Non inizia bene l’anno per l’applicativo App, entrato in vigore dal 1° gennaio: tre provvedimenti ne sospendono l’utilizzo. Li firmano i presidenti del Tribunale di Rieti, Bari, Foggia, ma, da quanto appreso, se ne attendono altri a partire da domani quando le attività negli uffici giudiziari riprenderanno a pieno regime.
Com’è noto è stato pubblicato nella G.U. 30/12/2024, n. 304, il Regolamento 27/12/2024, n. 206, che modifica i termini del deposito degli atti previsti dalla cosiddetta Riforma Cartabia sul processo penale telematico. Il provvedimento, a firma del ministro Nordio, introduce anche una disciplina transitoria che proroga il regime del doppio binario (telematico ed analogico) solo per alcuni tipi di procedimenti. Ma torniamo ai tre provvedimenti di sospensione, possibili in quanto la norma primaria, ossia la legge Cartabia del 2022, all’articolo 175 bis, comma 4, prevede che anche i dirigenti degli uffici, e non solo il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del ministero, possano consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica, in caso di malfunzionamento del sistema digitale.
Nel primo atto di Rieti si legge che l’applicativo App «continua a manifestare carenze tecniche tali da impedirne il regolare funzionamento». Il presidente f.f. del Tribunale Carlo Sabatini aggiunge al Dubbio: «Ci sono diversi profili critici. In via generale, le incertezze normative e sugli organici non sempre consentono di lavorare su profili stabili, di magistrati e personale; gli applicativi funzionano online e molte reti sono sovraccariche, con rallentamenti e scollegamenti; specie nei piccoli uffici si soffre di scarsa assistenza, soprattutto in presenza, indispensabile per tale tipo di operazioni. Più nello specifico, certo è nostro onere procurarci per tempo le abilitazioni necessarie, e lo abbiamo fatto: ma confrontandoci su versioni di App ancora incomplete (gli ultimi aggiornamenti sono di metà dicembre); il Dm è del 27 dicembre, il regolamento (che preannuncia peraltro uno stop di ulteriore aggiornamento già per il 2 gennaio) è del 30 dicembre, per attività da compiere a partire dal 1 gennaio. Si tratta di normativa in larga parte nota, ma è soprattutto sui riflessi operativi effettivi e aggiornati che vanno fatte verifiche e sperimentazioni».
Pertanto, il presidente autorizzerà i magistrati addetti all’ufficio gip/gup e al dibattimento «a procedere alla redazione dell’atto in forma di documento analogico e al suo deposito con modalità non telematica», sino alla risoluzione delle principali criticità, auspicata entro gennaio. Conclude Sabatini: «Nessuno di noi vuole fare battaglie di retroguardia, siamo pronti a fare la nostra parte però qui si gioca con i diritti dei cittadini e si rischia anche di rallentare il sistema proprio adesso che il Pnrr ci chiede di correre».
Nel secondo atto di Bari invece si evidenziano «una serie di problematiche di natura tecnica legate alla profilazione dei magistrati, alle dotazioni delle firme da remoto, agli upgrade dell’applicativo ministeriale App 2.0 rilasciati soltanto nelle date del 16/12/2024 e del 30/12/2024, nonché problematiche di natura organizzativa, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato» e pertanto si dispone la sospensione dell’App e la possibilità del deposito pure analogico fino al 31 marzo 2025 di atti, memorie, documenti, richieste relativi all’udienza preliminare, all’applicazione della pena su richiesta delle parti, messa alla prova. Nel terzo atto di Foggia, si rileva «l’inadeguatezza della strumentazione e della preparazione necessarie per espletare il servizio giudiziario» e quindi si può procedere fino a fine marzo anche in modalità analogica.
Via Arenula, invece, ribadisce al Dubbio che «il ministero ha messo a disposizione dei magistrati italiani i dispositivi di firma digitale necessari per il processo penale telematico già da settembre del 2024. Se il magistrato non attiva il dispositivo di firma digitale, come è suo preciso onere, non è un malfunzionamento imputabile al ministero. La c.d. “Profilatura” dell’utente è una procedura indispensabile per accedere ai sistemi informatici, che, come è ovvio, deve essere richiesta dall’utente al servizio assistenza. Se il magistrato non chiede la propria “profilatura” non può accedere al sistema informatico, perché non è riconosciuto dallo stesso». In conclusione, «non siamo di fronte ad un malfunzionamento del sistema informatico, bensì ad una mancanza organizzativa dell’utente».
Qualche giorno fa la stessa Anm aveva denunciato «numerosissime segnalazioni di errori di sistema», parlando di «fallimento annunciato». E il 31 dicembre anche l’Ucpi aveva sollevato delle criticità: «Sarebbe stata necessaria una deroga sia per gli appelli ordinari sia per tutti gli atti soggetti a termini perentori per il deposito». Ribadendo quindi che «il processo penale telematico può essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa» hanno chiesto «un immediato intervento che assicuri la possibilità di depositare anche con modalità non telematiche gli appelli e tutti gli atti soggetti a termini perentori».
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