Collegato Lavoro: confermata la conciliazione di lavoro da remoto

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Attesa terminata per il Collegato lavoro? Sì, ma non per tutte le sue disposizioni.

Dopo un lunghissimo iter gestazionale, il 12 gennaio 2025 entrerà in vigore la legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante disposizioni in materia di lavoro.

Tra le norme introdotte dal Collegato Lavoro vi sono anche quelle sui procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, contenute nell’articolo 20, la cui applicazione è però sospesa, in attesa dell’emanazione di un decreto attuativo.

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Il richiamato articolo 20, seppure nel condivisibile intento di omogeneizzazione dell’impianto regolatorio, rischia tuttavia di creare un vulnus nel delicato sistema di tutele riconosciute al lavoratore.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha, al riguardo, fornito le prime indicazioni con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, tratteggiando i contorni di applicabilità della disposizione in esame.

Conciliazione in materia di lavoro nel Collegato lavoro

L’articolo 20, rubricato “Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro”, dispone che, fermo restando quanto previsto per talune procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuate dall’articolo 12-bis DL 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro di cui agli articoli 410,411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Ad un decreto interministeriale è affidato il delicato compito di stabilire le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei procedimenti de quo (comma 2).

Il decreto deve essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 2024.

Fino all’entrata in vigore del decreto interministeriale, i procedimenti di conciliazione di cui agli articoli 410,411 e 412-ter c.p.c. “continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.” (comma 3).

Riassumendo, con l’articolo 20 del Collegato lavoro, per i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro di cui agli articoli 410,411 e 412-ter c.p.c. il legislatore non prescrive obbligatoriamente la modalità telematica, che resta pertanto solo una possibilità.

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Le nuove disposizioni non trovano applicazione dall’entrata in vigore del Collegato lavoro (ossia dal 12 gennaio 2025), essendo la loro operatività subordinata all’emanazione del regolamento tecnico che ne definirà le modalità attuative.

Fino all’adozione di tale regolamento, lo stesso legislatore precisa che si dovrà far riferimento alle “modalità vigenti”. 

La formulazione del testo appare però ambigua non essendo stato specificato, come si ritiene logico invece concludere, se le citate “modalità vigenti” siano quelle operative prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota prot. 9740 del 30 dicembre 2024, ha solo chiarito che, fino all’adozione del decreto interministeriale, nulla cambia per le attività di competenza dell’INL, continuando a trovare altresì applicazione il D.D. n. 56 del 22 settembre 2020 e la circolare del 25 settembre 2020, n. 4.

Accordi conciliativi e procedure amministrative semplificate di competenza INL

L’articolo 12-bis DL 76/2020, c.d. Decreto Semplificazione, richiamato dalle disposizioni del Collegato lavoro, prevede già la possibilità di ricorrere a strumenti di comunicazione da remoto in relazione a talune procedure di competenza dell’INL.

In particolare, il comma 1 estende il principio del silenzio-assenso ai provvedimenti autorizzativi di competenza dell’INL, disponendo che gli stessi si intendono rilasciati decorsi 15 giorni (di calendario, chiarisce l’Ispettorato) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

Il comma 2 semplifica alcune procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato che presuppongono la presenza fisica dell’istante, stabilendo che le stesse possano essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi, si dispone, il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

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Nel dettaglio, possono essere svolte “da remoto” le procedure di convalida delle:

  • risoluzioni consensuali del rapporto o delle richieste di dimissioni “presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…)” di cui all’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001;
  • dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo “intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”, di cui all’art. 35, comma 4, della L. n. 198/2006.

Ulteriori procedure amministrative o conciliative di competenza dell’INL effettuabili “da remoto” sono state individuate dal decreto direttoriale 22 settembre 2020 n. 56 e sono le seguenti:

Condizioni necessarie affinché a tali procedure svolte “da remoto” possa essere riconosciuta la medesima efficacia di quelle tenute “in presenza”, avverte l’INL nella circolare n. 4/2020, sono:

  • l’identificazione degli interessati o dei soggetti da essi delegati;
  • l’acquisizione della loro volontà espressa.

La medesima circolare, oltre ad indicare l’applicativo utilizzabile (Microsoft Teams), illustra nel dettaglio le modalità di invito delle parti, di svolgimento dell’incontro e di verbalizzazione da parte del funzionario procedente.

Modalità, queste del D.D. n. 56 del 2020 e della circolare n.4/2020, chiarisce l’INL con la nota prot. 9740 del 30 dicembre 2024, che continuano a trovare applicazione per le procedure amministrative o conciliative ivi indicate.

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Le disposizioni del Collegato lavoro non rappresentano una novità assoluta.

Come abbiamo visto, la possibilità di svolgere le conciliazioni da remoto è prevista dall’articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020 per alcune procedure di competenza dell’INL.

Inoltre la possibilità di svolgere le udienze da remoto è prevista in via generale nel processo civile, a seguito delle novelle introdotte dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) agli articoli 127, terzo comma, e 127-bis c.p.c., a norma dei quali il giudice può disporre che l’udienza, anche pubblica, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

E infine la possibilità di tenere incontri con collegamento audiovisivo da remoto è prevista anche in caso di ricorso alla negoziazione assistita (articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).

Trattasi pertanto di una modalità ormai diffusa e consolidata, che il Collegato lavoro si limita solo a “ratificare” laddove dispone che, al fine di dirimere una controversia individuale di lavoro di cui all’articolo 409 c.p.c.,  potranno svolgersi da remoto anche i procedimenti di conciliazione instaurati dinanzi alla commissione di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), nelle sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.) e in una delle sedi, collegi di conciliazione e arbitrato, previste dalla contrattazione collettiva (art. 412 ter e quater c.p.c.).

Il Collegato lavoro si rivela tuttavia innovativo nel voler garantire regole procedurali certe e uniformi da applicare in tutte le sedi protette.

Resta però una questione non propriamente secondaria: come il decreto attuativo assicurerà il rispetto di quella “libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere” richiamata dalla Corte di Cassazione, da ultimo, con l’ordinanza n. 10065 del 14 aprile 2024?

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La Corte, si ricorda, ha statuito che la protezione del lavoratore è affidata anche al luogo in cui la conciliazione avviene. “I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.)”.

Un monito dunque al legislatore, che dovrà assicurare massima protezione al lavoratore, scongiurando qualsiasi rischio di capitis deminutio.



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