Collegato Lavoro: Novità, Cosa Cambia su Dimissioni, Integrazione salariale e Premi Inail

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Con l’approvazione del Collegato Lavoro da parte del Senato sono in arrivo diverse novità in ambito professionale e previdenziale. Andiamo ad analizzare alcune delle più importanti.

Salute e sicurezza sul lavoro

L’articolo 1 prevede l’istituzione di una relazione annua sullo stato di sicurezza nei luoghi di lavoro, che proponga anche interventi per migliorarla, ma ad invarianza di bilancio. Vengono inoltre rivisitate condizioni e modalità di accertamento delle dipendenze da alcol e stupefacenti per i lavoratori.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Ricorsi per le tariffe dei premi Inail

L’articolo 2 modifica le modalità di ricorso contro i provvedimenti presi dalle sedi territoriali Inail rispetto alle tariffe dei premi assicurativi. Si dovrà quindi fare riferimento alla rispettiva direzione regionale o alle stesse sedi territoriali, ma comunque non oltre 30 giorni dall’emissione di detti provvedimenti. I ricorsi già in essere all’entrata in vigore del disegno di legge (ddl) saranno completati secondo la legislazione previgente.

Compatibilità di integrazioni salariali e lavoro

Secondo l’articolo 6, sarà possibile far coesistere integrazioni salariali e attività di lavoro subordinato o autonomo, a patto che il lavoratore comunichi in via preventiva all’Inps le giornate lavorative, pena la decadenza dal trattamento. Quest’ultimo non sarà quindi corrisposto solo per le giornate lavorative.

Scadenze contributive per liberi professionisti impossibilitati al lavoro

L’articolo 7 amplia le casistiche nelle quali il libero professionista non è responsabile per il superamento della scadenza di un termine tributario. In caso di parto, la sospensione dell’obbligo tributario interviene dall’ottavo mese di gravidanza a 30 giorni dopo il parto. Per l’interruzione di una gravidanza oltre al terzo mese dall’inizio della stessa, la sospensione prosegue fino a 30 giorni dall’evento. In caso di ricovero di un figlio che precluda la possibilità di svolgere la propria attività, vengono invece applicati i commi da 927 a 944 dell’articolo 1 della legge 234/2021. In ogni caso, entro 15 giorni dall’evento (parto, interruzione della gravidanza o dimissione del figlio), il libero professionista deve inviare un certificato medico rilasciato dalla struttura curante e una copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Lavoratori in somministrazione

Con l’articolo 10 viene soppressa la possibilità di prorogare le missioni di somministrazione a tempo determinato oltre a 24 mesi. Vengono però introdotte nuove esenzioni al limite dei lavoratori somministrati a tempo determinato nella stessa azienda. Non saranno più soggetti a tale limite i lavoratori: assunti dal somministratore a tempo indeterminato, somministrati in fase di avvio di nuove attività, operanti in start up innovative nate meno di 4 anni prima (o per un periodo variabile ai sensi dell’articolo 25 comma 3 per quelle preesistenti), che svolgono attività stagionali, assunti per specifici spettacoli, assunti per sostituire lavoratori assenti, e quelli di età superiore a 50 anni. Vengono inoltre introdotte esenzioni al limite massimo di 12 mesi della durata dei contratti a tempo determinato stipulati tra lavoratore e somministratore. Tali limiti non verranno quindi più applicati per lavoratori che godono di trattamenti di disoccupazione da almeno 6 mesi né per i lavoratori svantaggiati (ai sensi dell’articolo 2 del regolamento Ue 651/2014).

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Regime forfettario per i lavoratori con contratto misto

L’articolo 17 rende possibile l’accesso al regime forfettario per soggetti iscritti a registri o albi professionali che esercitano la loro attività per un datore di lavoro con almeno 250 dipendenti, a patto che abbiano un contratto a tempo parziale e indeterminato con orario compreso tra il 40% e il 50% del rispettivo tempo pieno. In mancanza di iscrizione ad un albo/registro professionale, l’accesso al regime forfettario è possibile nel rispetto di modalità e condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

Risoluzione rapporto di lavoro

L’articolo 19 prevede che, in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 15 giorni o a quello indicato nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, il datore di lavoro può darne comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. Il rapporto di lavoro si intenderà quindi risolto per volontà del lavoratore e senza possibilità di revoca delle dimissioni, a meno che il lavoratore stesso non dimostri l’impossibilità, per cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro, di comunicare le ragioni della sua assenza.

Pagamento debiti contributivi

L’articolo 23 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, la possibilità di rateizzare i debiti contributivi nei confronti di Inps e Inail non assegnati agli agenti della riscossione in un massimo di 60 rate mensili. Casistiche, requisiti e modalità con cui questa rateizzazione sarà possibile verranno stabiliti entro 60 giorni dall’inizio del 2025.

Adesione al Fondo Credito

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

L’articolo 27 elimina i limiti temporali entro cui dipendenti e pensionati del settore pubblico possono richiedere l’adesione al Fondo Credito. L’adesione potrà essere richiesta anche dopo il pensionamento.

Domande per Ape Sociale e pensione per lavoratori precoci

L’articolo 29 uniforma le scadenze per la presentazione delle domande per l’accesso all’Ape Sociale e alla pensione per lavoratori precoci, che saranno fissate al 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre di ogni anno.

Costituzione di rendita vitalizia

L’articolo 30 introduce una nuova possibilità di costituzione di una rendita vitalizia, che si aggiunge alla pensione, per i rapporti di lavoro per i quali non sono stati pagati i contributi (finiti ormai in prescrizione). Fermo restando l’onere della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, viene introdotta, senza che ci siano limiti di prescrizione, la possibilità che il lavoratore si sostituisca al datore di lavoro per versare la somma che andrà a fornire la rendita vitalizia in suo favore.

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