Superbonus, come ripartire le detrazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Dilazionare in diversi intervalli di tempo il credito di imposta proveniente da due diversi interventi effettuati nel 2022 con l’agevolazione del Superbonus è possibile. A confermarlo è la risposta 252/2024 dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di una contribuente, risposta in cui vengono spiegate le modalità per richiedere di poter fruire delle detrazioni fiscali ripartendole tra i diversi periodi previsti dalla normativa che regola il Superbonus.

Nello specifico, l’utente non aveva inserito le spese sostenute nel corso del 2022 nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, senza quindi beneficiare immediatamente del Superbonus, e lasciando aperta la possibilità di portarlo in detrazione su dieci anni a partire dall’anno successivo. La sua richiesta era quindi per capire se sarebbe stato possibile ripartire in dieci quote annuali (come stabilito dal comma 8 quinques dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020) le spese sostenute nel 2022 per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e degli infissi e per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ma di mantenere l’ordinaria ripartizione in quattro anni per il bonus relativo alle altre spese sostenute per l’isolamento termico delle pareti nello stesso anno.

Per capire meglio la situazione, può inoltre essere utile ricapitolare la normativa che regola il Superbonus. In base al comma 1 articolo 119 del decreto legge 34/2020, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 possono essere ripartite in quattro quote annuali, mentre in precedenza erano cinque quote annuali. L’articolo 2 del decreto legge 11/2023 ha poi introdotto il comma 8 quinques del suddetto decreto legge 34/2020, che prevede la possibilità di ripartire la detrazione spettante in dieci rate annue, a patto che questa venisse indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, e non a quella del 2022.

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Così facendo il governo aveva cercato di venire incontro a quei contribuenti che avevano effettuato degli interventi contemplati per il Superbonus, ma che non avevano una capienza fiscale sufficiente da poter godere pienamente dell’agevolazione spettante loro, cioè che avrebbero pagato meno tasse di quelle che avrebbero potuto detrarre.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi nella sua risposta che, vista la mancanza di specifiche preclusioni normative, nulla vieta di optare per una ripartizione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, a patto che si sia presentata la dichiarazione dei redditi in tale anno. Pertanto l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla contribuente che aveva inviato l’istanza, confermando la validità del metodo che ella intendeva utilizzare.

Le spese da ripartire in quattro quote annuali potranno quindi essere valorizzate nel Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023 o Modello Redditi 2023 (cioè quello relativo al 2022). Questa operazione può essere effettuata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione da integrare, cioè fino al 31 dicembre 2028. Così facendo, però, il credito d’imposta potrà essere fruito solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione integrativa.

Le spese da ripartire in dieci rate annue andranno invece indicate, esercitando l’opzione per la fruizione ai sensi del già citato articolo 8 quinques, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, cioè nel 730/2024 o nel Modello Redditi 2024. Nel caso questo non fosse stato fatto entro le scadenze previste, resta comunque possibile, similarmente al caso del credito d’imposta da ripartire in quattro anni, inserire le spese da detrarre in una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine di invio della successiva dichiarazione dei redditi o entro il 31 dicembre del quinto anno dall’invio della dichiarazione da integrare. In entrambi i casi, il credito di imposta potrà essere portato in compensazione solo dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione integrativa.





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