Estesa ancora la possibilità di allungare i termini di inizio e fine lavori edilizi previsti dal D.L. 21/2022 “Ucraina”
Siamo all’ennesimo differimento consecutivo della speciale proroga relativa ad alcuni termini delle pratiche edilizie avviata in origine dal cosiddetto Decreto Ucraina, cioè D.L. 21/2022 (convertito in L. 51/2022), e per il quale occorre ricostruire i passaggi normativi:
Il cosiddetto (ennesimo) decreto milleproroghe 2025 dovrebbe innalzare il differimento a 36 mesi, dei termini di inizio e fine dei lavori su pratiche edilizie di SCIA presentate e Permesso di costruire rilasciati entro determinate date, nonché i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e incremento prezzi. Si tratta quindi di un contemporaneo differimento nel tempo di tutti i termini relativi ai procedimenti edilizi già consolidati in quanto varia sia il termine di durata proroga del titolo (da trenta a trenta sei mesi), sia delle date entro le quali si deve essere consolidato.
Per una migliore comprensione si riportano le caratteristiche, condizioni e termini che dovrebbero divenire ufficiali con l’emanazione del decreto Milleproroghe e relative eventuali modifiche in conversione di legge:
- non è automatica o tacita, bensì si applica su espressa comunicazione del soggetto interessato;
- è condizionata alla verifica di certi presupposti, ad esempio che:
- il permesso di costruire sia stato rilasciato o formato (per silenzio assenso) fino al 31 dicembre 2024;
- la SCIA sia stata presentata (e risulti pienamente efficace):
- la proroga originaria, ammessa dall’articolo 10-septies c.1 L. 51/2022, è espressamente applicabile anche verso Permessi di Costruire e SCIA che abbiano già beneficiato delle proroghe ottenute ai sensi di:
- vale anche per autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate, visto che non rilevo distinzione o rinvio al D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017); dubito che possa valere anche per autorizzazioni relative ad interventi sui “beni culturali” ex Parte II del D.Lgs. 42/2004 da rilasciarsi dalle competenti Soprintendenze.
- vale anche per dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- è ammissibile anche verso i termini di inizio e fine lavori riferiti alle Convenzioni di pianificazione attuativa, sulla base di certe condizioni (che non tratterò in questa sede);
Alla luce di questo decreto milleproroghe 2025, pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2024, il testo coordinato del D.L. 21/2022 dovrebbe divenire:
Art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia privata)
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 dicembre 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
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