L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 22/E/2024, ha aggiornato le istruzioni della circolare n. 19/E/2024 a seguito delle modifiche apportate al c.d. bonus Natale dal D.L. 167/2024, con particolare riguardo all’ampliamento della platea dei beneficiari.
Inoltre, con la risoluzione n. 54/E/2024, è stato istituito il codice tributo 1703 per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Modifiche intervenute
L’articolo 2, D.L. 167/2024 modifica l’articolo 2-bis, c.d. Decreto Omnibus con riguardo, in particolare, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che il bonus spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. Non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- c) abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir.
Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico, nonché in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
L’articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis, articolo 2-bis, c.d. Decreto Omnibus, che prevede che l’indennità “non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”. Nel caso, dunque, di 2 lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; conviventi di fatto.
Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 2, D.L. 167/2024, il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus. Per i lavoratori dipendenti che abbiano già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis, Decreto Omnibus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
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