Il punto sull’agevolazione per chi investe all’interno della ZES Unica Sud. Credito d’imposta, cumulabilità con altri incentivi e novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto Legge n. 124/2023, convertito in Legge n. 162/2023 e comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
L’art. 16 del decreto-legge n. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti, o che vengono impiantate nella ZES Unica che ricomprende le già citate Regioni ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), e c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
ZES Unica Sud: in cosa consiste l’agevolazione per chi investe?
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n.241/1997, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.
In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024 ha poi apportato rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta richiamato, prevedendo, in particolare, che tutti gli operatori economici che avevano presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) dovessero inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti già indicati nella comunicazione originaria già presentata.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 155/2024 ha poi ancora modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti, realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla stessa comunicazione.
Per l’invio della comunicazione integrativa è stato quindi approvato uno specifico modello con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2024, poi ancora aggiornato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2024.
ZES Unica Sud: la percentuale del credito d’ imposta
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100 per cento, come rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 155/2024, e resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2024.
In sostanza, le percentuali di credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascuna impresa beneficiaria in merito agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, in strutture produttive ubicate nelle Zone economiche speciali, sono quindi pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto, anche per quanto riguarda ulteriori o maggiori investimenti indicati nella comunicazione integrativa.
L’ammontare complessivo del credito d’imposta, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato infatti essere pari a circa 2.336 milioni di euro (a fronte di un limite di spesa di 3.270 milioni di euro), per un totale di circa 933 milioni di euro di risorse ancora disponibili ed utilizzabili perciò dai beneficiari che hanno aggiunto altri investimenti, o hanno aumentato l’importo di quelli già dichiarati precedentemente.
Dato che l’ammontare complessivo del tax credit richiesto da questi ultimi è risultato essere pari a circa 214 milioni di euro, il credito d’imposta effettivamente fruibile dagli operatori economici interessati è risultato pertanto del 100 per cento.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Si ricorda infine che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti, o che verranno impiantate nella ZES Unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Sono esclusi invece dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può comunque superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Inoltre, sono escluse dall’agevolazione le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Il credito d’imposta, come detto, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
Credito d’imposta ZES Unica Sud: quali sono le differenziazioni?
Il credito, come noto, è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento, secondo le seguenti percentuali:
- nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
- nella misura massima, rispettivamente del 50 per cento e del 40 per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
- nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Credito di imposta ZES Unica Sud: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
In un tale contesto bisogna ora coordinare la detta disciplina anche con le novità della Legge di Bilancio 2025, e, in particolare, con le previsioni in essa contenute in tema di agevolazioni a favore del Mezzogiorno.
Il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica viene infatti rifinanziato, per il 2025, entro il limite di spesa di 1,6 miliardi.
Viene inoltre consentito il cumulo del piano Transizione 5.0 con il credito d’imposta ZES (precedentemente espressamente escluso).
Si aggiungono poi ora nuove disponibilità finanziarie sino al 2029, dovute alla cessazione di Decontribuzione Sud, che potrebbero in futuro consentire un rifinanziamento pluriennale e strutturale della ZES Unica, in grado di ovviare ad alcuni dei suoi attuali limiti legati all’assenza di continuità temporale e alla conseguente difficoltà di programmazione degli investimenti da parte delle imprese.
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