Prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.
La novità è prevista nella Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata in GU), ai commi da 112 a 116.
La proroga
Il comma 112 differisce dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2027 i termini per accedere al regime speciale di cui all’articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021. Tale regime riconosce una copertura in garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, elevata fino all’80% della quota capitale:
• alle giovani coppie;
• ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
• ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
• ai giovani di età inferiore a 36 (cd. categorie prioritarie), qualora essi siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Il comma 113 proroga sino al 31 dicembre 2027 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 9 a 13, della legge n. 213 del 2023, prorogando fino a tale data il supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. Le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all’articolo 1, comma 11, della legge n. 213 del 2023 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al sopra esposto comma 112. L’articolo 1, comma 11 della legge n. 213 del 2023 prevede che per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, sia accantonato a titolo di coefficiente di rischio un determinato importo e predisposta una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.
Incremento del Fondo di garanzia per la prima casa
Il comma 114 prevede infine l’incremento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, in ragione di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Modifiche
Con il comma 115 si prevede che l’accesso al Fondo sia limitato a giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età mentre a legislazione vigente tali categorie avevano la priorità ma non era esclusa la concessione ad altri soggetti.
Un’ulteriore norma (comma 116), modificando l’articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, dispone l’estensione dell’aliquota ridotta al 2% dell’imposta di registro alle ipotesi in cui l’acquirente sia proprietario di altre abitazioni per le quali abbia già fruito delle agevolazioni per la prima casa (requisito richiesto dalla lettera c) del richiamato articolo 1) purché quest’ultima sia ceduta non più entro un anno ma entro due anni dalla data dell’atto notarile (in caso di mancata alienazione, si applica l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro).
Rifinanziato il Fondo inquilini morosi incolpevoli
I commi da 117 a 119 della Manovra 2025 prevedono il rifinanziamento nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto ministeriale si provvede ad un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016, al fine di individuare criteri e modalità di utilizzo delle risorse che permettano, pena il definanziamento, l’erogazione delle stesse entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna delle annualità a soggetti per i quali, fermi i requisiti già previsti nel citato decreto del 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell’istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione, deve essere altresì stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l’inquilino moroso incolpevole può accedere al fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario. La copertura è prevista mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica. (fonte: dossier del servizio del bilancio del Senato)
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