obiettivi fondamentali che i piani devono perseguire sono raggruppabili in cinque macroaree:

  1. Resilienza e affidabilità

Adattare il servizio agli eventi meteoclimatici estremi, sempre più frequenti e intensi, per garantire la continuità del servizio anche in situazioni critiche.

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  1. Integrazione della generazione da fonti rinnovabili

Aumentare la capacità della rete di integrare fonti energetiche distribuite, con particolare attenzione alle energie rinnovabili, garantendo tempi di connessione rapidi.

  1. Potenziamento delle infrastrutture

Gestire con affidabilità l’aumento della domanda di energia elettrica dovuta alla transizione dei consumi verso l’elettrificazione, anche nel contesto della mobilità sostenibile.

  1. Flessibilità del sistema

Rafforzare la flessibilità del sistema di distribuzione, anche attraverso meccanismi trasparenti e non discriminatori per l’approvvigionamento di servizi da terzi.

  1. Protezione delle infrastrutture

Adottare sistemi di monitoraggio per difendere le infrastrutture critiche contro rischi di intrusioni illecite, attacchi informatici e altre minacce alla sicurezza cibernetica.

Procedure di approvazione e sostenibilità economica

L’emendamento introduce un iter chiaro per la valutazione e l’approvazione dei piani straordinari, che prevede la collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

L’approvazione potrà comportare una rimodulazione delle concessioni in essere, sia in termini di durata che di equilibrio economico-finanziario, con un limite massimo di vent’anni. Inoltre, gli oneri sostenuti dai concessionari per gli investimenti verranno riconosciuti economicamente, includendoli nel capitale investito soggetto ad ammortamenti e remunerazione secondo i tassi stabiliti per il settore.

Benefici per i consumatori

Un aspetto significativo dell’emendamento è la previsione che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione di questi piani vengano prioritariamente destinate alla riduzione dei costi energetici per le utenze domestiche e non domestiche. Si tratta di un passo importante per alleviare il peso economico della transizione energetica sui cittadini e sulle imprese.

Il testo originale dell’Art. 7-bis.

Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica

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1. Al fine di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione dell’energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall’Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell’energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, (0.7.039.4 sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, di piani straor- dinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi: 7.039 comma 1 alinea NF a) miglioramento della resilienza e dell’affidabilità del servizio ai fini dell’adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi; 7.039 comma 1 lett. a) b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione; 7.039 comma 1 lett. b) c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l’aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l’impiego dell’energia elettrica; 7.039 comma 1 lett. c) d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l’adozione di meccanismi che facilitino l’approvvigionamento da terzi dei relativi ser- vizi, a pronti e a termine, secondo i princìpi di trasparenza e non discriminazione; 7.039 comma 1 lett. d) e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete. 7.039 comma 1 lett. e)

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l’approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall’ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l’applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica. 7.039 comma 2 NF 

3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l’ARERA e il Ministero dell’economia e delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L’approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata ai fini del raggiungimento della condizione di equilibrio economico-finanziario, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni. 7.039 comma 3 NF

4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 3 sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche. 7.039 comma 4 NF



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