Con la ris. n. 66, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica sulla possibilità di applicare l’agevolazione prima casa quando la dichiarazione di successione viene presentata fuori termine.
Va premesso che, in forza dell’art. 69 comma 3 della L. 342/2000, l’agevolazione prima casa può trovare applicazione anche agli acquisti per successione, in presenza di tutte le condizioni agevolative previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, “in capo al beneficiario ovvero in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi”.
L’operatività dell’agevolazione, in caso di successione, non incide sull’imposta di successione, ma consente di applicare le imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 euro l’una, sul passaggio di proprietà dell’abitazione diversa da A/1, A/8 o A/9.
Per l’applicazione del beneficio, è necessario esprimere alcune dichiarazioni individuate dalla Nota II-bis (ad esempio, quella concernente l’impegno trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi) che, in caso di trasferimento per successione, si esprimono, ai sensi dell’art. 69 comma 4 della L. 342/2000, nella dichiarazione di successione.
In questo contesto, la Direzione delle Entrate istante si rivolgeva all’Amministrazione centrale per comprendere come comportarsi in presenza di richieste di riconoscimento dell’agevolazione prima casa ex art. 69 comma 3 della L 342/2000, espresse in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario di 12 mesi dall’apertura della successione (cfr. l’art. 31 del DLgs. 346/90).
L’istante, infatti, ha rinvenuto comportamenti non uniformi da parte degli uffici territoriali che:
– in alcuni casi, riconoscono il beneficio sostenendo che né il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, né quello per la richiesta di agevolazione prima casa siano perentori;
– in altri casi, negano il beneficio rilevando come esso vada richiesto in sede di presentazione della dichiarazione di successione, entro 1 anno dall’apertura della successione (ex art. 28 del DLgs. 346/90.
Sul tema, la Direzione istante segnala anche l’esistenza di controversie pendenti in sede giudiziale.
Nell’esprimere il proprio parere, in primo luogo l’Amministrazione ricorda che la volontà di fruire delle agevolazioni prima casa deve essere espressa dal richiedente con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima casa (cfr. la circ. n. 44/2001).
Tuttavia, ove tali dichiarazioni siano omesse è possibile sopperire con atto integrativo (cfr. la ris. n. 110/2006 e la circ. n. 38/2005).
Pertanto, in linea di principio, “nei trasferimenti per successione […] le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva”. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 33 e 27 comma 4 del DLgs. 346/90 emerge che ove la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine di 1 anno, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione (pari a 5 anni ex art. 27 comma 4) “la dichiarazione è liquidata dall’ufficio, che provvede ad effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e ad irrogare le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione”.
Inoltre, come chiarito nella ris. Agenzia delle Entrate n. 8/2012, la possibilità di correggere errori (anche non meramente formali) nella dichiarazione di successione deve essere ammessa prima della notificazione dell’avviso di rettifica ovvero prima di 2 anni dal pagamento dell’imposta principale (ex art. 27 comma 3).
Coordinando questi principi, la Direzione centrale conclude che:
– in caso di dichiarazione di successione omessa, l’agevolazione può essere richiesta entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa (termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione ex art. 27 comma 4);
– la possibilità di richiedere l’agevolazione, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ex art. 27 comma 3.
Precisa, ancora, l’Agenzia, che, per consentire l’accesso al beneficio, i requisiti agevolativi, anche se dichiarati in un secondo momento, dovevano sussistere al momento dell’apertura della successione.
Inoltre, qualora la dichiarazione di successione sia presentata dopo lo scadere del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, il beneficio non può essere richiesto se tale requisito non sussisteva al momento dell’apertura della successione, posto che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di 18 mesi (cfr. ris. n. 53/2017).
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