Con il messaggio 3888/2024 dell’Inps, è arrivato il via libera alle domande per lo sgravio contributivo per le assunzioni, da parte di datori di lavoro privati, dei soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (Adi) o del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).
Sul sito dell’Inps è disponibile il modulo di istanza online per richiedere questa decontribuzione denominato “esonero Adi-Sfl”, che può essere trovato accedendo alla sezione “Portale delle agevolazioni” e seguendo poi il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” – “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” – sezione “Strumenti” – “Vedi tutti”. All’interno di tale modulo, il datore di lavoro dovrà quindi indicare: il lavoratore assunto; la prestazione da lui percepita; il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprese le quote di tredicesima e quattordicesima; l’eventuale percentuale di part time prevista dal contratto; la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio; l’eventuale attività di mediazione svolta da un’agenzia per il lavoro o da un altro ente.
Per le assunzioni a tempo indeterminato e gli apprendistati si può ottenere un esonero dal versamento del 100% dei contributi Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico del datore di lavoro relativi al neoassunto per dodici mesi, fino ad un massimo di 8.000 euro annui, e quindi di 666,66 euro al mese. Nel caso di assunzioni a tempo determinato o stagionali, il beneficio ha una durata massima di dodici mesi (comunque non oltre alla durata del contratto), e un valore pari al 50% dei contributi Ivs a carico del datore di lavoro relativi al neoassunto per un massimo di 4.000 euro annui, e quindi di 333,33 euro al mese.
Non possono essere soggetti ad esenzione premi e contributi Inail, né quelli elencati al punto 4 della circolare Inail 111/2023. È possibile fruire dell’agevolazione al 100% per dodici mesi anche nel caso in cui un contratto a tempo determinato che ha già goduto dello sgravio al 50% per un intero anno venga trasformato in tempo indeterminato. Per le assunzioni part time, l’importo massimo dello sgravio deve essere riparametrato all’orario di lavoro. Per accedere all’agevolazione, la posizione di lavoro offerta non deve essere di tipo dirigenziale, e l’offerta di lavoro deve essere stata precedentemente inserita nella piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Il neoassunto deve inoltre essere un percettore attivo dell’Adi o del Sfl. Non basta pertanto che ne possa avere diritto o che ne abbia fatto richiesta. Non possono essere agevolate le assunzioni che costituiscono l’attuazione di un obbligo preesistente, né quelle che violano il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori precedentemente licenziati. Non si può fruire di questo sgravio nemmeno se vi sono in atto sospensioni del lavoro nella medesima unità produttiva nella quale avviene l’assunzione, e nemmeno per l’assunzione di lavoratori precedentemente licenziati da parte di un’azienda collegata a quella che assume.
Bisogna infine ricordare che, in caso di licenziamento di un lavoratore soggetto a questa agevolazione avvenuto senza giusta causa (o di dimissioni da parte dello stesso per giusta causa imputabile al datore di lavoro) entro 24 mesi dall’assunzione, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, così come nel caso in cui egli opti per il recesso dell’apprendistato al termine del periodo formativo.
Una volta ricevuto il modulo “Esonero ADI-SFL” compilato, l’Inps procederà a valutare la richiesta, la posizione del richiedente e la disponibilità di risorse finanziarie. Se la domanda viene approvata, l’Istituto informerà il richiedente tramite una comunicazione in calce all’interno dello stesso modulo online, indicandovi anche l’importo massimo dello sgravio spettante. Dopodiché il beneficiario potrà fruire di tale somma in quote mensili mediante conguaglio nelle denunce contributive a partire da quella di dicembre, secondo le modalità di esposizione descritte nei punti da 3 a 6 del messaggio Inps 3888/2024.
L’esposizione delle mensilità già passate, a partire da gennaio 2024, potrà essere fatta esclusivamente nelle denunce di competenza di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025.
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