Redazione e aggiornamento del DVR in azienda sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di lavoratori è prevenire eventuali rischi. Ignorare questo elemento essenziale può portare a sanzioni per il datore di lavoro e l’impresa. Vediamo assieme quali.
Cos’è il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento che riporta i potenziali pericoli e i rischi collegati alle fasi lavorative di un’azienda. Grazie all’analisi di questi rischi è possibile studiare un piano di prevenzione per migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro.
Si tratta di un documento indispensabile per regolarizzare l’azienda, predisporlo e aggiornarlo è quindi un obbligo per il datore di lavoro. Dal 1° giugno 2013 il DVR è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente.
Chi redige e aggiorna il DVR in azienda
Il D.Lgs. 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere a redigere il DVR e non può delegare questa attività.
Sempre secondo la normativa, però, il datore di lavoro può affidarsi a un esperto specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata nel momento in cui andrà a redigere il DVR. Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi, sono implicate nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Queste figure professionali, anche loro impegnate sul fronte della prevenzione dei rischi sono: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per maggiori informazioni sulla formazione di queste figure consultate l’elenco dei contri corsi.
Quando è previsto l’aggiornamento del DVR
Sempre secondo il D.Lgs. 81 del 2008, e come ribadito dalla corte di Cassazione, il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di redigere il DVR, ma anche di aggiornarlo periodicamente.
L’obbligo di aggiornare il DVR scatta ogni qual volta vi siano cambiamenti significativi nell’attività lavorativa, che potrebbero rendere necessaria una nuova formazione specifica o l’utilizzo di nuovi dispositivi di prevenzione.
Quando questi cambiamenti avvengono, il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo per ottemperare al rinnovo del DVR.
Sanzioni per DVR mancante o incompleto
Il Documento di Valutazione Rischi deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore (che non sia lo stesso datore di lavoro).
L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di un DVR mancante, incompleto o non aggiornato:
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro per omessa redazione del DVR;
- Ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 euro se il DVR risulta incompleto delle indicazioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza, le misure di protezione e prevenzione, la distribuzione di compiti e responsabilità;
- Ammenda da 1.000,00 a 2.000,00 euro per omessa valutazione di tutti i rischi, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta con formazione adeguata.
Le sanzioni penali previste
I casi in cui l’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi, sono:
- Aziende con oltre 200 lavoratori;
- Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni;
- Strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, con oltre 50 lavoratori;
- Centrali termoelettriche;
- Aziende con attività che espongano i lavoratori a rischi biologici;
- Cantieri temporanei o mobili a cui partecipino più imprese e con una quantità di lavoratori non inferiore a 200 al giorno.
La sospensione dell’attività imprenditoriale
Gli ispettori hanno l’autorità di sospendere l’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni reiterate come:
- Mancata redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Assenza di un Piano di Emergenza.
- Mancanza di formazione e addestramento per il personale e i responsabili della sicurezza.
- Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Mancanza di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
- Assenza di protezioni contro il rischio di caduta nel vuoto.
- Mancata installazione di armature di sostegno, salvo quanto specificato nella relazione tecnica del terreno.
- Esecuzione di lavori vicino a linee elettriche senza misure organizzative e procedurali adeguate per proteggere i lavoratori dai rischi.
- Presenza di cavi elettrici scoperti senza misure di protezione adeguate per i lavoratori.
- Utilizzo di personale non registrato nei documenti obbligatori per almeno il 20% del totale dei lavoratori presenti.
- Ripetute e gravi violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Assenza di protezione contro i contatti elettrici diretti e indiretti (come l’impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata comunicazione all’organo di vigilanza prima di iniziare lavori che comportano rischio di esposizione all’amianto.
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