Fringe benefit 2025 più cari. Salvi plug-in e elettriche.

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Il 30 dicembre scorso l’ Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle 2025 elaborate dall’Automobile Club d’Italia utili per la determinazione forfettaria delle retribuzioni in natura ( cd. fringe benefits ) derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro, o esclusivamente per uso privato, utilizzate altresì per determinare i rimborsi chilometrici per i lavori autonomi. 

A tal fine sono elaborate due tipologie di tabelle suddivise in due sezioni principali, per veicoli in produzione e fuori produzione, e altrettante sottosezioni per tipologie di alimentazione  :

  1. le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
  2. le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato anche esclusivo).  

Per i nuovi veicoli eventualmente immessi in commercio nel corso dell’anno, e non ricompresi nelle tabelle sopra richiamate, l’ammontare del reddito va determinato prendendo a riferimento, il veicolo che per le sue caratteristiche risulti più simile , tenuto conto della tipologia di alimentazione e/o emissioni di CO2.

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Dal 2019, infatti, la Legge n. 160/2019 ha innovato il criterio da applicare per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti, prevedendo, per i contratti stipulati dal 1° luglio  2020, valori percentuali  variabili in funzione del livello di CO2 :  

  1. per emissioni inferiori a 60 g/km di CO2 il 25 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  2. per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  3. per emissioni comprese tra 160 e 190 g/km il 50 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  4. per emissioni superiori a 190 g/km il 60 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI.
  5. er le auto immatricolate e assegnate prima del 30.06.2020 si continua ad assumere come base di calcolo il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km.

L’ art. 1, comma 48, della Legge 31 dicembre 2024 n. 207 ( Legge di bilancio 2025 ) interviene sulla modalità di determinazione del fringe benefit per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale e conseguire gli obbiettivi di sostenibilità e transizione ecologica.

In particolare è stato modificato l’art. art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevedendo che per gli autoveicoli ; motoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione  ( indicati all’ art. 54, c. 1, lett. a) ; c) e m) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada ) , concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ;

  • si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente [ ( 15.000 KM x 50 % ) x costo kilometrico tabelle aci ] ;
  • la percentuale è ridotta al 20 % per i veicoli elettrici ibridi plug-in ;
  • la percentuale è ulteriormente ridotta al 10 % per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica

Il valore, determinato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, concorre alla formazione della base imponibile fiscale. Dal valore determinato si deduce quanto eventualmente sostenuto dall’assegnatario per partecipazione alle spese del veicolo. Diversamente, se l’auto è assegnata ad uso esclusivamente privato, il veicolo deve essere valorizzato utilizzando il criterio generale del “ valore normale.

Il valore fiscale così determinato rientra nel contenitore di tassazione dei fringe benefits. Giova ricordare che anche nel  nel triennio 2025 – 2027, in virtù di quanto previsto all’ art.1, c. 390 delle L. 207/2024 ( Legge di bilancio 2025 ) , trova applicazione l’’incremento della soglia di esenzione per i compensi in natura che il datore di lavoro concorda o attribuisce ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro.

Pertanto se il valore complessivo dei cd. fringe benefits riconosciuti al dipendente e/o collaboratore nel corso del 2025 non eccede 1.000 €, ovvero 2.000 € per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, l’importo risulterà non esente da imposte e contributi sia per il dipendente che l’azienda.

La nuova norma trova la sua ragion d’esser nel taglio , per 3,5 miliardi di euro entro il 2030, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i sussidi ambientali dannosi ( SAD ) confermato anche dal nuovo  Piano Strutturale di Bilancio.

A farne le spese in primo luogo le auto aziendali ancora  più diffuse, ossia quelle alimentate a benzina e diesel anche se con emissioni nocive medie ricomprese tra 60 e 160 g/km. Per quest’ultime la percentuale per determinare la partecipazione al reddito passa dal 30 al 50 %. Dunque, per evitare rincari nella gestione della flotta aziendale, sarà necessario prediligere veicoli esclusivamente elettrici o quanto meno ibridi plug-in.  

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Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, ha stimato che questa variazione di normativa comporterà un aumento annuo medio del valore imponibile del benefit auto di circa 1.600 euro, spingendo le aziende a non procedere con nuovi ordini ma a confermare le auto già in uso per continuare a fruire della vecchia normativa.

A cura di WST Law & Tax



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