Dopo 34 anni dal terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre 1990, sotto l’albero di Natale, sono arrivati i primi rimborsi delle imposte del triennio 1990 – 1992. I contribuenti che ne hanno diritto stanno ricevendo le somme, con interessi, di quanto pagato in più rispetto al 10% dei tributi dovuti. Le somme sono erogate nella misura del 100 per cento degli importi riconosciuti – Chi ha già incassato la metà del 90%, sta ricevendo o riceverà in tempi brevi il saldo della differenza in modo automatico.
Francofonte, 29 dicembre 2024. Fine anno con piacevole sorpresa per i contribuenti siciliani colpiti dal terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre 1990, da molti anni in attesa di ricevere il rimborso delle imposte pagate in più rispetto al 10% di quanto versato per il triennio 1990 – 1992. Si pensava che i rimborsi partissero dal prossimo mese di gennaio, ma già dal 24 dicembre, alla vigilia di Natale, sono arrivati i primi rimborsi con l’aggiunta degli interessi.
L’agenzia delle Entrate, in contrasto con la propria denominazione, si è “trasformata” in agenzia delle Uscite. Dopo 34 anni, si potrebbe così chiudere la telenovela del rimborso delle imposte del triennio 1990 – 1992. Come anticipato dall’agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma, le somme sono erogate nella misura del 100 per cento degli importi riconosciuti. Chi ha diritto alla restituzione del 90% e ha già incassato la prima metà, ha ricevuto o riceverà in tempi brevi il saldo della differenza, con interessi, in modo automatico. Si dovrebbe così finalmente chiudere la telenovela, che dura da 22 anni, da quando, con la legge 27 dicembre 2002, n.289, Finanziaria per il 2003, venne introdotta una norma che consentiva ai contribuenti, che non avevano pagato nulla per il triennio 1990 – 1992, di chiudere i conti con il Fisco, con un forfait del 10%. Nulla venne invece disposto per i contribuenti che avevano pagato tutte le imposte.
Rimborsi in misura integrale. Per mettere la parola “fine”, l’agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma, ha invitato gli uffici periferici delle tre province interessate, Catania, Ragusa e Siracusa, a fornire i dati per eseguire i rimborsi ai contribuenti che ne hanno diritto. L’intenzione è di evitare disparità tra contribuenti, in particolare, dipendenti, pensionati o esercenti impresa, arti o professioni, anche se titolari di partita Iva, che hanno ricevuto il rimborso del 90% più interessi, altri che hanno ricevuto la metà del 90% più interessi, imprese e professionisti compresi, e tanti altri ancora che non hanno ricevuto nulla. E’ bene precisare che non esiste alcuna riapertura dei termini per presentare l’istanza di rimborso, che doveva essere presentata entro il termine ultimo del primo marzo 2010. L’enorme contenzioso che si è generato, dopo la legge 27 dicembre 2002, n.289, Finanziaria per il 2003, ha spesso portato la Cassazione ad affermare che i rimborsi devono essere effettuati in misura integrale, cioè, ad esempio, nella misura del 90% per chi ha pagato il 100% delle imposte dovute per il triennio 1990 – 1992. In questo senso, considerate le univoche e consolidate sentenze dei giudici di legittimità favorevoli ai contribuenti, con l’eccezione di alcune sentenze cervellotiche, per gli uffici delle tre province interessate è inutile proseguire il contenzioso. I rimborsi dovranno essere eseguiti nella misura del 100% degli importi riconosciuti, pari cioè al 90% delle imposte pagate per il triennio 1990 – 1992, con l’aggiunta degli interessi.
Basta, quindi, con le liti, e i contribuenti ai quali i giudici tributari o la Cassazione hanno riconosciuto il diritto al rimborso, non dovranno fare più atti di messa in mora o ricorsi per ottemperanza.
A chi spetta il rimborso. I contribuenti, dipendenti, pensionati o esercenti impresa, arti o professioni, anche se titolari di partita Iva, che hanno già ricevuto il rimborso del 50 per cento, hanno ricevuto o riceveranno il pagamento del saldo, con interessi. Il rimborso dell’ulteriore 50% sarà eseguito con procedure automatizzate, esclusivamente nei casi in cui i beneficiari siano ancora in vita. I rimborsi agli eredi saranno invece gestiti manualmente. Il rimborso spetta a tutti i contribuenti che ne hanno diritto, a condizione che abbiano presentato l’istanza entro il primo marzo 2010. Il rimborso spetta anche ai contribuenti con contenzioso ancora pendente o contenzioso chiuso con sentenza favorevole definitiva. Il rimborso dovrebbe spettare anche ai contribuenti che hanno presentato l’istanza entro il primo marzo 2010, dipendenti, pensionati, imprese e lavoratori autonomi compresi, ma hanno ricevuto sentenze negative dai giudici tributari e magari hanno “abbandonato” il contenzioso.
Gli uffici hanno tutti i dati dei contribuenti che hanno pagato le imposte, e possono quindi verificare gli importi e se è stato superato il limite di 200mila euro nel triennio, limite che esclude il diritto al rimborso. Si deve fare di tutto, per evitare disparità tra contribuenti nelle stesse condizioni. Si deve tenere conto che ci sono contribuenti, di norma, ex dipendenti o pensionati, che, a seguito dell’istanza di rimborso presentata, hanno già ricevuto il rimborso del 50%, e in questi giorni di dicembre 2024 hanno ricevuto il rimborso dell’altro 50%, a prescindere dal fatto se avevano fatto ricorso o con contenzioso ancora pendente.
Questo significa che il rimborso dovrebbe essere riconosciuto a tutti i contribuenti che hanno presentato l’istanza di rimborso entro il primo marzo 2010, anche se non hanno contenzioso in corso. In questo senso, dovrebbero essere irrilevanti le eventuali sentenze negative, così come dovrebbe essere irrilevante il fatto che molti contribuenti, nel corso degli anni, dopo avere presentato l’istanza e il ricorso, hanno abbandonato il contenzioso. Chi ha pagato più del 10% delle imposte dovrebbe avere diritto al rimborso, avendo presentato l’istanza entro il primo marzo 2010, a prescindere dagli esiti del contenzioso, molto altalenante e in alcuni casi con sentenze negative per i contribuenti.
In situazioni identiche, il trattamento deve essere uguale. Si devono evitare situazioni paradossali dei contribuenti, nelle stesse condizioni, con alcuni che hanno ricevuto il rimborso integrale e altri che, oltre a non avere ricevuto nulla, hanno avuto esiti negativi per il ricorso fatto, subendo anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Ad esempio, su 10 dipendenti di una banca, tutti nelle stesse condizioni, nove hanno già ricevuto i rimborsi nella misura intera, e uno non ha ricevuto nulla.
Come insegna la Cassazione, devono essere rispettati i principi costituzionali, in particolare, quello di parità di trattamento in situazioni uguali, come stabilito dall’articolo 3 della costituzione della Repubblica italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”.
Va detto comunque che della confusione generata sui tributi del triennio 1990-1992 nessuna colpa può essere addebitata agli uffici dell’agenzia delle Entrate, che, purtroppo, sono stati finora sommersi dalle istanze dei contribuenti che hanno pagato tutto, infastiditi delle disparità di trattamento finora subìte. Gli uffici, come i contribuenti, sono vittime delle scelte sbagliate del legislatore del 2002, a partire dallo sconto del 90% previsto a favore di chi non aveva pagato nulla, a danno dei contribuenti più diligenti che avevano pagato tutto. Come si è detto, la volontà è di mettere la parola “fine” alla telenovela del rimborso delle imposte del triennio 1990 – 1992, facendo di tutto per evitare ulteriori disparità. Per fare questo, vanno rispettati i contribuenti che hanno pagato tutto o quasi delle imposte dovute per il triennio 1990 – 1992, mettendoli nelle stesse condizioni di chi, non avendo pagato nulla, ha poi chiuso i conti con il 10 per cento. Sono perciò indispensabili e urgenti i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma.
Nessun rimborso per l’Iva e per chi ha pagato più di 200mila euro. Resta ferma l’esclusione del rimborso dell’Iva, così come resta ferma l’applicazione del limite previsto per le imprese e i professionisti, del cosiddetto regime “de minimis”, in base al quale l’importo massimo degli aiuti di Stato ottenuti non può superare, nell’arco dei tre anni, il limite di 200mila euro. Questo significa che il rimborso non spetta in alcun caso ai contribuenti che nel triennio 1990 -1992 hanno pagato imposte per importi superiori a 200mila euro.
Mimma Cocciufa – Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link