Rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione. Articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950
1. Premessa
L’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, rubricato “Rinnovo di cessione”, detta la disciplina dei contratti stipulati dai pensionati con Banche/Società finanziarie, aventi a oggetto la rinegoziazione di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione in corso di ammortamento.
Nello specifico, per la stipula di tali tipologie di contratti le parti contraenti (pensionati cedenti e Banche/Società finanziarie cessionarie) sono tenute all’osservanza dei limiti temporali dettati dal primo comma del citato articolo 39, che prevede il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi:
- almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio;
- almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio.
Il medesimo comma prevede altresì che, qualora sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.
Successivamente, sul punto è intervenuta la Banca d’Italia con gli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018 stabilendo, da un lato, che “non si può contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i 2/5 delle rate pattuite nel contratto” e, dall’altro, dettando alcune “buone prassi” che i soggetti finanziari devono seguire al fine di assicurare comportamenti riconducibili ai principi di trasparenza e di correttezza.
In osservanza di quanto sopra riportato, qualora i contratti di rinnovo siano stati notificati dalle Banche/Società finanziarie anteriormente alla scadenza dei termini sopra indicati e, quindi, del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto oggetto di rinnovo – come precisato dalla Banca d’Italia – l’INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, deve emanare un provvedimento di rigetto.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo,destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini sopra descritti.
A tale fine, si invitano le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’INPS alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).
2. Avvio dei controlli automatici
I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.
Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’Istituto che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS. In tali circostanze, qualora i contratti non risultino conformi al citato limite temporale del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle Strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).
3. Criteri di gestione del processo di rinnovo
Per il buon esito dei controlli automatici si riepilogano di seguito i criteri di gestione del processo di rinnovo di cessione.
In osservanza alla deroga prevista dal terzo comma dell’articolo 39 – secondo cui “Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione” – èconsentito il rinnovo di un finanziamento con piano di durata quinquennale, qualora la rinegoziazione abbia a oggetto un finanziamento di durata decennale.
È parimenti consentita la notifica di un contratto di rinnovo di cessione effettuata nello stesso mese in cui si compie la scadenza del termine.Pertanto, nel caso di un finanziamento con piano di durata decennale (120 rate), il relativo rinnovo può essere notificato all’INPS una volta che siano stati pagati i due quinti delle rate pattuite nel contratto, ossia a decorrere dalla 48^ rata. A titolo meramente esemplificativo, si espone il seguente caso: un contratto di rinnovo di un finanziamento con piano decennale notificato all’INPS nel mese di marzo 2024 – decorrenza giuridica aprile 2024 e scadenza marzo 2034 – può essere notificato all’INPS a decorrere dal 1° marzo 2028.
Ai fini dell’esatta individuazione dei limiti temporali di cui trattasi il calcolo del decorso del pagamento dei due quinti delle rate, se necessario, viene arrotondato, per difetto o per eccesso, all’intero più vicino, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
a) un contratto di rinnovo di un finanziamento con piano di ammortamento di 48 rate notificato all’INPS nel mese di marzo 2024 – decorrenza giuridica aprile 2024 e scadenza marzo 2028 – può essere notificato all’INPS a decorrere dalla 19^ rata ovverosia dal 1° ottobre 2025;
b) un contratto di rinnovo di un finanziamento con piano di ammortamento di 72 rate notificato all’INPS nel mese di marzo 2024 – decorrenza giuridica aprile 2024 e scadenza marzo 2030 – può essere notificato all’INPS a decorrere dalla 29^ rata, ovverosia dal 1° agosto 2026.
Non soggiacciono al decorso dei citati limiti temporali i contratti di rinegoziazione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio traslati su pensione (cfr. il messaggio n. 2830 del 9 agosto 2024).
Infine, per quanto concerne l’ulteriore limite previsto dal primo comma dell’articolo 39 del citato D.P.R. n. 180/1950, ossia la possibilità di contrarre una nuova cessione trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione, l’INPS non effettua alcun controllo in qualità di terzo debitore ceduto, avendo detto limite natura ultronea rispetto al contratto di rinegoziazione.
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