Bilanci del terzo settore: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

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La predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti del terzo settore (di cui all’art. 13 c. 1 D.Lgs. 117/2017 deve essere conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423 c.c., 2423-bis c.c. e 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di tali enti.

Al fine della predisposizione del suddetto documento, devono essere utilizzati i modelli individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con apposito decreto.

La L. 104/2024, ha apportato modifiche ad alcuni degli articoli contenuti nel D.Lgs 117/2017. Sono state, in particolare, previste delle semplificazioni che riguardano alcuni degli articoli del Codice del Terzo settore che toccano gli aspetti contabili, stabilendo nuovi limiti e stravolgendo in alcuni casi la gestione dei modelli finora utilizzati da tali enti. Un’importante interpretazione delle modifiche è stata inoltre fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 6 del 9 agosto 2024.

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Novità per la redazione del bilancio

Prima della modifica, l’art. 13 D.Lgs n. 117/2017 disponeva che: “Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.

Con la L. 104/2024, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 3 agosto 2024, il legislatore ha modificato quanto precedentemente previsto dal c. 2 del suddetto art. 13, innalzando il limite per l’utilizzo del Modello D pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il DM 5 marzo 2020.

L’innalzamento è stato concesso ai soli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica. Il nuovo testo riporta che “Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.

Pertanto, gli ETS privi di personalità giuridica che rispettano tale limite potranno decidere di optare per l’utilizzo del modello D “rendiconto per cassa” al fine di monitorare i flussi della propria associazione.

A partire dal 2025 si amplierà dunque la platea di enti che potrà beneficiare della forma semplificata di redazione del bilancio di esercizio. L’innalzamento della soglia darà infatti, la possibilità di beneficiarne a tutti quegli enti che avevano entrate superiori a 220.000 euro ma comprese entro i 300.000 euro.

Agli amministratori è comunque consentito il ricorso al bilancio di esercizio ex art. 13 c. 1, se ritengano tale forma più adeguata per ottemperare ai principi di trasparenza e alle necessità di informazione completa e coerente richiesta dalle caratteristiche dell’ente.

L’art. 4 L. 104/2024 oltre a modificare il c. 2 dell’art. 13 D.Lgs n. 117/2017, ha introdotto anche il c. 2-bis. La nuova disposizione pone un nuovo limite per gli ETS aventi personalità giuridica. “Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”.

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Con la modifica apportata alla normativa, è stata creata una differenziazione, sicuramente ben giustificata dalle diverse esigenze di trattamento contabile e di trasparenza.

Gli enti del Terzo settore aventi personalità giuridica che superano il limite dei 60.000 euro non potranno quindi più utilizzare il modello D del rendiconto per cassa.

A tal fine, ai sensi dell’art. 13 c. 3, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso.

Nuova tempistica per il deposito dei bilanci

L’art. 4, oltre a intervenire sui limiti per l’utilizzo dei modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e a distinguere gli enti in base al fatto che siano o meno dotati di personalità giuridica, ha toccato anche la data per la presentazione stessa del bilancio d’esercizio.

Prima della modifica, tutti gli enti del terzo settore erano tenuti alla presentazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente entro il 30 giugno. A fronte delle modifiche introdotte, si è passati dalla data fissa per l’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi, ad una data mobile. È stata in particolare sostituita la precedente scadenza uguale per tutti e fissata al 30 giugno dell’anno successivo rispetto all’anno finanziario rappresentato nel prospetto contabile, prevedendo ora che il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Tale nuova disciplina troverà applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della L. 104/2024.

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Il provvedimento interviene anche sui parametri introdotti dall’art. 30 D.Lgs. 117/2017 in tema di organo di controllo, riducendo il perimetro applicativo per effetto dell’innalzamento delle soglie. È previsto che i limiti indicati, se superati per due esercizi consecutivi e almeno due su tre, impongono all’ente del terzo settore di nominare un organo di controllo anche monocratico.

Le nuove soglie sono:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 150.000 euro (in luogo di 110.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro (in luogo di 220.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità (in luogo di 5 unità).

L’obbligo di nominare un organo di controllo per tutte le fondazioni del terzo settore rimane invariato, a prescindere da qualsiasi limite dimensionale. Il provvedimento è intervenuto anche sui limiti introdotti dal successivo art. 31 in relazione ai parametri al di sopra dei quali l’ETS, a prescindere dalla qualifica di associazione o di fondazione, quindi per tutte le tipologie, è tenuto a nominare un revisore legale dei conti persona fisica o una società di revisione, fatto salvo il caso in cui per tale attività sia stato investito l’organo di controllo.

Il nuovo c. 1 dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017 dispone, nella nuova versione, che il revisore legale debba essere nominato se, per due esercizi consecutivi, l’ente superi due dei nuovi parametri:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 1.500.000 euro (in luogo di 1.100.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro (in luogo di 2.200.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (in luogo di 12 unità).

Per i sindaci la giusta causa di revoca si configura esclusivamente per situazioni che riguardano la sfera soggettiva dei componenti l’organo di controllo, in particolare in merito al corretto esercizio dei poteri che sono loro propri e non per il venir meno dell’obbligo di nomina in costanza di incarico. L’organo di controllo precedentemente nominato, in ossequio ai previgenti limiti dimensionali di cui all’art. 30 del Codice, continuerà ad operare fino alla scadenza naturale dell’incarico conferito. Tale indirizzo è stato anche confermato nella Circ. n. 6/2024 del MLPS.

Diverso è il discorso relativamente al revisore legale dei conti. Lo stesso è assoggettato alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 39/2010, e al successivo DM 28 dicembre 2012, il quale all’art. 4 c. 1 individua espressamente tra le giuste cause di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, per il revisore legale dei conti il venir meno dell’obbligo di legge potrebbe configurare una giusta causa di revoca dell’incarico.

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