La Nuova Vigilanza Dei Sindaci E La Composizione Negoziata Della Crisi – Studio Pizzano

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La riforma che sta investendo le società non quotate, con le nuove regole sul collegio sindacale dettate dal CNDCEC in vigore dal 1° gennaio 2025, ha l’obiettivo di chiarire come i sindaci debbano intervenire quando l’impresa affronta trattative per risanare la propria situazione finanziaria. L’idea di fondo è rendere più incisiva la supervisione sui passaggi critici della crisi, includendo l’analisi dei documenti e la gestione della cosiddetta “transazione fiscale” con l’Agenzia delle Entrate. Questo articolo esplora i compiti del collegio sindacale nei diversi momenti del percorso di composizione negoziata, mettendo in luce le ragioni pratiche e normative che ne giustificano la nuova impostazione.

RUOLO E COMPITI DEI SINDACI

Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale richiamano la responsabilità primaria di vigilanza che i sindaci ricoprono, in continuità con quanto previsto dall’art. 2403 del codice civile, ma con attenzione specifica a tutto l’iter della composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 (CCII). In questa fase delicata, il collegio deve collaborare con l’organo amministrativo, controllare che la società persegua un percorso di risanamento credibile e assicurarsi che i flussi informativi siano chiari e completi.

Una delle novità più evidenti consiste nel compito di seguire da vicino le trattative con i creditori, per comprendere se esistano elementi potenzialmente pregiudizievoli o se la proposta di sistemazione dei debiti non sia sostenibile. Ciò vale in modo particolare quando la società presenta un progetto di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della Riscossione, perché in quel contesto possono emergere squilibri che mettono a rischio la continuità aziendale.

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VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLA PROPOSTA DI RISANAMENTO

È previsto che i sindaci, una volta visionati i piani di ristrutturazione e le relative proiezioni economico-finanziarie, chiedano all’organo amministrativo tutti i chiarimenti necessari, in modo da individuare eventuali zone d’ombra. Quando sorgono dubbi sulla fattibilità o sull’adeguatezza della strategia, i sindaci possono domandare ulteriori informazioni, dati e documenti, in conformità alle regole di comportamento elaborate dal CNDCEC.

Un esempio pratico potrebbe riguardare una società commerciale in crisi di liquidità che intenda rinegoziare il debito tributario, promettendo il pagamento dilazionato in un arco di tempo piuttosto lungo. Se i sindaci ritengono che le previsioni sui flussi di cassa siano eccessivamente ottimistiche, hanno il dovere di segnalare questa incongruenza e chiedere ulteriore documentazione, per capire se il piano di rientro sia effettivamente realizzabile.

CONSEGUENZE SE IL RISANAMENTO NON VA A BUON FINE

Le nuove disposizioni precisano che i sindaci non possono limitarsi a un controllo superficiale. Se emergono gravi irregolarità o si evidenzia l’impossibilità della società di ripianare la crisi, i sindaci devono attivarsi senza indugio. Nel caso in cui le misure previste dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del codice civile non siano attuate, l’organo di controllo è chiamato a valutare ipotesi più drastiche come l’aumento di capitale o l’avvio di procedure concorsuali.

Se la composizione negoziata fallisce o si interrompe, i creditori possono perdere la copertura fornita dalle misure protettive, come previsto dal Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 20 CCII). L’amministrazione societaria, a quel punto, è tenuta a decidere se procedere con altre soluzioni, incluso l’eventuale deposito di un’istanza di apertura di liquidazione giudiziale o il ricorso a misure cautelari.

REQUISITO DI TERZIETÀ E VERIDICITÀ DEI DATI

Uno dei cardini del nuovo quadro regolamentare consiste nella conferma che il collegio sindacale abbia il compito di rilasciare un giudizio autonomo e indipendente sulla fattibilità del piano proposto. Per fare ciò, i sindaci possono richiedere consulenze tecniche, analizzare i bilanci e fare riferimento alle relazioni elaborate dall’esperto nominato ai sensi del CCII. Se l’esperto segnala la necessità di misure urgenti, ad esempio un concordato preventivo o una riduzione drastica dei costi, i sindaci devono monitorare l’effettiva adozione di tali raccomandazioni e, in mancanza, redigere una relazione sullo stato dell’impresa.

Un caso tipico è quello di un imprenditore che presenti un piano di risanamento altamente complesso, con stime di aumento del fatturato non supportate da analisi di mercato credibili. L’indipendenza del giudizio dei sindaci impone di esprimere in modo chiaro che le ipotesi non siano realizzabili, con la conseguente segnalazione all’organo amministrativo, affinché si valutino soluzioni alternative più realistiche.

MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALLE TRATTATIVE

La disciplina aggiornata richiede che i sindaci continuino a esercitare il loro controllo anche una volta concluse o interrotte le negoziazioni. In base all’art. 21 comma 2 del CCII, l’organo di controllo deve tenersi informato sui provvedimenti che l’organo amministrativo adotta nella fase successiva, quando si passa dal tentativo di risanamento negoziato a una vera e propria procedura giudiziale, oppure all’archiviazione della crisi se il piano ha avuto esito favorevole.

Può accadere, ad esempio, che il tavolo negoziale non raggiunga un accordo definitivo, ma vengano poste in essere soluzioni alternative meno invasive per la salvaguardia della continuità aziendale. In questi casi, è fondamentale che i sindaci seguano i passi intrapresi dalla società, per accertarsi che non vi siano nuove criticità e che eventuali obblighi segnalati dagli esperti siano effettivamente rispettati.

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