Nel Supplemento Ordinario n. 43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 , contenente il “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 ”.
La manovra, da circa 30 miliardi lordi, è composta per due terzi dall’intervento per rendere strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre aliquote Irpef. Un provvedimento, che pesa per 18 miliardi, pensato per aiutare i redditi medio bassi a contrastare l’inflazione, garantendo approssimativamente quasi 100 euro in più in busta paga.
Taglio del cuneo fiscale e IRPEF ( Art. 1, commi da 2 a 9 ) – Viene resa strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF già prevista per l’ anno 2024 in deroga alla disposizioni del TUIR. Al netto degli oneri deducibili, l’ imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito :
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%;
Viene inoltre aumentata a euro 1.955 la detrazione dall’imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro, adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo, di importo pari a 1.200 € riconosciuto ai redditi al di sotto dei 15.000 €.
Cambia il taglio del cuneo che da contributivo/previdenziale diventa misura fiscale con un combinato di indennità esentasse per redditi fino a 20mila euro e un sistema di detrazioni fiscali decrescenti per redditi da 20 a 40mila euro. Il beneficio viene riconosciuto ad una platea di beneficiari più ampia , limitata in precedenza ai redditi sino a 32mila euro, con le seguenti modalità :
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale corrispondente al 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro ;
- Per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo compreso tra 20mila e 32mila euro spetta un’ulteriore detrazione ;
- Per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore ai 32 mila euro un sistema di detrazioni con decalage fino a 40mila euro dato dal prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 8mila euro.
Detrazioni : Stretta per i redditi più alti ( art. 1, comma 10 ) – Con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando il limite massimo, pari a 14mila euro per redditi superiori a 75.000 € e 8mila euro per redditi superiori ai 100.000 €, per i coefficiente corrispondenti al numero di figli presenti nel nucleo familiare del contribuente ( da 0,50 in assenza di figli sino a 1 in presenza di tre figli o con figlio disabile ). Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri, le spese sanitarie detraibili ; somme investite in start-up e PMI innovative nonché oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
Detrazioni familiari a carico ( art. 1, comma 11 ) – Rivisitate anche le detrazioni per familiari a carico previste all’art. 12, c.1, lett. c) del TUIR. La Legge di bilancio stabilisce che dall’imposta lorda si detraggono i seguenti importi:
- 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata;
- 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Regime forfettario : Elevata la soglia di reddito ( art. 1, comma 13 ) – E’ elevato da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilati superata la quale è precluso l’accesso al regime forfettario.
Auto aziendali : Nuovo regime fiscale ( art. 1, comma 48 ) – A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, vengono ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalla tabelle ACI.
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza ( art. 1, commi da 81 a 86 ) – A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. L’obbligo di tracciabilità trova applicazione alle spese sostenute sia per le trasferte all’interno del Comune sia per quelle al di fuori del perimetro comunale. La mancata tracciabilità comporta la rilevanza fiscale e previdenziale delle spese e la non deducibilità ai fini IRES e IRAP.
Smart working e frontalieri ( art. 1, commi 97 e 98 ) – Nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 sino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Viene inoltre chiarito in via interpretativa che, per la determinazione del reddito frontaliero, trovano applicazione le retribuzioni convenzionali solitamente applicate al lavoro prestato all’estero.
Potenziamento organico INL ( art. 1, comma 158 ) – In aggiunta alle 250 assunzioni a tempo indeterminato già previste per il biennio 2024 – 2026, la Legge di bilancio incrementa di ulteriori 250 unità il personale ispettivo da assumere con la medesima forma contrattuale nel biennio 2025 – 2026.
Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa ( art. 1, comma 161) – I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile ( Quota 103 ) e alla pensione anticipata o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica ( gestione AGO ), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Esercitata tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore. Per quanto concerne il conseguimento dei requisiti.
Maggiorazione montante contributivo INPS ( art. 1, commi da 169 a 170 ) – Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, viene riconosciuta la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo individuale maturato durante la carriera lavorativa, attraverso l’applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica non superiore al 2 per cento. La maggiorazione può essere applicata solo successivamente al conseguimento dell’età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia attualmente pari a 67 anni. La quota di trattamento derivante dall’esercizio della suddetta opzione non concorre al raggiungimento degli “importi soglia” posti come condizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cosiddetta pensione anticipata nel sistema contributivo integrale ed è deducibile nella misura del cinquanta per cento, in deroga al principio della deducibilità integrale della contribuzione pensionistica del lavoratore, ivi compresa la contribuzione volontaria, ai sensi dell’art. 10 TUIR, comma 1, lett. e).
Nuovo requisito contributivo per la NASpI ( art. 1, comma 171 ) – A partire dal 1° gennaio 2025 viene introdotto un nuovo requisito contributivo ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione NASpI. IL nuovo requisito trova applicazione ai lavoratori che , nei dodici mesi precedenti il verificarsi della disoccupazione volontaria , abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Attualmente tra i requisiti per maturare il diritto all’indennità è richiesto lo stato di disoccupazione involontaria e 13 settimane di contributi nei quattro anni antecedenti alla perdita del lavoro. Dal 1° gennaio 2025, per il riconoscimento della NASpI si prevede che il requisito di 13 settimane di contribuzione debba essere fatto valere nel periodo intercorrente tra i due eventi medesimi , a partire dalle dimissioni o risoluzioni consensuali precedentemente intervenute anche presso altro datore di lavoro. Tale ultimo requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento della cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
IL nuovo requisito è stato introdotto con la finalità di evitare l’espediente per cui, in caso di dimissioni, il lavoratore ricorre ad una nuova assunzione da parte di un datore di lavoro compiacente che poi lo licenzierà per favorire la disoccupazione involontaria del lavoratore e fargli percepire la NASpI.
Opzione donna ( Art. 1, comma 173 ) – La Legge di bilancio interviene sul pensionamento anticipato Opzione donna, riconoscendo la facoltà di aderirvi anche alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024 , un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.
Quota 103 ( Art. 1, comma 174 ) – Confermato anche il canale di pensionamento anticipato Quota 103 per i lavoratori in possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni conseguiti nel corso dell’anno 2025. Per i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2025, il trattamento pensionistico può essere riconosciuto negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei requisiti, fermo restando che il diritto alla decorrenza del trattamento si consegue trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi ( e 3 mesi per i requisiti maturati nel 2023).
APE Sociale ( Art. 1, comma 175 ) – – In favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, assegnati a lavori usuranti viene riconosciuta la facoltà di accedere per tutto il 2025 all’ APE Sociale, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016. L’indennità è riconosciuta sino al conseguimento dei requisiti pensionistici.
Pensioni minime ( Art. 1, comma 177 ) – In via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni minime, è previsto un incremento transitorio di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l’anno 2026 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS.
Pensione di vecchiaia lavoratrici madri ( Art. 1, comma 179 ) – Il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico in relazione ad ogni figlio, prevista per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, viene innalzato da dodici a sedici mesi nei casi di 4 o più figli mentre resta ferma la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi, in entrambi i casi a prescindere dall’effettiva assenza o meno dal lavoro al momento dell’evento della maternità.
Previdenza complementare e pensione anticipata ( Art. 1, da 181 a 185 ) – Fermo restando i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia e anticipata è prevista per i lavoratori interamente contributivi la possibilità di accedere alla pensione utilizzando l’eventuale rendita della pensione complementare per raggiungere la soglia di importo minimo del trattamento, pari a tre volte l’assegno sociale. Per i lavoratori che intendono utilizzare il nuovo canale di uscita saranno necessari 25 anni di contributi dal 2025 mentre successivamente al 2030 verranno richiesti 30 anni di contributi. Il valore teorico delle rendite è ottenuto trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione, di cui all’art. 1, c. 6 della legge 335/1995, vigente al momento del pensionamento. Le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.
Riduzione contributiva artigiani e commercianti ( Art. 1, comma 186 ) – Per i lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, è prevista una riduzione contributiva del 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi dalla data di avvio dell’attività di impresa, o di primo ingresso nella società ,avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative di natura contributiva. L’agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.
Trattamento di disoccupazione per i rimpatriati ( Art. 1, comma 187 ) – Dal 1° gennaio 2025 le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1975, n. 402 – che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero – non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute con decorrenza 1° gennaio 2025.
Proroghe ammortizzatori sociali ( Art. 1, commi da 188 a 197 ) – A valere sulle risorse del Fondo Sociale per l’occupazione e formazione, vengono stanziati 400 milioni di euro per la proroga delle misure di sostegno al reddito nel corso del 2025. Le risorse vengono così ripartite :
- 30 milioni di euro per l’indennità onnicomprensiva da 30 al giorno destinata ai lavoratori del settore della pesca interessati dai periodi di fermo ( comma 188 );
- 70 milioni di euro per i trattamenti di Cigs e di mobilità in deroga in favore di lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa, per interventi fino a un massimo di 12 mesi ( comma 189 );
- 100 milioni di euro per le imprese che cessano o che hanno cessato l’attività produttiva, utilizzabili per un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per la gestione degli esuberi di personale, fino a un massimo di 12 mesi ( commi 190 e 191 );
- 19 milioni di euro per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva ( comma 192 );
- 100 milioni di euro per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione ; contratti di solidarietà o crisi aziendale per il triennio 2025-2027, sempre per interventi di durata non superiore a 12 mesi ( comma 193 ) ;
- 20 milioni di euro per il sostegno al reddito previsto in favore dei lavoratori del settore dei call, non rientranti nel campo di applicazione della CIGS ( comma 195 );
- 63,3 milioni di euro per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale, che possono attivare la Cigs fino al 31 dicembre 2025 ( comma 196 ).
Viene inoltre autorizzato l’impiego delle risorse assegnate alle Regioni nell’ambito del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL per il finanziamento di iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori disoccupati o in transizione, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale ( categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato ) ( comma 197 ).
Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro ( art. 1, commi 198 ) – L’ intervento su ADI e SFL aumenta gli importi delle prestazioni e amplia la platea dei beneficiari. Per l’Assegno di Inclusione viene rivisto in aumento il valore dell’ ISEE e il tetto relativo al reddito familiare. Per quanto riguarda la misura di attivazione al lavoro riservata agli ‘occupabili’ Supporto Formazione e Lavoro, viene prevista la possibilità di proroga per un ulteriore anno.
Sistema duale e apprendistato ( art. 1, comma 199 ) – Per quanto concerne il sistema duale, vengono incrementate le risorse , nella misura di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (cd . alternanza scuola-lavoro).
Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro ( art. 1, comma 200 ) – La Legge di bilancio dispone un incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Il fondo ha la finalità di assicurare un sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche quandio le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa INAIL.
Bonus nuove nascite ( art. 1, commi da 206 a 208 ) – Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda dell’ interessato ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro , al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico, nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare ai sensi della normativa vigente.
Congedi parentali ( art. 1 , commi 217 – 218 ) – Al fine di sostenere le famiglie con figli minori è previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali, con due interventi :
1. per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
2. per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Le disposizioni rispettivamente ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Decontribuzione lavoratrici madri ( art. 1, commi 219 – 220 ) – In materia previdenziale, la decontribuzione per le lavoratrici madri prevista per le lavoratrici dipendenti viene estesa alle autonome, percepenti almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. La decontribuzione viene riconosciuta fino ai dieci anni del figlio più piccolo mentre, a decorrere dall’anno 2027, verrà estesa fino a 18 anni con di tre o più figli. L’importo della decontribuzione andrà definito mediante decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233.
Premi produttività e partecipazione agli utili ( Art. 1 comma 385 ) – Per i premi erogati nel corso del 2025 ; 2026 e 2027 trova conferma la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Fringe benefits neo-assunti ( art. 1, commi da 386 a 389 ) – Viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neo assunti. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Fringe benefits ( art. 1, commi 390 e 391 ) – Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits già previsto nel corso del 2024. In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.
Detassazione straordinari e lavoro notturno ( art. 1, commi da 396 e 398 ) – Al fine di garantire stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto, su richiesta dell’ interessato ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari nel periodo d’imposta 2024 di reddito di lavoro di importo non superiore a euro 40.000.
Incentivi fiscali per nuove assunzioni ( art. 1, commi 399 – 400 ) – Prorogata anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del personale deducibile del 20 per cento a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno periodi d’imposta rispetto al precedente. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è incrementata al 30 per cento nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie svantaggiate ( disabili ; giovani under 30 mamme con almeno due figli #donne vittime di violenza ed ex percettori di reddito di cittadinanza ).
Cessa la decontribuzione SUD ( art. 1 , commi 404 ; 405 ; 425 ; 426 ) – L’ applicazione della Decontribuzione SUD, così come l’abbiamo conosciuta dal 2021 ad oggi, cessa al 31 dicembre 2024 , conformemente a quanto previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel Mezzo giorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, vengono introdotti, in sua sostituzione, due nuovi esoneri contributivi uno diretto alle piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti e l’altro rivolto ad aziende con organici superiori a 250 unità.
Nuovo esonero contributivo per le PMI del Mezzogiorno ( art. 1, commi da 406 a 412 ) – Il nuovo esonero contributivo è concesso ai datori di lavoro privati con sede nelle Regioni Abbruzzo ; Molise ; Campania ; Basilicata ; Sicilia ; Puglia ; Calabria e Sardegna, rientranti nella nozione di microimpresa o piccola e media impresa comunitaria aventi organici non superiori a 250 dipendenti. Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e l’esclusione dei premi e contributi INAIL, l’esonero è modulato come segue :
a. Per l’anno 2025, in misura pari al 25 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
b. Per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2025;
c. Per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2026;
d. Per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2027;
e. Per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 di cembre 2028.
Sono esclusi dall’esonero i rapporti di apprendistato; gli enti pubblici economici ; gli ex enti pubblici privatizzati ancorché a capitale interamente pubblico ; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato e le aziende speciali costituite anche in consorzio.
Il godimento dell’incentivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015); al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ( art. 1, c. 1175, L. 296/2006 ) e degli obblighi di assunzione dei soggetti disabili ( L. 68/1999 ).
La decontribuzione non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani under 35 anni, nonché per le assunzioni nella ZES per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio del DL Coesione ( art. 21 ; 22 ; 23 e 24 del DL n. 60/2024 convertito dalla L. n. 95/2024 ) ;
Nuovo esonero contributivo grandi imprese del Mezzogiorno ( art. 1, commi da 413 a 426 ) – Ai datori di lavoro con organici superiore ai 250 dipendenti, non rientranti nella nozione di microimpresa o piccola e media impresa comunitaria, in relazione ai lavoratori occupati a tempo indeterminato , la Legge di Bilancio riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L’ esonero si applica ai datori di lavoro che realizzano , al 31 dicembre di ciascun anno, un incremento occupazionale dei rapporti a tempo indeterminato, rispetto all’anno precedente. L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. La disciplina dell’agevolazione, salvo quanto diversamente specificato, è strutturata sulla falsariga di quanto previsto per le PMI ai commi da 406 a 412.
IRES premiale ( art.1, commi da 436 – 444 ) – In via sperimentale per il solo 2025, viene riconosciuta un’aliquota IRES agevolata al 20 per cento, in luogo dell’ordinario 24 per cento, alle imprese che accantonano l’ 80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, e rinvestono un quota tra il 30 e il 24 per cento degli utili accantonati al 31 dicembre 2023 nell’acquisto di beni strumentali alla Transizione 4.0 e 5.0. L’aliquota è ridotta a condizione che siano verificate le seguenti condizioni :
1. Mantenimento dei livelli occupazionali in termini di unità lavorative per anno (ULA) rispetto alla media del triennio precedente, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ;
2. Incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in misura pari ad almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente ;
3. Mancato ricorso alla cassa integrazione nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo ad eccezione della Cassa ordinaria ( art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 148/2015 ).
Disposizioni in materia di lavoro portuale ( art. 1, commi 455 – 456 ) – E’ prorogata per tutto il 2025 la possibilità per l’Autorità del sistema portuale di erogare eventuali risorse , nel limite di 2 milioni di euro, in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo.
Fondo per la partecipazione dei lavoratori ( art. 1, comma 457 ) – Istituito il Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2025 e 2 milioni di euro per il 2026.
Detassazione mance ( art. 1, commi 520 ) – Viene elevato dal 25 % al 30 % del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite entro il quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta dal lavoratore , sono soggette a un imposta sostitutiva dell’ IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Contestualmente viene elevato da 50.000 € a 75.000€ il limite complessivo di reddito per il quale si applica il regime di tassazione sostitutiva.
Adeguamenti addizionali IRPEF ( art. 1, commi da 726 a 729 e da 750 a 752 ) – Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’ IRPEF, viene prorogato al 15 aprile 2025 il termine per modificare scaglioni e aliquote applicabili all’anno d’imposta 2025.
a cura di WST Law & Tax
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