via libera all’Arbitro per le controversie con i clienti

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Con il Decreto Ministeriale del 6 novembre 2024, n. 215, pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2025, il legislatore segna un passo importante verso la modernizzazione del sistema assicurativo italiano. L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo, un organismo pensato per gestire le controversie tra clientela e operatori, punta a ridurre il contenzioso giudiziario, offrendo soluzioni rapide, economiche ed efficaci. Il provvedimento, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della Giustizia, trova fondamento nell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private e rafforza gli strumenti di tutela già esistenti. L’obiettivo è garantire la risoluzione delle controversie in maniera imparziale e documentale, con regole chiare e tempistiche definite.

G.U. 9 gennaio 2025

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Un sistema inclusivo e automatico

Come stabilito dall’articolo 2, l’Arbitro Assicurativo è istituito presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che ne coordinerà le attività. L’adesione al sistema è automatica per tutte le imprese e gli intermediari assicurativi iscritti ai rispettivi registri. Tale obbligatorietà sottolinea la volontà di creare un sistema inclusivo e uniforme, capace di rispondere alle esigenze dei consumatori e di garantire standard elevati nel settore.

L’articolo 3 definisce il perimetro delle competenze dell’Arbitro, limitandone l’intervento alle controversie documentali. Queste riguardano i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi, con limiti di valore diversificati: fino a 300.000 euro per contratti vita legati al decesso e fino a 25.000 euro per altre tipologie. Restano escluse dalla competenza le controversie sui sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia, nonché quelle rimesse ad altri organismi come la CONSAP.

Procedure snelle e tempi certi

Il decreto si distingue per l’enfasi posta sull’efficienza. L’articolo 8 regola l’avvio del procedimento: il ricorso è ammissibile solo dopo la presentazione di un reclamo formale all’impresa o all’intermediario, con un termine di risposta definito dalle norme di settore. Se il reclamo non ottiene riscontro o viene rigettato, il ricorso all’Arbitro deve essere presentato entro 12 mesi, esclusivamente per via telematica.

Il procedimento è strutturato per garantire tempistiche certe. Come stabilito dagli articoli 10 e 11, le parti possono depositare memorie e controdeduzioni entro termini perentori, mentre il collegio arbitrale è chiamato a pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento del fascicolo. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per altri 90 giorni, in caso di controversie complesse. L’IVASS, che svolge anche il ruolo di segreteria tecnica, è incaricato di monitorare e supportare il regolare svolgimento delle attività.

Composizione e imparzialità del collegio

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la composizione dei collegi arbitrali, garantendo equilibrio e rappresentatività. Ogni collegio è composto da cinque membri: tre nominati dall’IVASS (incluso il presidente) e due designati dalle associazioni rappresentative delle imprese assicurative, degli intermediari e dei consumatori. Tale composizione intende assicurare decisioni imparziali e bilanciate, tutelando gli interessi di tutte le parti coinvolte.

I membri devono possedere specifiche competenze in ambito giuridico, assicurativo o finanziario, oltre a requisiti di indipendenza e onorabilità. Non sono ammessi incarichi per soggetti con conflitti di interesse, cariche politiche o legami diretti con le imprese e gli intermediari coinvolti.

Trasparenza e pubblicità degli inadempimenti

Un aspetto innovativo introdotto dal decreto riguarda l’obbligo di pubblicità degli inadempimenti, regolato dall’articolo 12. Le imprese o gli intermediari che non rispettano le decisioni dell’Arbitro devono darne comunicazione sul proprio sito internet per sei mesi. Parallelamente, l’inadempimento sarà pubblicato sul portale dell’Arbitro per cinque anni, con l’obiettivo di incentivare l’adempimento e rafforzare la fiducia dei consumatori nel sistema.

Questa misura punta a scoraggiare comportamenti scorretti e a promuovere la trasparenza, elementi essenziali per il corretto funzionamento del mercato assicurativo.

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Prospettive future e monitoraggio

L’articolo 13 prevede che l’IVASS adotti entro quattro mesi le disposizioni tecniche necessarie per rendere operativo il sistema. Una volta pienamente implementato, l’Arbitro Assicurativo potrebbe rappresentare un modello di riferimento non solo per il settore assicurativo, ma anche per altri ambiti regolati da rapporti contrattuali complessi.

Il regolamento introduce inoltre un sistema di monitoraggio continuo. Trascorsi tre anni dall’operatività, l’IVASS potrà proporre eventuali modifiche normative per adeguare il sistema alle esigenze emergenti del mercato. Questo approccio dinamico riflette la volontà del legislatore di creare un sistema in costante evoluzione, capace di rispondere alle sfide di un contesto economico e normativo in rapida trasformazione.

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