Art.28 BCC Milano:
Siamo soddisfatti del risultato che ha riconosciuto ai lavoratori gli arretrati relativi alla mancata indennità di cassa percepita seppur nel nuovo importo previsto dal rinnovo del CCNL senza comunque intaccare l’eventuale richiesta, se dovuta, dell’importo dell’indennità tradizionale.
Un Grazie alla Nostra legale Avv. Stefania Lazzati e la riconoscenza del Settore per l’appoggio politico ricevuto dalla Segreteria Nazionale e Regionale.
Giovanni Gianninoto
Segr. Coord. Reg. BCC
In data 18/04/2023 la UILCA, unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali, aveva presentato ricorso per comportamento antisindacale in merito alla condotta della BCC Milano che aveva unilateralmente sostituito l’indennità di cassa con quella di aiuto cassiere a scapito delle Lavoratrici/Lavoratori, che continuavano a svolgere l’attività di cassiere, nelle filiali dotate di apparecchiature self-Service per la gestione del contante.
Il ricorso per comportamento antisindacale è stata la strada più difficoltosa intrapresa ma l’unica possibile stante il venir meno delle rivendicazioni individuali delle Lavoratrici/Lavoratori che hanno subito l’indebita riduzione dell’importo dell’indennità percepita.
Il Giudice rigettava il ricorso, avverso il predetto provvedimento. UILCA e le altre Organizzazioni Sindacali proponevano opposizione che veniva rigettata.
Il Giudice in entrambi i casi non entrava nel merito sulla liceità o meno della riduzione dell’indennità di cassa ma il giudizio veniva espresso solo ed esclusivamente sulla condotta Aziendale ritenuta dalle OO.SS. antisindacale.
A fronte di tale ulteriore rigetto, UILCA, FABI e FIRST proponevano ricorso alla Corte D’Appello di Milano.
Con il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del 09/07/2024 è stata introdotta una nuova ed aggiuntiva indennità di €.80,00 per chi, nelle filiali sprovviste di servizio di cassa tradizionale, svolge attività di supporto e complementari all’operatività di cassa.
A fronte di tale innovazione contrattuale il Collegio di Appello proponeva di definire transattivamente quanto è stato oggetto del giudizio sommario di primo grado ed a quello attualmente pendente in grado d’appello, per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro.
L’accordo raggiunto prevede la che le OO.SS. rinunciano alle domande proposte con il ricorso ex art. 28 S.L. A fronte della predetta rinuncia espressa dagli appellanti, la BCC di Milano si impegna a riconoscere ed a versare, quale corrispettivo per la rinuncia alla lite, a tutti i lavoratori che hanno ricevuto l’indennità di rischio nella misura prevista per l’aiuto cassiere, una somma corrispondente alla differenza tra detta misura e la misura introdotta dal rinnovo del 9.7.2024 nell’art. 49, ( €. 80,00) per il periodo decorrente dal mese di maggio 2022 alla data di stipula del rinnovo del CCNL.
Le parti si danno atto che il presente verbale non costituisce deroga alle previsioni del CCNL da ultimo rinnovato, che le parti ribadiscono di voler rispettare.
L’ultimo punto è di vitale importanza in quanto sancisce che l’accordo transattivo non sostituisce l’indennità di cassa del cassiere con quella introdotta solo per la gestione delle apparecchiature self-Service. Quindi, chi non si riconosce in tale attività ma continua a svolgere l’attività di cassa tradizionale, anche avendo in gestione una apparecchiatura self-Service, ha tutto il diritto di rivendicare l’importo dell’indennità di cassa tradizionale.
Per tale ragione riteniamo quello raggiunto un ottimo accordo che limita la riduzione economica unilateralmente ed in modo coercitivo fatta dalla BCC Milano riconoscendone gli arretrati e salvaguardando il diritto dei colleghi a rivendicare l’indennità di cassa tradizionale nel caso in cui non è venuta meno l’attività di cassiere.
L’occasione è gradita per rivolgere a Tutti Voi e Familiari i nostri
MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE.
Sesto S. Giovanni, 16/12/2024
Coord. Reg. UILCA
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