Assegnazione agevolata beni ai soci reintrodotta fino al 30 settembre 2025

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L’art. 1 c. 31 a 36 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) reintroduce il regime fiscale agevolato volto a consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri da eseguirsi entro il 30 settembre 2025. Inoltre, nel c. 31, viene disposto che le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, possono trasformarsi in società semplice, usufruendo del regime fiscale agevolativo previsto per le assegnazioni e cessioni.

In attesa di nuove istruzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e considerato che le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 sono simili alle precedenti disposizioni sull’argomento, si ritiene che siano validi, ai fini di una loro applicazione, i documenti di prassi (si tratta delle: Circ. 21 maggio 1999 n. 112; Circ. AE 1° giugno 2016 n. 26/E; Circ. AE 16 settembre 2016 n. 37/E; Ris. AE 17 ottobre 2016 n. 93/E; Ris. AE 3 novembre 2016 n. 101/E; Circ. AE 7 aprile 2017 n. 8/E e Ris. AE 2 maggio 2017, n. 54/E) già emanati pur se da aggiornare all’attuale normativa.

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Possono usufruire del regime agevolato dell’assegnazione dei beni ai soci le seguenti società purché residenti nel territorio dello Stato: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Non rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina in esame, gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.

Giova ricordare che tra i soggetti che possono applicare il regime agevolato, rientrano le società in liquidazione, purché sussistano le condizioni previste dalla normativa in commento.

Qualità di socio

Per godere dell’agevolazione tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (1° gennaio 2025), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La norma nulla dispone in merito alla “qualifica” di socio, che, come precisa la citata Circ. AE 1° giugno 2016 n. 26/E, possono essere rappresentati anche da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato.

Con riguardo alla condizione di soci, si evidenzia che, all’atto dell’assegnazione, l’agevolazione spetta solo per i soci che rivestono tale qualifica alla data del 30 settembre 2024. Ne deriva che, la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tener conto ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data di assegnazione. Non ricorre, pertanto, la necessità dell’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2024 alla data dell’assegnazione al socio del bene agevolato. Questo significa che il socio deve rivestire tale qualifica alla data del 30 settembre 2024, ma la sua percentuale di partecipazione, all’atto dell’assegnazione, può essere diversa rispetto a quella esistente alla predetta data.

L’agevolazione spetta anche agli eredi che subentrano come soci successivamente alla data del 30 settembre 2024. È, tuttavia, rilevante che il de cuius rivesta la qualifica di socio a detta data e che vi sia l’accettazione dell’eredità da parte degli eredi.

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Rientrano nell’agevolazione anche i casi che prevedono l’intestazione delle quote o azioni dell’effettivo socio a società fiduciarie, purché queste ultime risultino nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2024, fornendo, in ogni caso, la prova che il rapporto fiduciario sia sorto prima della predetta data.

Per le società di persone che non possiedono il libro dei soci, l’identità dei soci alla menzionata data deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa. Tale titolo potrebbe essere rappresentato dall’atto costitutivo della società, mai variato come da visura camerale, ovvero da un atto di trasferimento della partecipazione.

Nel caso in cui sulla partecipazione sia costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio spetta al soggetto titolare della nuda proprietà.

Da ultimo, nei casi di fusione o di scissione, in forza del principio di continuità fiscale, la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni, possono procedere all’assegnazione dei beni anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse. In ogni caso, i soci devono risultare come tali presso la società di provenienza alla data del 30 settembre 2024.

Ambito oggettivo

Le caratteristiche dei beni oggetto di assegnazione devono essere verificate nel momento dell’assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione. Il momento di assegnazione va individuato in quello in cui l’atto di assegnazione viene effettuato, non rilevando, quindi, la delibera che dispone l’assegnazione medesima. Tali precisazioni valgono anche nelle ipotesi di beni concessi in uso ai dipendenti per esigenze di lavoro.

Nel documento di prassi (Circ. AE 1° giugno 2016 n. 26/E), l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che è possibile effettuare un cambio di destinazione d’uso in prossimità della data di assegnazione del bene per acquisire lo status di bene agevolabile.

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Nello stesso documento, viene precisato che, tra i beni assegnabili in modo agevolato, non rientrano i singoli diritti, quali quelli reali afferenti ai beni medesimi (es., usufrutto, nuda proprietà) ovvero quelli edificatori. Sul punto, la Circ. AE 16 settembre 2016 n. 37/E, è intervenuta, puntualizzando che non può mai essere oggetto di assegnazione o cessione agevolata il singolo diritto (es. usufrutto, nuda proprietà) in quanto lo stesso non è un bene.

Circa l’individuazione dei beni che possono formare oggetto di assegnazione o cessione agevolata ai soci, la disposizione stabilisce che devono riguardare:

  • beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società;
  • beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa.

La base imponibile per l’imposta sostitutiva

Come prevede l’art. 1 c. 32 della Legge di Bilancio 2025, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione,   e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Per i beni la cui assegnazione è soggetta ad IVA, l’imposta si applica nei modi ordinari sul valore normale dei beni con aliquota propria dei beni medesimi.

Per gli immobili, la determinazione della base imponibile, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è data dalla differenza tra il valore normale, previsto dall’art. 9 TUIR, e il costo fiscalmente riconosciuto, determinato secondo i criteri previsti dall’art. 110 c. 1 lett. b) TUIR, al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

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Sia il successivo c. 33, sia la Circ. AE 1° giugno 2016 n. 26/E, dispongono che, in alternativa, la società su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa, fermo restando per tutti i beni assegnabili il riferimento al costo fiscalmente riconosciuto, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori definiti con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52 c. 4 DPR 131/86, in materia di imposta di registro.

Il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri, non dettando la norma regole alternative diverse, deve essere individuato secondo le previsioni di cui all’art. 9 TUIR, ossia il valore normale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto.

In caso di cessione, si precisa che, qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi del citato art. 9 (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Infine, si applica l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Azioni o quote

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’art. 47 c. 1, 5, 6, 7 e 8 TUIR.

In ogni caso, al c. 34, viene precisato che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

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Le imposte indirette

Per effetto del c. 35, per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro, eventualmente applicabili, sono ridotte alla metà (dal 3% all’1,5%), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).

Il versamento dell’imposta sostitutiva

Le società che vogliono usufruire delle regole agevolative sulla assegnazione devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025 con i criteri di cui al D.Lgs. 241/97. Ne consegue che, per il versamento, deve essere utilizzato il modello F24 con possibilità di compensazione dell’imposta sostitutiva con eventuali crediti.



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