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Cos’è e come funziona il conguaglio di fine anno dei contributi 2024? L’INPS fornisce tutte le istruzioni da rispettare. Dalle scadenze ai chiarimenti su massimali, fringe benefit e altro

Dall’INPS arrivano le istruzioni per determinare il conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali.

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Dagli elementi variabili della retribuzione al massimale contributivo e pensionabile, passando per le istruzioni relative ai fringe benefit e alle auto aziendali: ogni anno il canonico documento dell’Istituto precisa i diversi criteri da rispettare per effettuare le operazioni di conguaglio.

Queste operazioni servono a quantificare correttamente l’imponibile contributivo in relazione al 2024.

I datori di lavoro possono procedere ai conguagli entro la scadenza per la denuncia di competenza di dicembre 2024 o quella di gennaio 2025. Vediamo tutti i dettagli.

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2024

I termini per il conguaglio di fine anno 2024

Come di consueto con l’avvicinarsi del nuovo anno arriva la canonica circolare INPS con le istruzioni per il conguaglio dei contributi di fine anno.

Tutte le scadenze e i chiarimenti per i datori di lavoro non agricoli sono riepilogate nella circolare n. 108 pubblicata il 23 dicembre.

Prima di approfondire i vari elementi che compongono il conguaglio dei contributi INPS di fine anno 2024 soffermiamoci proprio sulle scadenze che interessano i datori di lavoro e i loro dipendenti.

Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate sia attraverso la denuncia Uniemens di competenza del mese di dicembre 2024, sia con quella di competenza di gennaio 2025.

I termini da rispettare sono i seguenti:

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  • 16 gennaio 2025, per la denuncia di dicembre 2024;
  • 16 febbraio 2025, per la denuncia di gennaio 2025.

I datori di lavoro che effettuano i versamenti del TFR al Fondo di Tesoreria potranno inserire i conguagli anche nella denuncia di febbraio 2023, con scadenza dei pagamenti il 16 marzo, senza ulteriori oneri. Resta fermo l’obbligo di versamento o recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

Gli elementi variabili della retribuzione

Nel documento con le indicazioni da seguire per il conguaglio di fine anno, l’INPS fornisce in primo luogo le istruzioni relative all’imputazione degli elementi variabili della retribuzione. Si tratta in particolare di:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori di sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).
  • prestiti ai dipendenti;
  • indennità di cassa;
  • congedi parentali.

Tra le variabili retributive l’Istituto ha ricompreso anche le retribuzioni del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successive all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia assunto un dipendente a dicembre 2024 e i ratei vengano corrisposti con la retribuzione di gennaio 2025, sarà necessario evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS, valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”.

Questi elementi variabili sono imputati alla posizione assicurativa e contributiva di dicembre 2024, mentre per quanto riguarda il regime contributivo, vanno considerati come retribuzione di gennaio 2025.

“Anche ai fini della Certificazione Unica 2025 e della dichiarazione 770/2025, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2024.”

Il massimale per la base contributiva e pensionabile

Per il 2024 massimale da considerare per la base contributiva e pensionabile è fissato a 119.650 euro, considerata la rivalutazione annuale ISTAT sulla base all’indice dei prezzi al consumo.

Oltre questo limite, la retribuzione non è soggetta al prelievo contributivo. Se il lavoratore lo supera il datore di lavoro dovrà evidenziarlo nel flusso Uniemens del mese di riferimento.

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Il massimale non è frazionabile a mese e resta lo stesso anche quando l’anno viene retribuito solo in parte.

Nel caso in cui il lavoratore, in un anno, abbia avuto più rapporti con diversi datori di lavoro, oppure rapporti simultanei, le retribuzioni saranno cumulate tra di loro.

Nell’ipotesi, invece, di rapporti di lavoro subordinati e collaborazioni coordinate e continuative, con iscrizione alla Gestione separata, queste ultime non sono calcolate ai fini del massimale.

Il contributo aggiuntivo IVS all’1 per cento

Le istruzioni INPS riguardano anche il cosiddetto contributo aggiuntivo IVS dell’1 per cento. Come stabilito dal decreto legge n. 384/1992, per i regimi pensionistici con aliquote a carico dei lavoratori inferiori al 10 per cento, i lavoratori devono versare il contributo dell’1 per cento che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 2024 tale limite è stato fissato a 55.008 euro, 4.584 euro mensili.

Ai fini delle operazioni di conguaglio l’INPS precisa che, se gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia di gennaio 2025, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2024.

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Nel flusso UNIEMENS bisogna compilare l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “Datiretributivi”.

Le istruzioni per la monetizzazione delle ferie

I datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sui compensi erogati ai dipendenti in qualità di ferie non godute. L’adempimento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi.

L’obbligo di versamento dei contributi non toglie ai dipendenti il diritto di fruire delle ferie, che può essere esercitato anche dopo il versamento. In questo caso, il datore di lavoro può recuperare quanto già versato, riducendo in misura proporzionale la base imponibile dell’anno o del mese al quale è stato imputato.

Attraverso la specifica variabile retributiva con la causaleFERIE” del flusso UNIEMENS, il datore di lavoro può modificare in diminuzione l’imponibile assoggettato a contribuzione, e recuperare quanto versato.

Il diritto al rimborso scatta nel momento in cui il dipendente inizia a godere delle ferie.

Fringe benefit, auto aziendali e mance

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato per l’anno in corso il limite massimo di esenzione da tassazione per i fringe benefit a 1.000 euro, ulteriormente elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore inoltre sono state estese includendo il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e le spese per l’affitto o il mutuo per la prima casa.

In caso di superamento di tali limiti l’intero ammontare concorrerà alla formazione di reddito imponibile. Le modalità di esposizione e relative istruzioni sono state fornite nel messaggio n. 3884/2023.

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Rientra tra i fringe benefit anche l’auto aziendale a uso promiscuo, che il dipendente può usare sia a lavoro sia al di fuori dell’orario, come suo veicolo personale. Auto e moto sono soggette a contribuzione e a tassazione fiscale assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Tale valore viene stabilito assumendo come parametro una percorrenza convenzionale di 15.000 km, cui l’ACI ha attribuito un prezzo. Il valore dell’auto si calcola in percentuale rispetto alle emissioni: più sono alte, più sarà alta la percentuale applicabile al prezzo convenzionale stabilito dall’ACI, e di conseguenza il reddito imponibile del lavoratore:

  • 25 per cento, per emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/km;
  • 30 per cento, per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km;
  • 50 per cento, comprese tra 160 e 190 g/km;
  • 60 per cento, superiori a 190 g/km.

Se il veicolo è stato assegnato in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati prima del 30 giugno 2020, si applica la percentuale del 30 per cento.

La circolare dell’INPS fornisce inoltre i dettagli in merito al recupero dell’importo relativo alle mance che sono state elargite ai lavoratori e alle lavoratrici di strutture ricettive, bar e ristoranti e oggetto di detassazione secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023.

La circolare dell’INPS fornisce inoltre i dettagli in merito al recupero dell’importo relativo alle mance detassate che sono state elargite ai lavoratori e alle lavoratrici di strutture ricettive, bar e ristoranti, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023.

Nella denuncia di competenza di dicembre 2024 i datori di lavoro devono utilizzare la sezione “VarRetributive” con le variabili retributive di nuova istituzione per

ciascuna competenza dell’anno interessata dall’agevolazione, che deve essere

valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”:

  • MANCE: da utilizzare per la competenza specifica in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo delle mance oggetto dell’agevolazione per la stessa mensilità di competenza;
  • MANDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a MANCE, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza del massimale;
  • MANMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate delle mance oggetto dell’agevolazione, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.

Per le istruzioni relative al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 108/2024.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

INPS – Circolare n. 108 del 23 dicembre 2024
Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali



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