Il Testo Unico sulle Rinnovabili (FER)

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Il Decreto, composto da 17 articoli, provvede al riordino e alla semplificazione normativa della disciplina concernente (i) la costruzione, l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; (ii) gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, (iii) nonché’ per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Il Decreto entrerà ufficialmente in vigore il 30 dicembre 2024 e le Regioni ed Enti locali dovranno adeguarsi ai principi sanciti in esso entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il Decreto non si applicherà ai “procedimenti in corso” al momento della sua entrata in vigore, a meno che il soggetto proponente non scelga di applicare le nuove disposizioni del Decreto. Per “procedimenti in corso” si intendono quelli per i quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto è stata completata alla data di entrata in vigore del Decreto.

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Obiettivi e finalità

Il Decreto si colloca all’interno della cornice del Regolamento (UE) 2023/435, in vigore dal 1° marzo 2023, che introduce nuove normative per il piano “REPowerEU”, parte della missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La missione 7 prevede cinque riforme, tra cui la semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili tramite un unico testo legislativo. Questo è fondamentale per:

  • la transizione ecologica: raggiungere gli obiettivi europei e internazionali (Accordi di Parigi 2015, Agenda ONU 2030, Clean Energy Package, Green New Deal, Next Generation EU, “Normativa europea sul clima”);
  • l’autonomia e sicurezza energetica: ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas e combustibili fossili, promuovendo l’uso delle fonti rinnovabili, in risposta alla crisi energetica causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Le principali novità del Decreto

Tra le principali novità si segnalano:

  • Riduzione del numero e della tipologia dei regimi amministrativi: il Decreto ha ridotto da quattro a tre i regimi amministrativi per la costruzione, l’esercizio e il rifacimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: (i) attività libera, (ii) procedura abilitativa semplificata (PAS), (iii) autorizzazione unica, definendone meglio l’ambito di applicazione.
  • In materia di PAS, il Decreto ha: (i) introdotto la possibilità di avviare le procedure di esproprio per opere di connessione accessorie agli impianti; (ii) stabilito che non è più necessario presentare la PAS almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; (iii) definito chiaramente i termini di inizio e fine lavori; (iv) previsto per progetti superiori a 1 MW la presentazione di un programma di misure compensative del valore tra il 2% e il 3% dei proventi; (v) confermato che la PAS acquista efficacia dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), momento nel quale diviene opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione (la pubblicazione sul BUR ha, dunque, natura costitutiva.
  • In materia di autorizzazione unica, il Decreto ha: (i) attribuito alla competenza statale gli impianti FER e opere connesse di potenza superiore a 300 MW; (ii) scandito meglio le tempistiche; (iii) previsto la pubblicazione dell’autorizzazione unica sul sito internet dell’amministrazione procedente.
  • Introduzione di zone di accelerazione per le rinnovabili: è prevista l’istituzione di “zone di accelerazione” per le rinnovabili. Entro il 21 maggio 2025, il Gestore dei Servizi Energetici GSE pubblicherà una mappatura delle aree disponibili per impianti rinnovabili, con priorità a superfici artificiali, aree industriali, siti di smaltimento, bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.
  • Positivizzazione dell’artato frazionamento: Il Decreto ha previsto che per l’individuazione del regime amministrativo applicabile si considera il cumulo tra le istanze presentate. In particolare, si considera come istanza unica quella avente ad oggetto la medesima area e presentata dal medesimo soggetto inteso come unico centro di interessi.
  • Procedure ambientali: gli interventi sottoposti a edilizia libera e PAS non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, accelerando così gli iter autorizzativi.

Per una più completa analisi di alcune tra le principali novità introdotte dal Decreto si rimanda alla tabella.



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