Contributi, Rateazioni sempre meno care

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I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la decisione della Bce di ridurre il tasso di riferimento in misura di ulteriori 25 punti base. Dal 1° settembre 2024 in vigore anche le novità del dl n. 19/2024.

Ancora meno care le rateazioni di debiti per contributi Inps. A partire da oggi 18 dicembre, infatti, il tasso d’interesse fissato dalla banca centrale europea scende al 3,15% e, di conseguenza, cala (dal 9,4%) al 9,15% il tasso d’interesse dovuto sulle dilazioni. Inoltre, scende (dall’8,9%) al 8,65% anche la misura delle sanzioni civili nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi e contributi. Dal 1° settembre 2024, peraltro, se il contribuente effettua il pagamento spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza potrà ridurre la sanzione al 3,15%. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 103/2024.

Interesse di dilazione

Il ribasso, a decorrere dal 18 dicembre, come accennato, fa seguito alla decisione della BCE del 12 dicembre 2024 di abbassare di 25 punti base dal 3,4% al 3,15% il «tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema» (l’ex tasso ufficiale di sconto e l’ex tasso ufficiale di riferimento, Tur). Il pagamento in forma rateale di debiti per contributi e premi assicurativi comporta il pagamento di un interesse calcolato in misura del tasso minimo UE, vigente alla data di presentazione della domanda di dilazione, maggiorato di 6 punti percentuali. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate a partire da oggi verranno determinati applicando il tasso d’interesse pari al 9,15%. Nulla varia, invece, per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Sanzioni civili

Cambia anche la sanzione dovuta sulle omissioni di contributi. Scende, infatti, al 8,65% annuo, pari al nuovo tasso minimo UE maggiorato del 5,5%. Dal 1° settembre 2024, tuttavia, al fine di favorire l’adempimento il legislatore ha introdotto (art. 30, co. 1, lett. a del dl n. 19/2024) una nuova forma di «ravvedimento operoso» grazie al quale il contribuente che effettua il pagamento entro il 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, gode di una riduzione di 5,5 punti (cioè non si applica la maggiorazione). Pertanto la sanzione sarà calcolata nella misura del 3,15%.

Novità anche per quanto riguarda le evasioni contributive. Se da un lato resta ferma la sanzione del 30% annua fino al 60% dell’importo di contributi o premi non pagati l’articolo 30, co. 1, lett. b) del dl n. 19/2024 innova sul piano delle «regolarizzazioni spontanee», cioè quando la denuncia della situazione debitoria viene fatta spontaneamente dal debitore prima di contestazioni o richieste da parte di enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi omessi.

Dal 1° settembre 2024 opera nel seguente modo:

  • Se il versamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia la misura delle sanzioni civili dovuta è pari all’8,65% in ragione d’anno (3,15% + maggiorazione di 5,5 punti);
  • Se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia la misura delle sanzioni civili dovuta è pari al 10,65% in ragione d’anno (3,15% + maggiorazione di 7,5 punti)

Incertezze

Si ricorda, inoltre, che, sempre con decorrenza dal 1° settembre 2024 è soppressa la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall’ente impositore.

La sanzione soppressa corrispondeva (fino al 31 agosto 2024) a un importo, in ragione di anno, pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% con un limite massimo pari al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In luogo della sanzione, a partire dal 1° settembre, sono dovuti soltanto gli interessi legali.

Procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello per gli interessi legali, a patto che siano pagati contributi e spese. Poiché il tasso minimo UE è superiore al tasso degli interessi legali (2,5%), a decorrere dal 18 dicembre, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o di ritardato pagamento di premi e contributi si applica il tasso del 3,15% (misura del tasso UE), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,15% (misura del tasso UE maggiorato di 2 punti percentuali).

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Documenti: Circolare Inps 103/2024



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