Il disegno di legge n. 1264 del 2024, approvato dal Senato, ha unificato, con l’articolo 29, i tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape Sociale e di pensionamento anticipato, c.d. pensione anticipata ai precoci.
” Art. 29.
(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)
1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n.232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma1, trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n.88, e dall’articolo11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23maggio 2017, n.87, residuano le necessarie risorse finanziarie. “
Invece, la Legge di Stabilità 2025, ha “prorogato” anche per il 2025 l’accesso dei lavoratori, con determinate caratteristiche, all’Ape Sociale.
Si ricorda che, fino al 2024, le domande di acceso alla certificazione per i relativi benefici pensionistici erano differenti:
- Per l’Ape Sociale, entro il 31 marzo, entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre;
- Per la Pensione anticipata ai Precoci, entro il 1° marzo ed entro il 30 novembre
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2025, le domande di accesso alla certificazione, per l’Ape Sociale e per la Pensione anticipata ai precoci, potranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
In attesa della relativa circolare dell’Inps sull’argomento e sulle novità della Legge di Stabilità 2025, ricordiamo i requisiti sia per l’Ape Sociale e sia per la pensione anticipata ai precoci.
APE SOCIALE
La legge di bilancio del 2017 ha previsto un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi (legge di Bilancio 2024) di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.
Anche la legge di bilancio del 2025 ha previsto questa anticipazione pensionistica per l’anno 2025.
Tra i requisiti per averne diritto, oltre ai requisiti contributivi di 30, 32 e 36 anni di contribuzione, ci sono delle condizioni che il lavoratore deve soddisfare:
- lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione (30 anni di contribuzione);
- invalidi civili con almeno il 74 % d’invalidità (30 di contribuzione);
- caregivers (30 anni di contribuzione);
- lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose (15 profili professionali come da legge 205 del 2017), alle quali, dal 2022, se ne sono aggiunte altre 23 (36 anni di contribuzione per tutti i profili, vecchi e nuovi, in totale 38) e in più, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.) gli anni di contribuzione si riducono a 32. – clicca qui per i codici Istat dell’attività gravose – .
PENSIONE ANTICIPATA per i LAVORATORI PRECOCI
La pensione anticipata per i lavoratori Precoci è una prestazione pensionistica erogata ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (cosiddetti Precoci) , che entro il 31.12.2026 perfezionano 41 anni di contribuzione, di cui 35 di contribuzione effettiva – senza disoccupazione, malattia ed infortuni- e che si trovano in determinate condizioni con il relativi requisiti, cioè rientrare in una delle 4 categorie di lavoratori tutelati (disoccupati – no per lavoro a tempo determinato -, caregiver, invalidi civili, addetti a mansioni usuranti ai sensi del Dlgs n. 67 del 21.4.2011 – o gravose).
Per meglio chiarire, con questa tipologia di pensione rientrano i lavoratori che hanno svolto un’attività particolarmente faticosa e pesante ai sensi del Dlgs n. 67/2011 (in questo decreto sono presenti sia le attività del Decreto del 19.5.1999 e sia le attività del Dlgs 67/2011, che sono le attività – usuranti – svolte di notte a turni e/o per l’intero anno, le attività svolte alla cosiddetta “linea catena” e le attività svolte dai conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo).
E con questa ultima prestazione che sia le ATTIVITA’ GRAVOSE e sia le ATTIVITA’ PARTICOLARMENTE FATICOSE e PESANTI dette anche “USURANTI” sono entrambi presenti, ma, per le attività gravose, ci solo “soltanto” i 15 profili professionali come da legge 205 del 2017, e non le nuove del 2022, quindi valide solo per l’Ape Sociale – clicca qui per i codici Istat dell’attività gravose -.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link