tassazione autonoma per cessione di credito e finanziamento garantito

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


La cessione di credito a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da finanziamenti, non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, scontano l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50 per cento, data l’autonomia dei contratti rispetto alle obbligazioni garantite. Lo chiarisce la Corte di Cassazione

La cessione del credito a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da finanziamenti, non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, scontano l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 6 della tariffa – parte I annessa al DPR n. 131/1986, trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza n. 32330/2024 della Corte di Cassazione.

Cessione di credito e finanziamento garantito: la tassazione dell’imposta di registro è autonoma

La pronuncia trae origine dall’avviso di liquidazione notificato ad un notaio, in relazione ad una cessione di crediti pro solvendo dalla Fondazione Alfa alla Beta S.p.A. di crediti maturati e maturandi nei confronti di Roma Capitale, a garanzia dell’apertura di credito concessa nel 2014 da Beta al cedente.

Il professionista proponeva ricorso avverso l’atto de qua deducendo, in particolare, l’accessorietà e la strumentalità della cessione del credito rispetto all’apertura della linea di credito, nonché l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività ex art. 40 del DPR n. 131 del 1986.

Dopo che i due gradi di giudizio si erano risolti a favore del ricorrente, avendo riconosciuto il giudice di merito l’esistenza di un nesso funzionale e di un collegamento negoziale tra l’apertura di credito e la cessione dei crediti, la controversia giungeva in Cassazione.

In questa sede l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso sul presupposto della violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, atteso che l’atto di cessione di credito andava assoggettato ad imposta proporzionale di registro, in ragione della sua sostanziale autonomia rispetto al contratto di finanziamento e dell’irrilevanza, ai fini fiscali, del fatto che la detta cessione avesse lo scopo di garantire il finanziamento.

Nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria la Corte di Cassazione ha chiarito che il discrimine tra tassazione unica e tassazione separata è ancorato alla distinzione fra negozio complesso e negozi collegati, posta dall’art. 21 del DPR n. 131 del 1986, in virtù del quale il primo è contrassegnato da una causa unica, mentre, in caso di collegamento, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili: di qui la tassazione separata di ciascuno di essi.

Nel caso in esame, il giudice di legittimità non ha riscontrato elementi tali da affermare che la cessione del credito si sia andata ad inserire come elemento qualificante nella struttura del contratto bancario, la causa del quale consiste nell’affidamento: ciò, in quanto la banca accreditante s’impegna a tenere a disposizione del cliente accreditato una determinata somma di danaro, per un dato tempo o a tempo indeterminato.

Anzi, risultano elementi contrari, posto che l’apertura di credito e la cessione di crediti scaturiscono da due contratti distinti, peraltro stipulati a distanza di due anni, in quanto il primo risale al 2014 e il secondo al 2016.

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Tassazione dell’imposta di registro per cessione di credito e finanziamento: conclusioni

In altre parole, la cessione del credito, per la sua finalità di garanzia risulta vicenda accidentale rispetto all’operazione di finanziamento, sia pure ad essa collegata. La previa apertura di credito resta un atto diverso rispetto alla successiva cessione dei crediti e non può ritenersi in essa integrata semplicemente perché menzionata nelle premesse meramente descrittive.

Si tratta, dunque, di un elemento extra-testuale (e più precisamente di un antefatto rispetto alla cessione dei crediti), che non può essere preso in considerazione ai fini dell’imposta di registro, in virtù della formulazione attuale dell’art. 20 del DPR n. 131 del 1986.

In materia di imposta di registro, infatti, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, posti in essere precedentemente e caratterizzati da una funzione e da effetti propri, integrano elementi extra-testuali, che non possono essere presi in considerazione ai fini dell’art. 20 del DPR n. 131 del 1986, anche se menzionati, enunciati o riportati nell’atto da registrare.

Di conseguenza, le cessioni del credito a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da finanziamenti, non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, comma 2, n. 3, del DPR n. 633/1972, scontano l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 6 della tariffa – parte I annessa al DPR n. 131/1986, trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link