Il ribasso sui costi della
manodopera è un tema spesso suscettibile di
contenziosi tra stazioni appaltanti e operatori,
ma sicuramente l’impugnazione di un’aggiudicazione assume i
contorni dell’eccezionalità, quando a farsene carico è l’impresa
aggiudicataria.
Costi della mandopera: occhio all’indicazione del ribasso
nell’offerta
Ed è quanto è successo nel caso affrontato dal TAR
Calabria nell’ambito di una procedura aperta da affidare
tramite inversione procedimentale, per un appalto di lavori con
risorse PNRR.
Il bando prevedeva che “Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del
Codice i costi della manodopera, [pari a 470mila euro
circa], non erano soggetti a ribasso, per cui l’O.E. nella
formulazione del proprio ribasso di gara [importo complessivo
980mila + 175mila di oneri sicurezza non soggetti a
ribasso] avrebbe dovuto tenere conto dell’ammontare dei
costi della manodopera dichiarati nell’ambito dell’offerta
economica. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto
dall’operatore economico nell’offerta saranno successivamente
oggetto di verifica.”.
La stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva
in favore della ricorrente, che ha impugnato il provvedimento in
ragione dell’errato calcolo operato dalla SA nel determinare
l’importo contrattuale di aggiudicazione, nella
parte in cui ha incluso i costi della manodopera nell’ambito degli
oneri ribassabili, nonostante l’espresso divieto sancito dalla
disciplina di riferimento invocata in ricorso e “alla quale
l’operatore” si sarebbe “attenuto nel formulare la propria
offerta”.
Importo di gara ribassato: quando non includere i costi della
manodopera
Il TAR, con la sentenza
del 13 dicembre 2024, n. 759, ha dato ragione all’OE,
richiamando, ai sensi dell’art. 88 co. 1 lett. d) c.p.a., i
principi di diritto affermati con la recente sentenza del Consiglio
di Stato n. 9255/2024 in tema di disciplina in materia di costi
dalla manodopera e di ammissibilità del ribasso sui costi
dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante
nella lex specialis di gara.
Nel caso in esame, il bando prevedeva che:
- “ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della
manodopera non sono soggetti a ribasso. L’O.E. nella formulazione
del proprio ribasso di gara dovrà tener conto dell’ammontare dei
costi della manodopera dichiarati nell’ambito dell’offerta
economica. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto
dall’operatore economico nell’offerta saranno successivamente
oggetto di verifica”; - “L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i
seguenti elementi:- A) nel campo “RIBASSO % OFFERTO”: ribasso percentuale, al
netto di Iva, offerto sull’importo a base di gara; - B) nel campo “COSTO DELLA MANODOPERA”: i propri costi della
manodopera;
- A) nel campo “RIBASSO % OFFERTO”: ribasso percentuale, al
- Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della
manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per
l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale
o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la
manodopera.”.
La lex specialis non escludeva che gli OE potessero
indicare un importo della manodopera in ribasso rispetto a quello
individuato dalla stazione appaltante, ma esso doveva
evincersi dal modello dell’offerta economica.
L’importo ribassabile, ovvero l’importo a cui andava applicato
il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti, era pari
alla somma del costo dei lavori, al netto dei
costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.
Come emerge dalla stessa determinazione di aggiudicazione,
l’impresa ha offerto un ribasso pari al 28.713% e ha indicato costi
della manodopera persino in aumento rispetto al costo della
manodopera non ribassabile individuato dalla stazione appaltante.
Quindi non ha incluso nell’importo ribassabile il costo della
manodopera che non potevano essere sottoposti a verifica di
congruità.
Principio dell’immodificabilità dell’offerta: contano le
dichiarazioni negoziali dell’OE
È, dunque, evidente che l’operatore economico non ha
inteso offrire alcun ribasso dei costi della manodopera,
con la conseguenza che il provvedimento impugnato è stato adottato
in palese violazione del principio della immodificabilità
dell’offerta economica dovendo, a tal fine, riferirsi alle
dichiarazioni negoziali di volontà, quali
risultano dalle indicazioni nell’ambito dell’offerta economica.
In linea generale, come chiarito dal Consiglio di Stato
nella sentenza n. 9255/2024 “le offerte, intese come atto
negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da
ricercare l’effettiva volontà del dichiarante”.
Nel caso di specie, al di là di ogni questione in ordine
all’astratta ammissibilità (possibilità) di ribassare anche i costi
della manodopera, quello che è certo è che ad una simile riduzione
non si poteva pervenire “contro” la volontà espressa dell’operatore
economico che né direttamente né indirettamente ha offerto un
ribasso incidente sui costi della manodopera.
Il tribunale ha quindi annullato il provvedimento di
aggiudicazione con obbligo per la SA di rinnovare il sub
procedimento di valutazione delle offerte economiche di tutti i
partecipanti e di concludere il procedimento con una nuova
aggiudicazione.
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