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Il D.Lgs. 148/2015 si occupa del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.
L’art.21 del succitato decreto disciplina le causali di intervento delle possibili integrazioni salariali, nelle seguenti fattispecie:
- riorganizzazione aziendale
- crisi aziendale
- contratto di solidarietà
Analizziamo in particolare quanto disposto dal legislatore e dalle norme per i contratti di solidarietà, anche alla luce delle circolari Inps n.66 del maggio 2024 e n.97 del 15 novembre 2024 e del più recente messaggio Inps n. 4252 del 13 dicembre 2024.
Il contratto di solidarietà
Il contratto di solidarietà può essere stipulato tra le parti sociali con uno specifico accordo sindacale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 51 D.lgs. 81/2015, stabilendo nell’intesa una riduzione dell’orario di lavoro del personale dipendente. Lo scopo della misura è evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di esubero del personale.
In altre parole, nel caso di grave calo della produzione di un’azienda, i contratti di solidarietà si pongono l’obiettivo di cercare di mantenere il livello occupazionale durante una crisi si spera temporanea della società, ed evitare i licenziamenti.
Nei casi sopra sintetizzati si parla di contratti di solidarietà difensivi; nelle fattispecie invece dove il fine dell’intervento è quello di favorire nuove assunzioni all’interno di un’azienda, siamo in presenza di contratti di solidarietà espansivi, in realtà scarsamente utilizzati.
Senza entrare eccessivamente in tecnicismi, la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Lo sgravio contributivo
L’art. 6, c. 4, DL 510/96 conv. in Legge 608/96 e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Per quanto riguarda il 2024, il 10 dicembre u.s. si è chiusa la finestra temporale dedicata all’inoltro delle domande di riduzione contributiva relative all’anno in corso.
In periodi di cali di produzione industriale e aumenti della cassa integrazione come quello attuale, lo strumento è particolarmente importante ed è facilmente immaginabile che continuerà ad essere utilizzato ancor di più anche nei prossimi anni.
Un esempio
Solo a titolo esemplificativo, tra i più significativi accordi di solidarietà difensiva realizzati nell’anno, si segnala quello di TIM del 29 marzo 2024, ratificato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 12 aprile 2024. L’intesa riguarda la riduzione verticale dell’orario di lavoro per una percentuale pari al 13,84%, applicata a circa 23 mila dipendenti del Gruppo e ai lavoratori delle controllate Noovle, Olivetti, Sparkle e Telecontact. L’accordo tocca anche circa 8.500 operativi, occupati come tecnici on field e progettisti, dove però la riduzione oraria è pari al 5%.
Le indicazioni sugli sgravi
Le circolari (quasi “fotocopia”, la prima relativa all’anno 2022, la seconda al 2023) forniscono le istruzioni operative per la concreta attuazione di quanto previsto dalla normativa in ordine agli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Riferendosi in particolare alla più recente Circ. n. 97/2024, il documento prevede in dettaglio le modalità di recupero delle contribuzioni versate. In particolare, suddividendo la materia per capitoli, la circolare si occupa di:
- Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
- Iter istruttorio
- Calcolo della riduzione contributiva
- Cumulabilità della riduzione contributiva
- Adempimenti delle strutture territoriali
- Modalità del flusso Uniemens (per i datori di lavoro che operano con tale sistema)
- Istruzioni contabili.
Il recupero delle risorse 2022
L’Inps, con il messaggio n. 4252 del 13 dicembre 2024, precisa ulteriormente alcuni aspetti relativi alle modalità di recupero delle risorse stanziate per l’anno 2022, riferendosi quindi espressamente alla sua circolare n. 66/2024.
L’Ente previdenziale ammette alla fruizione dello sgravio contributivo anche le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive precedentemente non ricomprese nell’allegato 1 della circolare n.66/2024, estendendone conseguentemente il campo di applicazione.
Inoltre, con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, l’istituto precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.
Il messaggio contiene infine gli adempimenti delle strutture territoriali, le modalità di compilazione dei flussi Uniemens, le istruzioni contabili.
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