Detrazione «de minimis» per investimenti in PMI innovative fino a fine anno

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La detrazione IRPEF in de minimis per gli investimenti in PMI innovative spetta solo fino al 31 dicembre 2024. Tale termine è stato introdotto dalla L. 16 dicembre 2024 n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, che all’art. 31 ha previsto alcune modifiche alla disciplina delle agevolazioni per investimenti in start up e PMI innovative.

Il comma 3 dell’art. 31 della citata L. 193/2024 modifica l’art. 4 comma 9-ter del DL 3/2015, delimitando al 31 dicembre 2024 l’arco temporale di applicazione della detrazione pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000 euro, nei limiti del regime de minimis.

Affinché i soggetti investitori possano beneficiare dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono presentare, tramite l’apposita piattaforma informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, un’istanza on line prima dell’effettuazione degli investimenti (cfr. DM 28 dicembre 2020 e circ. Min. Sviluppo economico 25 febbraio 2021; si vedano anche le risposte Min. Sviluppo economico 22 marzo 2021).
Il Ministero verifica il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale de minimis e comunica periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale.

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L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo della detrazione fruibile.

Con riguardo agli investimenti sia in start up innovative che in PMI innovative effettuati dal 2024, si ricorda che per effetto dell’art. 2 della L. 162/2024, qualora la detrazione in de minimis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Tale credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi (si veda “Detrazione start up innovative in de minimis eccedente usabile come credito d’imposta” del 9 novembre 2024).

L’art. 31 comma 1 della legge interviene anche sulle agevolazioni “ordinarie”. In particolare, modificando il comma 7-bis dell’art. 29 del DL 179/2012, che riguarda la detrazione IRPEF “ordinaria” del 30% (fino all’investimento massimo di un milione) e la deduzione IRES del 30% (con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni euro), viene previsto che le agevolazioni per l’investimento in start up innovative siano concesse per un massimo di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Con particolare riferimento agli incentivi per gli investimenti in start up innovative in de minimis di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, l’art. 31 comma 2 della L. 193/2024 prevede che la percentuale della detrazione IRPEF, attualmente fissata in misura pari al 50%, sia incrementata al 65% a decorrere dal 1° gennaio 2025, fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Resta fermo che l’investimento massimo detraibile in de minimis non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente.
Viene quindi aggiunto che “la detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale «versamento in conto aumento di capitale», a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale”.

Viene altresì disposto, per tutte le suddette agevolazioni relative agli investimenti in start up innovative, che tali agevolazioni non trovano applicazione:
– qualora l’investimento generi una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
– qualora il contribuente sia anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato eccedente il 25% dell’investimento agevolabile.
In relazione alla detrazione per start up e PMI innovative, si segnala che un emendamento al Ddl. di bilancio 2025 escluderebbe dal calcolo del nuovo limite di 75.000 euro tali agevolazioni (si veda “Limiti alla detrazione per investimenti di persone fisiche in start up innovative” del 30 ottobre 2024).



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