Piani di stock option: dal 2025 deducibilità dei costi posticipata

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L’art. 1 c. 862-863 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha operato un’importante modifica per la rilevazione dei piani di stock option da parte dei soggetti che applicano i principi IAS (per obbligo o facoltà). Nel dettaglio, per i piani avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, è previsto il rinvio della deduzione dell’onere rilevato in applicazione delle regole contenute nell’IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

IFRS 2: deduzione dei costi

Secondo quanto previsto dal principio IFRS 2:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

  • in caso di assegnazione di stock option equity settled ai propri dipendenti o amministratori: la società, durante il periodo di maturazione (c.d. vesting period) è tenuta a rilevare a conto economico nel costo del lavoro, a titolo di remunerazione dell’opera prestata, un onere corrispondente al fair value delle stock option alla data di assegnazione, imputato pro-rata temporis lungo il periodo di maturazione, con contropartita diretta all’equity;
  • in caso di assegnazione di stock option equity settled ai dipendenti o amministratori di una propria controllata: la controllante, durante il periodo di maturazione (vesting period) è tenuta a rilevare un incremento nel valore della partecipazione nella controllata, con contropartita diretta al proprio equity (ove applichi gli IAS, la controllata dovrà rilevare a conto economico nel costo del lavoro un onere corrispondente al fair value delle stock option alla data di assegnazione, imputato pro rata temporis lungo il periodo di maturazione, con contropartita diretta al proprio equity).

Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option 

Dal punto di vista fiscale, fino ad oggi, le sopra citate modalità di contabilizzazione hanno avuto sempre rilevanza fiscale, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 DM 8 giugno 2011 (infatti questa disposizione prevede la rilevanza fiscale dei componenti negativi imputati a conto economico sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio). In questo contesto, l’art. 1 c. 862-863 L. 207/2024 ha aggiunto il comma 6-bis all’art. 95 TUIR, prevedendo che:

  • i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, ovvero con azioni di altre società del gruppo, sono deducibili al momento dell’assegnazione degli strumenti stessi;
  • sempre al momento dell’assegnazione sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati ai dipendenti delle controllate a seguito di tali operazioni.

Da quanto sopra deriva che:

  • per le operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 ovvero nei successivi, la deduzione dei costi delle stock option non dovrà più essere effettuata durante il vesting period, ma soltanto al momento dell’assegnazione;
  • se i beneficiari del piano non esercitano le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva da stock option assumerà ai fini fiscali la qualifica di riserva di utili.

In buona sostanza, l’art. 1 c. 862-863 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) definisce la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell’assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell’imputazione a conto economico.

Osservazioni

Come detto, la Legge di Bilancio 2025 definisce la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell’assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell’imputazione a conto economico, posticipando la deducibilità stessa.

Per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime è stata estesa ai soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e che rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all’OIC 11.

Il nuovo criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option:

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

  • è applicabile alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 ovvero nei successivi.
  • comporta la necessità di rilevare la relativa fiscalità differita anche per le appostazioni contabili effettuate in applicazione dell’IFRS 2.



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