la Legge di Bilancio 2025 rifinanzia il Fondo morosità incolpevole

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Dal 2025 torna il “bonus affitto” a favore degli inquilini in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Infatti, tra le misure previste dalla nuova Legge di bilancio in materia di disagio abitativo ricompare, dopo tre anni di stop, il fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Il Fondo – istituito nel 2013 per sostenere le famiglie destinatarie di sfratto per morosità a fronte della sopravvenuta impossibilità di pagare i canoni di locazione – è stato rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro: 10 milioni per l’anno 2025 e 20 milioni per il 2026. Così dispone l’articolo 1, commi 117-119, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024.


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A chi è destinato

Il contributo è destinato a una platea ristretta di inquilini che, per ragioni estranee alla propria volontà, si trovano nell’impossibilità di canoni di locazione pattuiti. Riguarda, in particolare, quei soggetti rispetto ai quali, al momento della presentazione dell’istanza, permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione.

Cosa si intende per morosità incolpevole?

Ai fini dell’erogazione del fondo, per morosità incolpevole si intende “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” (Art. 1 D.M. 30/03/2016). 

A titolo esemplificativo, tra le cause della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale:

  • perdita del lavoro per licenziamento; 
  • accordi aziendali o sindacali che determinano una riduzione consistente dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, in seguito a cause di forza maggiore o alla perdita di avviamento in misura consistente; 
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia provocato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di utilizzare una parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.

Per poter accedere al beneficio, il possibile destinatario deve aver ricevuto un provvedimento di sfratto per morosità.


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Come si richiede il bonus?

I criteri e le modalità di utilizzazione del fondo rimangono quelli disciplinati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 30 marzo 2016. Decreto che, però, dovrà essere aggiornato con un nuovo D.M. entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, per adeguarlo ai nuovi fondi disponibili. 

Lo stesso decreto di aggiornamento dovrà stabilire il numero massimo di annualità consecutive per le quali l’inquilino moroso incolpevole può accedere al fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.

Ruolo di Comuni e Regioni

Anche la procedura per richiedere l’accesso al fondo dovrebbe rimanere la stessa prevista dal D.L. n. 102/2013 e dal citato D.M. 30/03/2016.

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Spetterà quindi ai Comuni – con il monitoraggio delle Regioni – stabilire regole e criteri operativi per l’accesso, così come i tempi per fare domanda, oltre al verificare del possesso dei requisiti per il riconoscimento e l’erogazione del beneficio.  

Negli anni passati, il procedimento da seguire era all’incirca questo: bisognava presentare richiesta al Comune di residenza (anche attraverso Caf e Patronati) in base alle regole previste dagli specifici bandi emanati dagli enti locali, consultabili negli avvisi dell’Albo online di ogni Comune. 

A quanto può ammontare il contributo?

In attesa del decreto attuativo, possiamo fare riferimento agli importi stabiliti dal precedente D.M. 30 marzo 2016. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non dovrebbe dunque superare i 12mila euro. 

Ai sensi dell’art. 5 dello stesso D.M. 30/03/2016, i contributi sono destinati: 

  • fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; 
  • fino a un massimo di 6.000,00 euro a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole; 
  • ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 
  • ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. 

Decreto attuativo entro 30 giorni

Come detto, occorre aspettare il decreto ministeriale di aggiornamento dei criteri e modalità di erogazione. Solo dopo questo decreto, si potranno effettivamente utilizzare le nuove risorse stanziate a favore degli inquilini morosi. 

La norma prevede che il decreto deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025, quindi entro il 1° febbraio prossimo.



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