Case mobili turistiche, dal 1° gennaio 2025 scatta l’aggiornamento catastale

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Al via l’aggiornamento catastale delle case mobili turistiche. A partire dal 1° gennaio e fino al 15 giugno 2025, gli intestatari delle unità immobiliari il cui obiettivo è quello di ospitare al loro interno delle case mobili devono presentare le dichiarazioni di aggiornamento del catasto terreni e fabbricati: la pratica è necessaria per provvedere all’adeguamento degli atti catastali alle norme contenute all’interno dell’articolo 7-quinquies del Decreto Legge n. 1131/2024.

Come case mobili turistiche si intendono anche le roulette, i camper, i caravan e via discorrendo. Le unità immobiliari per le quali è necessario procedere con gli adeguamenti catastali sono i camping, ma anche le aree non attrezzate.

Ma vediamo come si devono muovere i diretti interessati.

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Case mobili turistiche, l’aggiornamento catastale

Con la risoluzione n. 67/e del 20 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità di procedere con l’aggiornamento delle unità immobiliari atte ad accogliere le cosiddette case mobili turistiche. All’interno del documento, l’AdE ha ribadito che il comma 1 dell’articolo 7-quinquies del Decreto Legge n. 113/2024 ha previsto che:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta, per la determinazione della rendita.

Le unità immobiliari per le quali è previsto l’obbligo di aggiornamento catastale sono, in estrema sintesi, le seguenti strutture ricettive:

  • villaggi turistici;
  • campeggi;
  • campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
  • parchi vacanza.

Per quanto riguarda l’irrilevanza delle case mobili – che è stato richiamata direttamente dal citato comma 1 – si riferisce direttamente:

  • alla rappresentazione della mappa catastale;
  • alla rappresentazione nella planimetria catastale;
  • all’inclusione nella stima della rendita catastale.

La nuova disciplina catastale

All’interno della sua risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come la nuova disposizione relativa alle case mobili turistiche abbia un carattere innovativo. Non assume, quindi, valenza di interpretazione autentica. Questo significa, in altre parole, che viene confermata la rilevanza ai fini della rappresentazione e del censimento catastale delle case mobili turistiche fino ad almeno il 31 dicembre 2024. Le novità vengono applicate unicamente a partire dal 2025 e non hanno valore per il passato.

A questo punto è bene ricordare che il comma 2 dell’articolo 7-quinquies del Decreto Legge n. 1131/2024 ha sostanzialmente previsto che:

A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

Il comma 2 deve essere applicato, quindi, su tutte quelle aree che siano destinate al pernottamento degli ospiti, che siano collocate all’interno di una struttura ricettiva all’aperto. Queste aree devono essere suddivise come segue:

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  • attrezzate: al loro interno devono essere installati degli allestimenti mobili atti ad ospitare il pernottamento e dotati di meccanismi di rotazione perfettamente funzionanti;
  • non attrezzate come previsto al punto precedente.

Nel caso in cui le aree risultino essere attrezzate, viene loro attribuito un valore di mercato aumentato dell’85%. Per le aree non attrezzate, invece, l’aumento risulta essere pari al 55%.

Gli obblighi dei proprietari delle aree

All’interno del suo documento, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il comma 3 dell’articolo 7.quinquies del Decreto Legge n. 1131/2024 prevede espressamente che:

Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Cosa significa tutto questo? In altre parole nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 giugno 2025 dovranno presentare le dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, in modo da adeguare gli atti e gli elaborati alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 1131/2024.

Come effettuare l’aggiornamento catastale

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate fornisce anche le indicazioni necessarie per effettuare l’aggiornamento catastale. L’operazione deve essere effettuata attraverso la presentazione di:

  • appositi atti di aggiornamento geometrico PreGeo (Pretrattamento Geometrico);
  • dichiarazioni di variazione DoCFa (Documento Catasto Fabbricati).

Per effettuare gli aggiornamenti necessari delle mappe catastali relative alle strutture ricettive all’aperto, i diretti interessati devono presentare un atto di aggiornamento geometrico PreGeo attraverso il quale si devono eliminare i riferimenti agli allestimenti mobili.

L’aggiornamento del catasto Fabbricati, invece, deve essere effettuato attraverso una dichiarazione di variazione da presentare per ogni unità immobiliare censita all’interno degli atti catastali. Dovranno essere indicato i seguenti dati:

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  • il tipo Mappale;
  • la causale (variazione dl 113/2024);
  • il numero di unità in variazioni;
  • il tipo di operazione.

Nella planimetria dovranno essere rappresentate, attraverso una linea tratteggiata, le aree attrezzate e gli allestimenti mobili di pernottamento che sono dotati di meccanismi di rotazione in funzione. Sempre con delle linee tratteggiate devono anche essere indicate le altre aree destinate al pernottamento che non sono state attrezzate con questo scopo. La sagoma delle case mobili turistiche non devono essere necessariamente indicate, né la perimetrazione delle singole piazzole.

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate, con un recente provvedimento, ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio ed entro la deadline del 15 giugno 2025, sarà necessario procedere con l’aggiornamento catastale delle case mobili turistiche.

L’operazione serve ad allineare alla nuova normativa i campeggi e le altre aree attrezzate che possono essere utilizzate per ospitare le roulette.





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