Il Governo cancella le multe ai 50enni non vaccinati e la narrazione pandemista si straccia le vesti. Ma chi parla di condono vuole fare polemica politica: in tutt’Italia sono centinaia se non migliaia le sentenze dei giudici di pace, che le hanno annullate dando ragione ai cittadini. La Bussola ne ha lette una ventina. Ora, provate a dare dei “no vax” ad un numero così elevato di giudici.
Non c’è nessun condono, non si vede all’orizzonte nessuna «fregatura per i cittadini onesti che hanno pagato le multe». E di conseguenza non esiste nemmeno l’immagine di un Governo che la dà vinta ai no vax. Perché i no vax, se per no vax intendiamo quei cittadini ultra 50enni che non si sono vaccinati e non hanno pagato le sanzioni di 100 euro previste dall’articolo 4 comma 6 del DL 44/2021, la loro vittoria l’hanno già portata a casa nelle aule di tribunale e non negli studi televisivi dove i Bassetti, i Pregliasco, i Cartabellotta e i Burioni ancora pontificano su una narrazione pandemista smentita dai fatti e dalla storia.
La polemica sull’inserimento della cancellazione delle multe nel Decreto milleproroghe sta facendo litigare persino la maggioranza, con Forza Italia che ha contestato il provvedimento di “sanatoria”, anche se per la verità si è trattato solo di pochi, ancora agguerriti nostalgici della stagione del controllo sociale come Licia Ronzulli e Giorgio Mulè.
Ma a ben guardare non si tratta di un condono perché le multe sono state già dichiarate illegittime da decine e decine di sentenze di tribunale che si sono già espresse in merito. Se si trattasse di un condono saremmo di fronte ad un’azione dello Stato che rinuncia a esercitare il suo diritto di escussione a fronte di motivazioni che il più delle volte sono politiche. Ma la legge che si vuole congelare, in quei casi, resta comunque valida. Qui, è proprio la legge che non funziona.
E in questi ultimi due anni l’elenco dei giudici di pace che hanno cancellato quelle multe condannando l’Agenzia delle Entrate a pagare persino le spese di lite, è cresciuto a dismisura. La prospettiva è quella che i ricorsi dove a soccombere è lo Stato potrebbero aumentare a dismisura con grave danno per le casse dello Stato, che, volendosi impuntare a prendere dal portafogli 100 euro ai cittadini, si troverebbe, come si sta già trovando, a sborsarne dai 200 ai 600 a seconda del costo del procedimento davanti al giudice.
Eccole le sentenze, e la Bussola le ha lette. Sono tante, tantissime, e solo noi ne abbiamo analizzate in una giornata ben 20, almeno quelle gestite in aula dagli avvocati di Ali (Avvocati liberi) che hanno portato i loro clienti alla vittoria.
C’è la sentenza del 15/01/2024 del Giudice di pace di Roma, II sezione civile e quella del collega della III sezione civile che il 20/12/2023 ha ravvisato numerose illegittimità da parte dell’Agenzia delle Entrate come la violazione del DL 162/2022 e «la violazione del regolamento Ue 679/2016 oltre all’illegittimità costituzionale della disciplina in materia di obbligo vaccinale, la violazione dei diritti di difesa del cittadino il quale non è messo nella condizione di difendersi compiutamente». In quel caso l’AdER è stata condannata al pagamento di 569 euro.
Sempre il GdP di Roma, III sezione civile, il 29 gennaio 2024 ha dato ragione perché «l’iter adottato dalla pubblica amministrazione non può ritenersi conforme a legge non valendo come notificazione della contestazione la comunicazione di avvio del procedimento che ha presupposti e contenuti diversi richiamando altro disposto normativo». Anche qui ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
Ci sono poi giudici che entrano nel merito anche dell’utilità della norma, è il caso di quello di Lecce che con sentenza pronunciata il 19/02/2024 ha accolto il ricorso di un cittadino ribadendo che «il non vaccinato, a prescindere dalle decisioni relative all’età non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di Green pass perché l’idoneità dei vaccini quale strumento di prevenzione del contagio non solo non è pari o vicino al 100%, ma si è di fatto rivelata prossima allo zero. I vaccini anti covid non potevano essere imposti ai cittadini». Così ha scritto citando una sentenza del Tribunale militare di Napoli del 10/03/2023.
La stessa sentenza è servita per molti altri pronunciamenti di giudici di pace in materia di multa da 100 euro: il GdP di Santa Maria Capua Vetere il 12/07/2023 e quello di Fano il 28/07/2023 che così scrive: «Questo giudice intende aderire a quanto già motivato dal Tribunale militare di Napoli che afferma come i vaccini non sono strumenti idonei in nessun modo a prevenire il contagio del virus infatti tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rilevandosi percentualmente idonei in misura né pari nè vicina al 100% ma di fatto prossima allo zero».
Il tutto motivato dalle evidenze scientifiche che fanno carta straccia dell’obbligo vaccinale e della conseguente imposizione del Green pass, che già il Tribunale di Velletri aveva sancito servendosi del Foia presentato da Arbitrium-Pronto Soccorso Giuridico e che costrinse Aifa ad ammettere che nessun vaccino preveniva il contagio da infezione da Sars Cov-2. Quell’ammissione di Aifa si sta utilizzando ora per dare ragione non solo ai sanitari non vaccinati sospesi, ma anche ai danneggiati da vaccino, che si stanno vedendo riconosciuto un indennizzo per invalidità permanente. Ora servirà anche ai giudici di pace per continuare a dare ragione ai cittadini multati e torto all’Agenzia delle Entrate e quindi allo Stato.
Le motivazioni sono anche meramente tecniche perché l’Agenzia delle Entrate non avrebbe alcun titolo per pretendere quelle somme. Così il Giudice di pace di Torino il 2 maggio 2023 ha stabilito inoltre che «l’agenzia Entrate è un semplice tramite privo di una legittimazione propria o attiva, la migrazione di tali elenchi negli avvisi di addebito che AdER notifica, costituisce un eccesso di potere e una grave violazione dei diritti difensivi dei sanzionati. Sulla pubblica amministrazione, dunque, incombe l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa». Così AdER viene condannata a pagare 200 euro per le spese di lite. Stessa sentenza quella sempre del togato sotto la Mole del 12 maggio 2023 e quella del 26/07/2023 dove «la parte resistente (cioè lo Stato) omette di fornire elementi idonei giuridici e medici»: 139 euro.
Parla invece di «discriminazione dei cittadini che hanno compiuto i 50 anni prima della cessazione dello stato di emergenza» il GdP di Milano con sentenza 22/05/2023. AdER condannata al pagamento delle spese di lite che ammonta a 278 euro.
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