scadenza domande 19/12/2024| Commercialista Telematico

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Cessione crediti fiscali

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Entro giovedì 19 dicembre 2024 è ancora possibile richiedere il credito d’imposta per le aziende editrici di quotidiani e periodici per compensare i costi della stampa cartacea. Breve guida alla richiesta.

Fino alle ore 17 del 19 dicembre 2024 è ancora possibile, per le imprese editrici di quotidiani e periodici, presentare la domanda di accesso al credito d’imposta per le spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa delle testate edite (l’apertura del bando risale al 19 novembre) .

Le modalità e i termini di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta, misura istituita dall’articolo 188 del D.L. n. 34/2020 e prorogata dall’articolo 1, comma 319 della legge di Bilancio 2024, sono state definite con la circolare del circolare n. 2 del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 10 settembre 2024.

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Le domande possono essere inviate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) per via telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

Si rammenta che il credito d’imposta è pari al 30% del totale della spesa sostenuta al netto delle spese per la carta utilizzata per la pubblicità.

Nota: per l’ammissione al bonus non è rilevante l’ordine cronologico di presentazione delle domande e qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse messe a disposizione, pari a 60 milioni di euro, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

 

La gestione del credito d’imposta per l’editoria 2024: le regole principali

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

credito imposta editoria 2024 scadenzaSi tratta delle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

  1. sede legale in uno Stato dell’Unione Europea;
  2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia, ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
  3. indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione Ateco “58 Attività Editoriali” con le seguenti specificazioni:13 (edizione di quotidiani), 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).
  5. non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

 

Spese ammissibili utili per il calcolo del credito d’imposta

Le spese ammesse sono quelle sostenute nell’anno 2023 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 183, legge n. 3501/2003, e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

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Nota: le spese sostenute devono essere certificate da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali o da una società di revisione (la certificazione, deve riguardare l’intero bilancio ovvero, per i soggetti non sottoposti ad obbligo di certificazione, i soli costi per l’acquisto della carta sostenuti nell’anno 2023).

 

Calcolo del Credito d’imposta editoria 2024

Il credito di imposta spetta con le seguenti modalità:

  1. alle imprese editrici di quotidiani e di periodici è riconosciuto un credito d’imposta per l’anno 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste ammesse si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

Nota: il beneficio non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198/2016 e al D.lgs. n. 70/2017 relativi alla testata o alle testate per le quali si richiede il presente credito d’imposta.

 

La presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta editoria 2024

Le domande vanno presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica accedendo all’area del portale impresainungiorno.gov.it (necessita il possesso dello SPID ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) dalle ore 10.00 del 19 novembre 2024 fino alle ore 17.00 del 19 dicembre 2024 (se per un’impresa viene effettuata la trasmissione di più di una domanda verrà considerata valida solo l’ultima istanza inviata).

Ai fini della domanda è necessaria la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000) redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica al fine di attestare i seguenti requisiti:

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  1. che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non è stato adottato nei confronti dell’impresa istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75, del D.P.R. n. 445/2000;
  2. l’indicazione delle testate edite per le quali si chiede l’agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge n. 350/2003;
  3. l’importo della spesa complessiva sostenuta, al netto dell’IVA, nell’anno 2023, per l’acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l’agevolazione, al netto della spesa per la carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;
  4. l’elenco delle fatture relative alle spese sostenute;
  5. che la spesa per la carta per la quale si chiede l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente.

Infine, in presenza di un credito di imposta superiore ai 150.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti.

 

Come utilizzare il Credito d’imposta editoria

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento (il mod. F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari).

Il credito d’imposta non è rimborsabile e non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016, e al Decreto Legislativo n. 70/2017.

 

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Celeste Vivenzi

Martedì 17 dicembre 2024



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