Cosa è cambiato con il nuovo Codice della strada: quanto dura il divieto e quando occorre ripetere gli esami teorici e pratici e superare la visita medica di revisione.
Un lettore ci scrive in redazione sottoponendoci un quesito che riassumiamo così: avendo vecchi precedenti penali per droga, si può prendere la patente?
L’interessato ci spiega che 6 anni aveva subito una condanna penale ai sensi dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti per possesso illecito di “erba”, ossia marijuana, e che la sua patente era stata «bloccata prima di essere presa»: si presume, quindi, che non la avesse ancora conseguita, ma che fosse titolare del foglio rosa. Ora, a distanza di anni, vorrebbe conseguire la patente: ci chiede se è possibile e, in caso positivo, qual è l’iter da seguire. Analizziamo tutte le situazioni.
Perdita della patente per droga
Iniziamo col dire che la patente (per chi già ce l’ha) si può perdere per cause molto diverse tra loro, e che possiamo suddividere in due grossi rami: da un lato la commissione di gravi infrazioni alla circolazione stradale – tra le quali vi è la guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti – e dall’altro lato la perdita dei requisiti psico-fisici necessari per conservarla e rinnovarla alle scadenze periodiche. Gli stessi requisiti psico-fisici occorrono anche per conseguire la patente per la prima volta.
Quindi un assuntore di droghe sanzionato ai sensi degli articoli 73, 74 o 75 del D.P.R. n. 309/1990 – così come un condannato per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti punito dall’articolo 187 del Codice della strada – potrebbe non essere (o non essere più) in possesso degli standard necessari per ottenere, o riottenere, il documento di abilitazione alla guida. Questi requisiti vengono accertati mediante visita presso un’apposita Commissione medica locale (CML), alla quale l’interessato deve sottoporsi.
Chi ha precedenti per droga può prendere la patente?
L’articolo 120 del Codice della strada vieta il conseguimento della patente a coloro che:
- sono stati dichiarati «delinquenti abituali, professionali o per tendenza» (è una statuizione applicata dal giudice penale a seguito di condanna per gravi reati);
- sono, o sono stati, sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- hanno ricevuto condanne per i reati di droga contemplati dagli articoli 73 e 74 del Testo Unico sugli stupefacenti, fatti salvi gli effetti della riabilitazione penale;
Alle suddette categorie si aggiungono i soggetti destinatari dei divieti, applicati ai sensi dell’articolo 75 del medesimo Testo Unico, di conseguire la patente per un periodo fino a tre anni: si tratta delle sanzioni amministrative accessorie che colpiscono coloro che avevano fatto uso di droghe per consumo personale (senza finalità di spaccio, altrimenti il fatto costituirebbe reato e si rientrerebbe nell’ipotesi descritta all’alinea precedente).
Va sottolineato che l’articolo 75 sopra richiamato prevede la sospensione amministrativa della patente di guida (per un periodo da due mesi a un anno se si tratta di droghe “pesanti” e da uno a tre mesi per le droghe “leggere”) o, per chi non ne era ancora munito, impone il divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni. Se l’interessato si sottopone, con esito positivo, al programma di recupero presso le apposite strutture pubbliche territoriali (i SERT) il Prefetto revoca le suddette sanzioni, e quindi si può riavere la patente prima.
Divieto di conseguire la patente per chi ha fatto uso di droghe
Dopo aver illustrato i problemi in cui incorre chi aveva già la patente ma gli è stata sospesa, o revocata, per aver consumato o detenuto sostanze stupefacenti, passiamo al divieto di prendere la patente per chi non la aveva già, ma risulta aver fatto uso di droghe. Il nuovo Codice della strada ha introdotto requisiti più severi per il rilascio, e precisamente:
- se l’interessato ha meno di 21 anni di età, non potrà ottenere la patente prima di averne compiuti 24, quindi il divieto dura almeno 3 anni (e fino a 6, se si tratta di un diciottenne);
- chi si trova nella suddetta situazione non può aggirare il divieto neppure mediante la conversione di una patente estera, che è preclusa;
- anche chi era in possesso del foglio rosa al momento della violazione subisce il medesimo stop e per avere la patente dovrà attendere il compimento dei 24 anni di età.
Se il reato di guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti viene commesso da chi ha già compiuto 21 anni, il Prefetto applica il divieto di conseguire la patente per un periodo compreso tra uno e due anni; in caso di condanna penale, il divieto può arrivare a 3 anni successivi all’accertamento del reato, ferma restando la necessità di superare la visita medica di revisione e gli esami teorici e pratici.
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