Ecobonus 2025: requisiti, percentuali, scadenze e interventi della detrazione per efficientamento energetico | Articoli

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L’Ecobonus subisce un netto decalage con la Manovra: per le prime case si può ottenere al 50% nel 2025, percentuale che scende al 36% per gli altri edifici (36% e 30% nel 2026-2027). Sono incentivabili tutti gli interventi di efficientamento energetico, come ad esempio la posa in opera di schermature solari, ma non più la sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a gas, fuori dal perimetro dell’agevolazione.

Come il Bonus Ristrutturazioni, anche l’Ecobonus ha subito un netto ‘restyling’ al ribasso con la Legge di Bilancio 2025, ma bisogna subito evidenziare che se per il primo, la possibilità di usufruire del 50% nel 2025 per le prime case di fatto proroga di un altro anno le regole passate, per l’Ecobonus si tratta subito di un decalage (per quasi tutti gli interventi era al 65%) con l’importante esclusione, dalle spese detraibili, delle installazioni di caldaie a gas.

 

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Ecobonus in tre righe

L’Ecobonus è un incentivo consistente in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici
condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato, per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.

Fino al 31 dicembre 2024, la gran parte degli interventi ‘passibili’ di Ecobonus si potevano detrarre al 65%, mentre altri al 50%.

Importante: gli interventi devono essere eseguiti su edifici o unità immobiliari (case singole, condomini, altri edifici) esistenti, censiti o per i quali si è chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria castale (anche rurale), compresi quelli per l’attività di impresa o professionale.

 

Ecobonus 2025 al 50% sulle prime case e al 36% sugli altri immobili. Out le caldaie a gas

Il comma 55 della Manovra va a modificare la norma attuativa dell’Ecobonus, cioè l’articolo 14 del decreto-legge 63/2014, prevedendo che nel 2025 (1 gennaio – 31 dicembre) le spese per interventi di efficientamento energetico degli edifici potranno essere detratti nella misura:

  • del 50% se effettuati su prime case (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
  • del 36% se effettuati su altri edifici.

Attenzione alla cancellazione, dal perimetro del bonus, degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (cd. caldaie a gas), che non rientrano più nell’agevolazione Ecobonus.

Ecobonus: nel 2026-27 ulteriore ribasso delle aliquote

Per quel che riguarda gli anni 2026-27, come per il Bonus Ristrutturazioni, anche l’Ecobonus vedrà abbassarsi le percentuali di detrazione al 36% per i lavori eseguiti sulle prime case e al 30% per quelli sugli altri edifici.

 

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Ecobonus: quali interventi?

Tra gli interventi che possono beneficiare dell’Ecobonus, ricordiamo:

  • la riqualificazione globale dell’edificio;
  • l’installazione di pannelli fotovoltaici;
  • l’acquisto e l’installazione di https://www.ingenio-web.it/art…;
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’installazione di generatori di aria calda a condensazione;
  • l’installazione di pompe di calore;
  • l’installazione di collettori solari;
  • l’installazione di microgeneratori.

 

Pagamenti: il bonifico deve essere ‘parlante’

Come per il Bonus Ristrutturazioni, anche l’Ecobonus richiede un pagamento tracciato, cd. bonifico parlante (bancario, postale, anche online).

Nel bonifico devono essere indicati:

  • la causale del versamento (L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Attenzione perché se non sono stati indicati nel bonifico tutti i dati richiesti, sarà necessario munirsi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa che ha effettuato i lavori.

Il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di conservare copia del bonifico (anche in formato pdf) e delle fatture inerenti i lavori eseguiti.

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