Contratti Collettivi del lavoro: il nuovo Allegato I.01
L’art. 73 del correttivo prevede l’inserimento nel codice del
seguente nuovo Allegato I.01 (Contratti collettivi) che, come
indicato all’art. 72 del correttivo stesso, potrà essere abrogato e
sostituito da un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro.
Di seguito il contenuto del nuovo Allegato I.01.
Art. 1 – Ambito di applicazione.
1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per
l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di
contrarre di cui all’articolo 17, comma 2, del codice, del
contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al
personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di
appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello
il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente di cui all’articolo 11,
commi 1 e 2, nonché per la presentazione e verifica della
dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo
11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le
modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella
decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2, del codice,
dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell’articolo 11,
comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa
dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo
11, comma 4.
Art. 2 – Identificazione del contratto collettivo
applicabile
1. Ai fini di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto
collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al
personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione
previa valutazione:
a) della stretta connessione dell’ambito di applicazione del
contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto
o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai
sensi del comma 2;
b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul
piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro, ai sensi del comma 3.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli
enti concedenti:
a) identificano l’attività da eseguire mediante indicazione nei
bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui
all’articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO,
secondo la classificazione delle attività economiche adottata
dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli
appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e
decisione di contrarre;
b) individuano l’ambito di applicazione del contratto collettivo
di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i
contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale
dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
3. Nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con
il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al
medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a
riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio
del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo
medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto
collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della
concessione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a
pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione
di un determinato contratto collettivo quale requisito di
partecipazione.
5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto
compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di
lavoro di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del codice.
Art. 3 – Presunzione di equivalenza
1. Ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 4,
e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele
garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni
datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di
lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo
sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore
economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro
corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica
dell’impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si
considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1,
i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante
codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Art. 4 – Indicazione da parte dell’operatore economico
di un diverso contratto collettivo nazionale di
lavoro)
1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 3,
l’operatore economico indica nell’offerta un diverso contratto
collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini
della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele
normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è
effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione
globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive.
e) eventuali ulteriori indennità previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è
effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare
riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festività
soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e
infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare
riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle
relative indennità;
i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste
per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralità;
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con
riferimento alla formazione di primo ingresso e all’aggiornamento
periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanità integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere
sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico
complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua
di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto
collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e
quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono
marginali.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per
la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza
delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli
scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri
interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni
appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.
6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento,
sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti
anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta
ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della
determinazione dell’equivalenza, al rispetto di tali vincoli in
relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle
ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
casi di cui all’articolo 11, comma 2- bis.
Art. 5 – Verifica della dichiarazione di
equivalenza
1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di
verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110,
gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza
di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione
dell’offerta.
2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la
stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione
di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.
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