Natale e Capodanno, sicurezza al primo posto: “botti” vietati per tutto il periodo delle festività. La sindaca: “Divertiamoci con buon senso e rispetto”

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(AGENPARL) – Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 Ordinanza n. 855 del 24-12-2024
OGGETTO:
ORDINANZA
CONTINGIBILE
URGENTE
SENSI
DELL’ARTICOLO 54 COMMA 4 D.LGS 267/2000 – DIVIETO DI
SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO, VENDITA PER ASPORTO E
DETENZIONE IN LUOGO PUBBLICO DI CIBI E BEVANDE IN
CONTENITORI DI VETRO, LATTINE E METALLICI NELL’AREA OVE SI
SVOLGERANNO GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2024/25 E NELLE VIE
E PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI PROSSIMITA’ – DIVIETO DI
UTILIZZO DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI SPRAY URTICANTE, ANCHE
DI LIBERA VENDITA NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI
PROSSIMITA’ DALLE ORE 18.00 ALLE 24.00 DEL 31 DICEMBRE 2024
E DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 6.00 DEL 1 GENNAIO 2025.
Servizio: Servizio Eventi, Turismo e Sport
IL SINDACO
Premesso che:
Dalle ore 19.00 del 31 Dicembre 2024 alle ore 01.30 del 1 Gennaio 2025 presso Piazza dei Cavalli si
svolgerà la manifestazione Capodanno 2024, con afflusso di pubblico stimato
in circa 3000 persone.
Considerato che:
• è frequente il fenomeno dell’abbandono al suolo di bottiglie ed altri contenitori di vetro e/o
metallici successivi al consumo di bevande ivi contenute sul suolo pubblico e/o all’esterno degli
esercizi pubblici e commerciali, senza riguardo alla pulizia ed all’igiene del suolo e dell’abitato;
• è già stata emessa l’ordinanza n. 854 del 24/12/2024 in ordine al divieto di utilizzo di fuochi
• che in relazione alla previsione di affluenza di consistente pubblico sulla pubblica piazza è
indispensabile prevenire gli oggettivi rischi indotti da utilizzo di spray urticanti in ambiente
affollato e potenzialmente suscettibile di reazioni indotte dal panico;
• i gravi eventi di cronaca hanno manifestato, con tutta evidenza, la necessità di osservare particolare
cautela rispetto all’ordine e alla sicurezza pubblica prevenendo comportamenti che possano
arrecare pericolo alla collettività e ai singoli cittadini, derivanti dall’utilizzo improprio di spray
urticanti e di contenitori metallici ed in vetro;
Considerato altresì che:
• vi è la necessità di prevenire nell’area di interesse dell’evento Capodanno 2024/2025 possibili
episodi di vandalismo, in particolare l’abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro e
lattine con reale e concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;
Ritenuto necessario per le motivazioni sopra esposte, in concomitanza con l’evento del
Capodanno 2024 dalle ore 18,00 alle ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2024 e dalle ore
00.00 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2025 emettere ordinanza contingibile ed urgente riferita
alle zone di seguito indicate, prevedendo:
• il divieto di somministrazione e vendita in luogo pubblico di cibi e bevande in contenitori
di vetro, lattine, nonché in contenitori metallici;
il divieto di detenzione e utilizzo in luogo pubblico di cibi e bevande in contenitori di vetro,
lattine, nonché in contenitori metallici;
il divieto di utilizzo ed esplosione di fuochi d’artificio, botti e artifici pirotecnici, nonché di
accensione di lanterne volanti, anche di minuta vendita;
il divieto di utilizzo di qualsiasi tipologia di spray urticante anche di libera vendita;
in relazione alla localizzazione dell’evento, i divieti posti con la presente ordinanza riguardano,
oltre alla Piazza Cavalli, anche le vie e le piazze del centro storico che conducono direttamente
alla stessa, ovvero Via Cavour; Via XX Settembre; Piazzetta San Francesco; Via San
Donnino; Via Sopramuro; Largo Battisti; Corso Vittorio Emanuele II; Vicolo Perestrello;
Piazzetta Sant’Ilario; Largo Sant’Ilario; Via Illica; Via Calzolai; Piazzetta Grida; Piazzetta
Pescheria; Piazzetta Mercanti; Via Mazzini; Via Cittadella;
Richiamati:
• il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo del 19
Dicembre 2024 contenente le prescrizioni relative alle misure di sicurezza da adottare nell’ambito
dell’organizzazione dell’evento Capodanno 2024;
apposita ordinanza che vieti la vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine;
• la nota della Prefettura di Piacenza, Prot. Gen. n. 64901 del 12/06/2017 che si è espressa sul tema
della sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico;
• la nota della Questura pervenuta con PEC in data 29 dicembre 2022 P.G. 161492 che nelle
disposizioni finali invita il Sindaco ad assumere, a seconda del carattere della manifestazione ed
al previsto numero dei partecipanti, apposita ordinanza che vieti la vendita di bevande in
contenitori di vetro;
• l’ordinanza del Sindaco di Piacenza n. 854 del
24/12/2024;
Visti:
• l’art. 703 del Codice Penale;
• l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
• l’art. 33 dello Statuto Comunale;
• l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
• il Decreto Legislativo 123/2015;
• la Circolare del Ministero dell’interno del 26 luglio 2018 avente ad oggetto: “Modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli della sicurezza in occasione delle
manifestazioni pubbliche”.
ORDINA
1. in concomitanza con l’evento del Capodanno 2024 in Piazza Cavalli e nelle vie e nelle
piazze del centro storico che conducono direttamente alla stessa, ovvero Via Cavour;
Via XX Settembre; Piazzetta San Francesco; Via San Donnino; Via Sopramuro; Largo
Battisti; Corso Vittorio Emanuele II; Vicolo Perestrello; Piazzetta Sant’Ilario; Largo
Sant’Ilario; Via Illica; Via Calzolai; Piazzetta Grida; Piazzetta Pescheria; Piazzetta
Mercanti; Via Mazzini; Via Cittadella, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 31
dicembre 2024 e dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del 1 gennaio 2025 il divieto di:
• somministrazione, consumo, vendita per asporto e detenzione in luogo pubblico di
cibi e bevande in contenitori di vetro, lattine e contenitori metallici;
• utilizzo di qualsiasi tipologia di spray urticante, anche di libera vendita;
La somministrazione in contenitori di vetro e lattine è ammessa all’interno dei pubblici
esercizi per il servizio ai tavoli ed al bancone da parte dei consumatori.
INFORMA CHE
fatte salve ove applicabili le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la
violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 7
bis del D.lgs n. 267/2000 (da 25,00 euro a 500 euro);
RENDE NOTO
• a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque
ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale
Amministrativo Regionale Emilia Romagna;
• in alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del DPR 24 novembre 1971,
n. 1199;
• gli atti relativi possono essere visionati presso il settore Marketing Territoriale, Servizio eventi,
turismo e sport del Comune di Piacenza.
DISPONE
che la presente ordinanza venga:
• immediatamente notificata all’organizzatore dell’evento sopra citato: Fondazione Teatri di
Piacenza;
• comunicata al Prefetto ed al Questore di Piacenza;
• affissa all’Albo Pretorio, pubblicata sul sito del Comune di Piacenza e divulgata attraverso i mezzi
di stampa e di informazione locale.
DISPONE INFINE
• che la Polizia Municipale sia incaricata della sorveglianza e dell’applicazione del presente
provvedimento;
• che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Questura di Piacenza, al Comando
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al
Comando Polizia Locale;
• che venga data idonea pubblicizzazione del presente provvedimento attraverso le associazioni di
categoria delle attività commerciali.
Piacenza, 24-12-2024
Sottoscritta da SINDACO
KATIA TARASCONI
Documento firmato digitalmente

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