Nuova legge sul lavoro. Dalla sicurezza ai contratti a termine, ecco le novità 2025

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14 Gennaio 2025

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E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge 13 dicembre 2024, n. 203 con le nuove disposizioni in materia di lavoro: contratti a termine, apprendistato, debiti contributivi

di Redazione Farmacista33


La fine del 2024, tra le novità normative di interesse per il settore, ha visto anche la pubblicazione in gazzetta della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 con nuove “Disposizioni in materia di lavoro”. Un provvedimento descritto dai tecnici di ampia portata in quanto comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, che vanno dalla sicurezza alla formazione, dal periodo di prova alle quote di lavoratori con contratto a tempo determinato. Nei giorni scorsi Federfarma a diffuso un’analisi delle previsioni di maggior interesse per la categoria.

Sicurezza e salute: visite mediche e locali di lavoro

La legge è costituita da 34 articoli e l’art. 1 norma la sicurezza sul lavoro introducendo alcune novità. Viene riconosciuta la possibilità di effettuare visite mediche preventive, da parte del medico competente, anche in fase presuntiva per valutare l’idoneità alla mansione specifica. Il medico competente ha la facoltà di valutare se sia necessaria una visita medica prima della ripresa del lavoro a seguito di assenzeprolungate (superiori a 60 giorni continuativi). È introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati, purché risultino dalla cartella clinica del lavoratore. È consentito svolgere attività lavorative in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, a condizione che le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi. In questo caso, il datore di lavoro deve comunicare tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l’uso di tali locali, allegando la documentazione che dimostri il rispetto di adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.

Contratti in somministrazione: quote a tempo indeterminato e determinato

Novità anche per i contratti in somministrazione, cioè, stipulati tramite agenzia: la legge prevede che i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro non siano conteggiati nel limite del 30% dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili. Quindi per determinate categorie di lavoratori, come i lavoratori stagionali, gli over 50, le start-up o per attività particolari come la sostituzione di lavoratori assenti, non si applica il limite del 30% previsto per l’uso di lavoratori in somministrazione a tempo determinato. Vengono ridefiniti i periodi di prova per i contratti a termine: “per contratti fino a sei mesi, il periodo di prova varia tra 2 e 15 giorni. Per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici, il periodo di prova va da 2 a 30 giorni”.

Smart working e lavoratori stagionali

Novità anche per lo smart working prima non chiaramente disciplinato, che va comunicato al Ministero del Lavoro da parte del datore di lavoro entro 5 giorni dalla data di avvio o di termine del periodo di lavoro agile. Ora è obbligatorio comunicare, in via telematica, i nominativi dei lavoratori che svolgono lavoro agile, specificando anche la data di inizio e la data di fine del periodo di smart working.

La legge introduce una definizione più ampia e flessibile di attività stagionali e conferma che i contratti relativi a queste attività non sono soggetti alle regole di trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato. La premessa è che le attività stagionali non prevedono l’applicazione della norma secondo cui, per i lavoratori stagionali, un contratto a tempo determinato non si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato anche se il lavoratore viene riassunto entro 10 giorni (per contratti fino a 6 mesi) o entro 20 giorni (per contratti superiori a 6 mesi) dalla scadenza del precedente contratto (art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015). Oltre alle attività tradizionali stagionali, ora rientrano anche quelle organizzate per gestire periodi di intensa attività lavorativa o esigenze tecniche e produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati specifici dell’impresa.

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Formazione: apprendistato professionalizzante

La legge introduce diverse novità sull’apprendistato, con l’obiettivo di ampliarne l’applicabilità e migliorare la transizione tra le sue diverse tipologie. Nello specifico, è “prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. È prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale”.

Inoltre, introduce una specifica procedura in caso di assenza ingiustificata del lavoratore: se l’assenza ingiustificata supera i 15 giorni il contratto è automaticamente risolto. “In questo caso, non si applica la procedura di dimissioni telematiche, salvo che il lavoratore possa giustificare l’assenza per cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro”.

Infine, in caso di difficoltà da parte del datore di lavoro è possibile rateizzare i debiti contributivi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL: dal 1° gennaio si possono rateizzare debiti fino a un massimo di 60 rate mensili “a condizione che non siano stati affidati agli agenti di riscossione. Modalità e requisiti specifici saranno definiti tramite un decreto ministeriale”.

Fonte:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-28&atto.codiceRedazionale=24G00218&elenco30giorni=true

TAG: SICUREZZA SUL LAVORO, COSTI SANITARI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO, LAVORO


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