Affitti brevi, ecco come la Toscana punisce i proprietari di casa

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“Il nuovo Testo unico definisce un sistema organico per la regolamentazione del turismo in Toscana, includendo la governance, le strutture ricettive, le locazioni turistiche, le professioni turistiche, il trasporto turistico e i sistemi di informazione e promozione. Ecco nel dettaglio i punti principali”. Inizia così un articolo del 21 dicembre scorso di Toscana Notizie, l’agenzia di informazione della Regione Toscana, descrittivo delle novità legislative in materia di turismo appena approvate dal Consiglio regionale.

Un paragrafo riguarda le locazioni turistiche, che giornalisticamente vengono spesso individuate come “affitti brevi”. Si tratta della parte di cui si è più parlato nel corso dell’iter del provvedimento, con frequenti annunci di “strette” nei confronti di un’attività individuata come causa di ogni male (dal mitico overtourism alla carenza di abitazioni per le famiglie). Ebbene, vediamo che cosa ha previsto la legge di modifica del Testo unico sul turismo: “I comuni a più alta densità turistica – scrive Toscana Notizie – potranno adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche, per perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale. Con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), nei comuni che adottano tale regolamento l’esercizio dev’essere subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione”.

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Dunque, la nuova legge regionale toscana si propone di attribuire ad alcuni Comuni il potere di negare ai proprietari (e agli altri locatori) il diritto di utilizzare un immobile per ospitare per periodi brevi i turisti italiani e stranieri. Si tratta di una disposizione di assai dubbia costituzionalità (ad essere gentili), considerato che la materia delle locazioni (rientrante in quello che l’articolo 117 della Carta definisce “ordinamento civile”) è una di quelle per le quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Ma, si sa, per certa politica la Costituzione italiana è sacra, è “la più bella del mondo”, solo quando fa comodo. Altrimenti, può essere tranquillamente calpestata.

Bullismo legislativo a parte, per il quale comunque è necessario che intervenga il Governo nazionale attraverso un’impugnativa della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale, a destare sconcerto è l’evidente incongruenza che emerge leggendo un altro paragrafo del riassunto della legge redatto da Toscana Notizie. Alla voce “Strutture alberghiere” si legge infatti: “Ampliata la gamma dei servizi offerti, con la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, predisponendo locali per attività temporanee di smart working. Possibilità di aumentare, entro limiti definiti dal Comune, la propria capacità ricettiva, con possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, a patto che si proceda al mutamento della destinazione d’uso e che sia garantito non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo”. Avete letto bene: “possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera”.

Dunque, in sintesi: se a usare le case per ospitare i turisti sono i proprietari, bisogna limitarli “per perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale” nonché per “contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine”. Se, invece, quelle stesse case, sempre per ospitare i turisti, le utilizzano gli albergatori, svaniscono d’incanto tutti i rischi per il patrimonio storico, artistico e culturale, per la preservazione del tessuto sociale e per la disponibilità di alloggi a canoni accessibili. E, quindi, via libera.

Una vergogna, non ci sono altri termini per descrivere una così chiara discriminazione in favore delle imprese alberghiere, aggravata dall’ipocrita invocazione di finalità “nobili” per far abboccare ingenui e distratti. Ma per Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, la nuova legge sul turismo “è un testo che può fare scuola”, mentre per la leader del Pd Elly Schlein, si tratta di un “modello”, di una legge “apripista”. Non diciamo verso cosa.

Giorgio Spaziani Testa, 27 dicembre 2024

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