La direzione generale della politica di concorrenza comunitaria ha pubblicato il testo della decisione “di non sollevare obiezioni” rispetto lo schema del Decreto FER X Transitorio. Nel documento riportati gli elementi principali delle nuove norme
“La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni all’aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107(3), lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Con queste parole, prima di Natale, la vice presidente esecutiva Teresa Ribera ha dato il via libera al FER X TCTF, meglio noto FER X transitorio, il nuovo schema di sostegno alle rinnovabili nazionali.
La sigla TCFT identifica il “Quadro temporaneo di crisi e transizione” (Temporary Crisis and Transition Framework) adottato dalla Commissione europea nel 2023 per promuovere misure di sostegno nei settori fondamentali per la transizione ecologica. Quadro in cui si muove il provvedimento in questione e che in questi anni ha permesso gli Stati membri di continuare a concedere importi limitati di aiuti ad alcuni comparti economici essenziali. Energia pulita in primis.
La decisione positiva dell’esecutivo UE, di cui Rinnovabili aveva già riportato la notizia, il 9 ottobre 2024, era uno degli ultimi tasselli attesi affinché il decreto ministeriale potesse entrare in vigore.
I dettagli del FER X TCTF
La lettera comunitaria d’assenso conferma le indiscrezioni uscite negli scorsi mesi sullo schema, aggiungendo qua e là qualche nuovo dettaglio.
Ricordiamo il FER X transitorio prevede due meccanismi di accesso agli incentivi:
- diretto per gli impianti rinnovabili con potenza sotto 1 MW;
- tramite procedure pubbliche competitive al ribasso per gli impianti con potenza sopra 1 MW.
In entrambi i casi la misura fornisce aiuti sotto forma di contratti per differenza bidirezionali (CfD). Unica eccezione, gli impianti di piccole dimensioni (<200 kW) che potranno optare per tariffe feed-in. In altre parole le piccole installazioni possono optare per la riscossione diretta dell’energia da parte del GSE per la successiva rivendita sul mercato.
Nota bene: per le installazioni rinnovabili con capacità superiore a 1 MW, solo il 95% dell’elettricità prodotta da ciascun beneficiario sarà sostenuta nell’ambito del CfD bidirezionale. La quota rimanente sarà esposta invece ai rischi di mercato.
Impianti ad accesso diretto
Nel caso dell’accesso diretto, l’aiuto/prezzo di esercizio sarà stabilito dall’ARERA e l’importo complessivo del sussidio non supererà i 30 milioni di euro per progetto. Per stabilire i prezzi, l’Authority si baserà sui costi di investimento e di esercizio degli impianti sulla base dei dati ottenuti dagli esercizi di monitoraggio ed elaborati dal GSE, sulla taglia dell’installazione e sulla tecnologia impiegata.
Gli impianti devono presentare una comunicazione di inizio lavori per accedere al meccanismo entro il 31 dicembre 2025. Oppure 60 giorni dopo la data di raggiungimento di una quota di potenza di 3 GW, se questa è anteriore al 31 dicembre 2025. In questo caso, il prezzo di esercizio sarà stabilito amministrativamente dall’ARERA.
Le aste del FER X transitorio
Nel caso dell’accesso tramite aste i volumi di capacità offerti in ciascuna procedura saranno stabiliti “in modo da garantire che il processo di gara sia effettivamente competitivo ex ante, il che significa che non tutti gli offerenti riceveranno aiuti”.
In particolare, nel determinare la quota di potenza target nonché le quote di potenza minima e massima prima di ciascuna asta, il Ministero prenderà in considerazione:
- lo sviluppo previsto della capacità di generazione da fonti rinnovabili rispetto agli obiettivi climatici;
- lo stato delle procedure di autorizzazione;
- la manifestazione di interesse presentata dai produttori che intendono partecipare all’asta.
Inoltre, il volume offerto in ciascuna procedura competitiva sarà di almeno il 10% più basso del volume totale autorizzato e per il quale è stata ricevuta una manifestazione di interesse.
“La quota di potenza target che il Ministero intende assegnare sarà associata al prezzo di esercizio, la quota di potenza minima al prezzo di esercizio massimo e la quota di potenza massima al prezzo di esercizio minimo. Il prezzo di esercizio massimo e minimo sono stati determinati per riflettere potenziali variazioni rispetto al caso di riferimento per il quale è stata sviluppata una quantificazione basata su un business plan (prezzo di esercizio centrale), che può comportare condizioni di costi di generazione considerevolmente più elevate o più basse.La quota di potenza assegnata dipende dall’offerta fatta dagli offerenti sul prezzo di esercizio massimo. Più sono elevate le riduzioni offerte, più alta è la quota assegnata e viceversa”.
Dopo lo svolgimento delle procedure competitive, i prezzi di esercizio aggiudicati per gli impianti fotovoltaici saranno “modificati” per tenere conto dei diversi livelli di insolazione nelle regioni o di specifici siti di installazione. Come? Utilizzando alcuni fattori di correzione. Nel dettaglio:
- Più 4 €/MWh per le regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo).
- Più 10 €/MWh per le regioni del Nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto).
- Più 27 €/MWh per gli impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto.
- Più 5 €/MWh per gli impianti fotovoltaici realizzati su acqua.
Le eccezioni
Il testo di approvazione del FER X TCTF riporta anche le circostanze specifiche in cui il prezzo di esercizio aggiudicato potrà essere pagato in base al potenziale di produzione stimato dell’impianto (capacità di produzione) anziché alla sua effettiva produzione elettrica. Ossia:
- Riduzione della produzione su ordine del gestore di rete per motivi di sicurezza o per risolvere vincoli locali.
- Riduzione della produzione su ordine del TSO nel mercato del bilanciamento.
- In presenza di prezzi zonali negativi o nulli sul mercato del Giorno Prima.
I produttori potranno vendere direttamente sul mercato tutta l’elettricità generata dagli impianti rinnovabili ammessi agli incentivi, inclusa la parte non sostenuta dai CfD. Con la possibilità di concludere accordi di acquisto di energia a più lungo termine (PPA) che coprano tali quantità.
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