A differenza della generalità dei lavoratori dipendenti (per i quali il pagamento dei contributi INPS ha cadenza mensile), i contributi previdenziali relativi alle prestazioni lavorative svolte dai lavoratori domestici devono essere versati trimestralmente alle seguenti scadenze:
- dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo);
- dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre (aprile, maggio e giugno);
- dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre (luglio, agosto e settembre);
- dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre, novembre e dicembre).
Pertanto, il 10 gennaio 2025 scadrà il termine per effettuare il versamento del quarto trimestre 2024. Si ricorda che il soggetto obbligato al versamento è il datore di lavoro che è tenuto a corrispondere all’INPS anche la quota di contributi trattenuti al lavoratore e, eventualmente, la quota di contributo destinata alla CAS.SA. COLF (0,06 euro per ogni ora retribuita, di cui 0,02 euro a carico del lavoratore e 0,04 euro a carico del datore di lavoro) a copertura di prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro iscritti, trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.
In caso di cessazione del rapporto durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di cessazione.
Come si calcolano i contributi
I contributi da versare si determinano, in via preliminare, individuando la tipologia contrattuale, vale a dire se il contratto di lavoro è a tempo determinato o a tempo indeterminato. La distinzione è rilevante ai fini del calcolo corretto poiché per i rapporti di lavoro a tempo determinato l’art. 2, comma 28 della legge n. 92/2012 ha previsto il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, eccetto il caso di lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti. Ai fini della corretta quantificazione dei contributi, inoltre, il datore di lavoro deve prendere in considerazione il valore del contributo orario definito annualmente dall’INPS (per il 2024 si veda la Circ. n. 23 del 29 gennaio 2024) e il numero di ore lavorate dall’ultima domenica del mese precedente l’inizio del trimestre fino all’ultimo sabato del trimestre. Il calcolo tiene conto di diverse fasce di retribuzione effettiva oraria su cui commisurare il contributo da versare.
Contributi INPS 2024 per lavoratori domestici a tempo indeterminato
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
---|---|---|---|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo della quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 9,40 oltre € 9,40 e fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33 € 9,40 € 11,45 |
€ 1,66 (0,42) (2) € 1,88 (0,47) (2) € 2,29 (0,57) (2) |
€ 1,67 (0,42) (2) € 1,89 (0,47) (2) € 2,30 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 6,06 |
€ 1,21 (0,30) (2) |
€ 1,22 (0,30) (2) |
Contributi INPS 2024 per lavoratori domestici a tempo determinato, non in sostituzione (comprensivi del contributo addizionale)
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
---|---|---|---|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo della quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 9,40 oltre € 9,40 e fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33 € 9,40 € 11,45 |
€ 1,78 (0,42) (2) € 2,01 (0,47) (2) € 2,45 (0,57) (2) |
€ 1,79 (0,42) (2) € 2,02 (0,47) (2) € 2,46 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 6,06 |
€ 1,29 (0,30) (2) |
€ 1,30 (0,30) (2) |
Contributi INPS con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’art. 1, c. 286 e 287, legge 197/2022 (senza contributo addizionale)
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
---|---|---|---|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo della quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 9,40 oltre € 9,40 e fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33 € 9,40 € 11,45 |
€ 1,25 (0,00) (2) € 1,41 (0,00) (2) € 1,71 (0,00) (2) |
€ 1,26 (0,00) (2) € 1,42 (0,00) (2) € 1,73 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 6,06 |
€ 0,91 (0,00) (2) |
€ 0,91 (0,00) (2) |
Contributi INPS con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’art. 1, c. 286 e 287, legge 197/2022 (comprensivi del contributo addizionale)
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
---|---|---|---|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo della quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 9,40 oltre € 9,40 e fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33 € 9,40 € 11,45 |
€ 1,36 (0,00) (2) € 1,54 (0,00) (2) € 1,87 (0,00) (2) |
€ 1,37 (0,00) (2) € 1,55 (0,00) (2) € 1,89 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 6,06 |
€ 0,99 (0,00) (2) |
€ 1,00 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 DPR 1403/71).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
L’importo da versare si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite entro l’ultimo sabato di ogni trimestre solare.
La retribuzione oraria effettiva comprende la retribuzione oraria, la quota oraria della tredicesima mensilità e del valore convenzionale di vitto e alloggio, nel caso di lavoratori conviventi.
App e servizi Online
Il versamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro domestico deve essere effettuato mediante avviso di pagamento pagoPA; tuttavia, il datore di lavoro può effettuare il pagamento anche attraverso la App IO (cfr. messaggio INPS n. 1545/2022). L’applicazione, una volta attivato il servizio, ricorda la scadenza e consente di procedere contestualmente al pagamento dei contributi.
Nell’ambito dei servizi online, l’INPS ha realizzato una procedura per il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici utilizzabile indicando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro oppure il pagamento dei contributi relativi a più rapporti di lavoro tramite il codice fiscale del datore di lavoro e le sue credenziali di accesso.
Con il Messaggio n. 1773 del 9 maggio 2024 l’Istituto ha reso disponibile un servizio che consente la visualizzazione dell’estratto contributivo con informazioni dettagliate riguardanti la contribuzione accreditata. L’accesso ai servizi si effettua dal portale web dell’Istituto, all’indirizzo www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi del “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS, PIN o eIDAS), e l’estratto conto è consultabile sia in modalità “Datore” che in modalità “Lavoratore”. Possono accedere al servizio anche gli intermediari incaricati dal datore di lavoro.
Il risparmio fiscale per il datore di lavoro
I contributi previdenziali rappresentano un costo deducibile dal reddito complessivo del datore di lavoro, per la quota a proprio carico, fino al limite di 1.549,37 euro per anno d’imposta (art. 10, comma 2, ultimo periodo, TUIR). La deducibilità del costo non è invece ammessa quando il datore di lavoro sia un familiare fiscalmente a carico del contribuente. Ai fini della deduzione il datore di lavoro dovrà presentare il modello 730 o Redditi Persone Fisiche e conservare le ricevute di pagamento che riportano i dati relativi al rapporto di lavoro (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo). Giova ricordare, infine, che la deduzione è consentita per i soli contributi versati nell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione in ossequio al principio di cassa. Non è deducibile l’importo versato alla CAS.SA. COLF.
Il datore di lavoro non autosufficiente o i familiari che sostengono la spesa, possono invece fruire della detrazione dall’imposta dovuta in relazione ai costi sostenuti per gli addetti alla propria assistenza personale. La detrazione si applica nella misura del 19% su un importo limite di 2.100 euro, a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro, comprensivo dell’eventuale reddito da fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni. La detrazione spetta anche per il costo sostenuto per prestazioni di assistenza (sono quindi escluse le altre spese) rese da una casa di cura o di riposo.
Bonus Natale per i domestici
In favore dei lavoratori domestici si ricorda che il c.d. Bonus Natale previsto solo per l’anno 2024 dall’art. 2-bis DL 113/2024, convertito con modificazioni dalla legge143/2024, nella misura di 100 euro (l’importo effettivo deve essere parametrato ai giorni di lavoro nel 2024) non viene riconosciuto dal datore di lavoro come invece avviene per la generalità dei lavoratori. Più precisamente, il datore di lavoro domestico non è considerato sostituto d’imposta, quindi non effettua le trattenute fiscali al dipendente, né il conguaglio di fine anno/rapporto; pertanto, non verifica la capienza fiscale del lavoratore (requisito necessario per l’attribuzione del bonus). Per percepire il bonus i lavoratori domestici dovranno presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, utilizzando il modello 730/2025 oppure il modello Redditi Persone Fisiche 2025.
Nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, il bonus spetta a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro domestico, vale a dire a tempo determinato o indeterminato, con orario a tempo pieno o parziale, in regime di convivenza o meno.
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