Approvata la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate. Domande fino al 30 gennaio 2025

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Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, interessate al tax credit hanno tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all’Agenzia, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024.

Si ricorda che in base all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

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L’articolo 7, comma 14, del citato decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024 è stata, come anticipato, approvata la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)”, con le relative istruzioni, e sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

La Comunicazione è inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto- legge n. 60 del 2024.

Gli investimenti agevolati possono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1. del decreto

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

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Zone logistiche semplificate: il decreto attuativo

 

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024) approvata la disciplina di dettaglio per la concessione del credito di imposta, previsto dall’articolo 13, comma 3 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024.

Le ZLS sono state istituite dall’articolo 1, comma 61 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l’anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni o all’acquisizione, realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

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Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato che, a sua volta, deve essere compreso tra 200 mila e 100 mln di euro.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea.

 

Link al testo del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS». In Gazzetta Ufficiale n.226 del 26 settembre 2024

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Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 12.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Software di compilazione Credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2024 nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-imprese)



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