Gli accessi a pensione sono spesso un mix tra il possesso di una specifica età anagrafica e il raggiungimento di una contribuzione minima.
In aggiunta a questi requisiti possono essere previste delle soglie di accesso legate all’importo della pensione o, ancora, caratteristiche specifiche in relazione allo status del soggetto, soprattutto in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che hanno quindi iniziato a contribuire dal 1996 in avanti.
I due pilastri, negli accessi a pensione ordinaria, sono costituiti dalla pensione di vecchiaia e dall’anticipata, ma gli stessi possono differire a seconda che il soggetto richiedente sia un “nuovo” o “vecchio” iscritto, quindi abbia, o meno, contribuzione al 31 dicembre 1995, con queste specifiche:
Tipo di pensione |
Lavoratore con contributi al 1995 |
Lavoratore con contributi dal 1996 |
Finestra di accesso |
---|---|---|---|
Vecchiaia |
|
|
No |
Vecchiaia contributiva |
|
No |
|
Pensione anticipata ordinaria |
|
|
3 mesi |
Pensione anticipata contributiva |
|
3 mesi |
La pensione anticipata contributiva
Come evidenziato dalla tabella, la pensione anticipata contributiva prevede un accesso agevolato rispetto alle altre tipologie di pensione in quanto è prevista una riduzione nell’età anagrafica necessaria e un totale di contributi accreditati inferiore rispetto all’anticipata ordinaria.
L’accesso però è destinato, in linea generale, ai soggetti contributivi puri i quali rispettano le soglie di accesso in riferimento all’importo della loro pensione.
È una tipologia di pensione che, nel corso degli ultimi anni, ha subito diversi ritocchi, diventando più stringente soprattutto a seguito dell’inserimento del tetto massimo di liquidazione dell’importo e proprio per queste modifiche, merita una piccola cronistoria al fine, per meglio comprendere le modifiche introdotte dall’emendamento in commento.
La vera svolta è avvenuta nel 2024, infatti, fino al 31 dicembre 2023 la pensione anticipata contributiva prevedeva l’accesso al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- 64 anni di età anagrafica;
- 20 anni di contribuzione effettiva;
- un importo soglia di accesso pari a 2,8 volte l’assegno sociale, indistintamente per tutti i lavoratori.
Pertanto, fino a quel momento gli accessi erano slegati dall’adeguamento alla speranza di vita, non c’era una finestra mobile tra il raggiungimento dei requisiti e la liquidazione del primo rateo pensionistico, il quale veniva corrisposto dal mese successivo al requisito ma, soprattutto, non era previsto alcun tetto massimo di liquidazione dell’importo.
Tutti elementi inseriti dalla Legge di Bilancio per il 2024, L. 213/2023, che di fatto ne ha ristretto le maglie di accesso.
Le novità del 2025
Le novità dell’emendamento in commento apportano modifiche all’art. 28 del DDL alla Legge di Bilancio, in tema di previdenza complementare e di valori soglia di accesso a pensione.
Viene introdotto un sistema ibrido di liquidazione della pensione che mixa il pubblico con il privato attraverso l’utilizzo di quanto accantonato alla previdenza complementare per accedere ad una pensione erogata dall’INPS.
La prima modifica è al comma 1, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che ottengono la liquidazione della pensione con il sistema totalmente contributivo possano utilizzare quanto accantonato, in termini di rendita, alla previdenza complementare, per raggiungere gli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata.
Ciò permette di ampliare l’accesso a questa tipologia di pensione anche a quei soggetti che, con il solo montante contributivo, determinato dalla loro attività lavorativa, non erano in grado di raggiungere il minimo dell’importo necessario all’accesso, utilizzando i fondi della previdenza complementare.
In tema di pensione anticipata contributiva, il comma 2-bis, modificando il comma 11 dell’art. 24 del DL 201/2011, prevede che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2030 l’importo soglia di accesso a pensione sia elevato a 3,2 volte rispetto all’assegno sociale;
- per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di utilizzare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento dell’importo soglia mensile, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva, passa a 25 anni dal 1° gennaio 2025, prevedendo l’adeguamento agli incrementi alla speranza di vita;
- questi stessi lavoratori incappano in una ulteriore restrizione che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Questo intervento apre quindi la strada a un nuovo “cumulo” di contributi pubblici e privati, permettendo quindi anche la possibilità ai giovani di pianificare il loro futuro previdenziale considerando l’adeguamento degli importi soglia nel breve termine.
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