Collegato lavoro, novità per datori di lavoro

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Dal 12 gennaio 2025, salvo diversa specifica decorrenza, sarà in vigore il cd. ‘Collegato Lavoro’ Legge n. 203/2024.  Di seguito le principali novità per i datori di lavoro.

 

SALUTE E SICUREZZA (art. 1)
  • Viene precisato che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva. Quindi la visita medica preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva.
  • In caso di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro sussiste solo se il medico competente lo ritiene necessario; in caso contrario, il medico competente è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla specifica mansione.
  • Abrogazione dell’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell’ambito dei cantieri edili, di apposita tessere di riconoscimento, e conseguente abrogazione delle relative sanzioni amministrative in capo a datore di lavoro e lavoratore.

 

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COMPATIBILITA’ DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA (art. 6)

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa, perde il diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate lavorate. 

In caso di mancata comunicazione all’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 10)

Sono esclusi dal limite massimo legale del 30%, o dal diverso limite contrattuale, del numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti, anche i contratti di somministrazione stipulati dal somministratore a tempo indeterminato.

 

ATTIVITÀ STAGIONALI (art. 11)

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica secondo la quale sono da intendersi attività stagionali, oltre a quelle elencate nel DPR n. 1525/1962, anche le attività organizzate per far fronte a intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, fermo restando la validità retroattiva dei contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente norma, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (art. 13)

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro; in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i contratti di durata non superiore a 6 mesi, e 30 giorni, per i contratti di durata superiore a 6 mesi ed inferiore a 12.

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In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

 

LAVORO AGILE (art. 14)

Viene fissato in 5 giorni il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, ovvero delle comunicazioni telematiche dei nominativi e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni entro 5 giorni dalla di inizio del periodo, nonché dell’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro entro 5 giorni successivi.

 

APPRENDISTATO DUALE (art. 18)

Al termine dell’apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la possibilità di trasformazione, già prevista in apprendistato professionalizzante, viene estesa all’apprendistato di alta formazione e ricerca, previo aggiornamento del piano formativo individuale

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA (art. 10)

L’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro di comunicare i motivi dell’assenza.

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Il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.

In tali casi ricorre l’ipotesi delle dimissioni di fatto o per fatti concludenti, alla quale non si applicano la disciplina e la procedura delle dimissioni telematiche.

 

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI (art. 23)

Possibilità dal 1° gennaio 2025 di rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi ed accessori di legge dovuti da Inps e Inail che non siano affidati agli agenti della riscossione.

 


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Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
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Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net



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