La recente risposta n. 255 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 13 dicembre 2024 ha chiarito un aspetto rilevante per i professionisti e le imprese che intendono cessare la propria attività lavorativa. Anche in caso di chiusura della partita IVA, i crediti d’imposta legati al Superbonus per gli anni 2025, 2026 e 2027 rimangono pienamente utilizzabili. Questo conferma che la cessazione dell’attività non preclude l’uso dei crediti accumulati nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la chiusura della partita IVA non comporta la perdita dei crediti d’imposta maturati.
Questi crediti, visualizzabili nel cassetto fiscale del contribuente, possono essere compensati con imposte relative alla sfera personale, anche se sono stati originariamente generati o acquisiti nell’ambito di un’attività professionale. Ciò significa che un professionista o un’impresa che ha interrotto la propria attività può comunque beneficiare di tali crediti per adempiere ai propri obblighi fiscali personali, ad esempio tramite il modello F24.
Superbonus e cessazione dell’attività lavorativa: cosa significa?
La disciplina del Superbonus, introdotta per incentivare gli interventi di riqualificazione edilizia, non prevede alcuna limitazione legata alla cessazione dell’attività lavorativa. Pertanto, chi decide di chiudere la partita IVA conserva il pieno diritto a utilizzare i crediti maturati. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che i crediti siano stati generati nell’ambito di interventi legati all’attività professionale o che siano stati acquisiti in tale contesto.
Di fatto, la normativa riconosce che i crediti fiscali rappresentano un beneficio economico già acquisito dal contribuente. E non un vantaggio subordinato alla prosecuzione dell’attività professionale. La cessazione dell’attività , quindi, non altera la natura di questo diritto.
Un punto cruciale chiarito dall’Agenzia riguarda le modalità con cui i crediti possono essere impiegati. Non è consentito utilizzarli direttamente nella dichiarazione annuale dei redditi. Invece, l’unico strumento disponibile per sfruttare i crediti d’imposta legati al superbonus è rappresentato dal modello F24.
Questo aspetto è particolarmente importante per i contribuenti che intendevano compensare i crediti direttamente in dichiarazione: tale opzione non è prevista dalla normativa.
Implicazioni per professionisti e imprese
Per i professionisti e le imprese che stanno considerando la chiusura della propria attività , questa posizione dell’Agenzia delle Entrate offre una maggiore tranquillità dal punto di vista fiscale. L’utilizzo dei crediti in compensazione legati al superbonus, anche successivamente alla cessazione dell’attività , può rappresentare un importante strumento per ridurre il carico fiscale personale negli anni successivi.
Ad esempio, un professionista che abbia maturato crediti d’imposta per interventi edilizi effettuati nel corso della propria attività può continuare a utilizzarli per compensare imposte personali, come l’IRPEF o altre imposte dovute tramite il modello F24. Questo approccio garantisce continuità nell’accesso al beneficio fiscale, anche quando non vi è più un reddito derivante dall’attività professionale.
Resta fermo che la possibilità di utilizzare i crediti non esclude che l’Amministrazione Finanziaria possa effettuare controlli successivi per accertare la legittimità dei crediti stessi. Questo richiede ai contribuenti di assicurarsi che i crediti siano stati maturati in conformità con la normativa vigente, per evitare contestazioni future.
Riassumendo…
- Cessazione attività : i crediti Superbonus restano utilizzabili anche dopo la chiusura della partita IVA.
- Modalità di utilizzo: i crediti possono essere compensati con imposte personali tramite il modello F24.
- Validità : la chiusura della partita IVA non annulla i crediti d’imposta maturati.
- Uso personale: crediti maturati professionalmente possono essere impiegati nella sfera personale del contribuente.
- Esclusione: non è possibile utilizzare i crediti nella dichiarazione annuale, solo tramite F24.
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