Il ribasso percentuale del costo della manodopera rispetto alla
stima effettuata dalla stazione appaltante non rappresenta elemento
sufficiente in sé per procedere alla verifica di anomalia
dell’offerta, né costituisce un fatto idoneo a comprovare
l’irragionevolezza della diversa valutazione compiuta dalla
stazione appaltante.
Difatti, è possibile che il costo proprio del singolo
concorrente, sopportato per la manodopera, sia diverso dal costo
medio stimato dall’amministrazione e, inoltre, la determinazione di
procedere alla verifica di congruità nei casi in cui ciò non sia
espressamente previsto è rimessa alla discrezionalità della SA, non
sindacabile dal giudice amministrativo.
Costi della manodopera e immodificabilità dell’offerta: la
sentenza del TAR
Torna a parlare di costi della manodopera e di immodificabilità
dell’offerta tecnica il TAR Campania con la
sentenza
del 9 dicembre 2024, n. 6898, respingendo il ricorso
relativo a una procedura aperta per l’affidamento di una
fornitura, presentato da un operatore che era stato escluso
perché l’offerta tecnica era carente di un requisito che aveva
cercato di integrare in sede di soccorso istruttorio.
In particolare, il ricorrente aveva contestato che:
- il provvedimento di esclusione era viziato da incompetenza, non
essendo stato disposto dal RUP, ma esso costituiva solo una mera
presa d’atto da parte della SA sulla scelta della Commissione di
gara; - il provvedimento di esclusione avrebbe messo ingiustamente in
evidenza una violazione del principio di immodificabilità
dell’offerta tecnica; - la SA non avrebbe avviato il subprocedimento di valutazione
della congruità dei costi della manodopera dell’aggiudicataria su
uno dei due lotti della procedura.
Provvedimento di esclusione: da chi va disposto
Tutte tesi respinte dal giudice amministrativo: per prima cosa,
il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di
esclusione, disposto dal Direttore Generale della Stazione
Appaltante che ha fatto proprio, richiamandolo, il contenuto del
verbale nel quale la commissione ha dato conto delle ragioni per
cui ha ritenuto che la ricorrente non fosse in possesso dei
requisiti minimi. È, dunque, alla determina che va ricondotto
l’effetto espulsivo, in coerenza con la ricostruzione
giurisprudenziale della portata applicativa dell’art. 77 del
vecchio codice dei contratti sulle competenze del
RUP – quindi della S.A. – e della commissione di gara, la
quale ha agito, tra l’altro, in conformità a quanto specificamente
stabilito dal disciplinare di gara.
Offerta tecnica: non sanabile con il soccorso istruttorio
In riferimento alla carenza dell’offerta tecnica della
ricorrente e all’inammissibile contenuto “integrativo” attribuito
dalla commissione di gara, le motivazioni contenute nel verbale e
riguardanti l’esclusione sono fondate, riscontrandosi una
violazione del divieto di integrazione dell’offerta prodotta in
gara, con la produzione di nuova documentazione inerente un
requisito tecnico minimo previsto a pena di esclusione.
Si configura, sottolinea il TAR, una inammissibile
integrazione postuma dell’offerta, in quanto tale
violativa del principio della par condicio dei partecipanti ad una
procedura di evidenza pubblica.
Congruità manodopera: la discrezionalità della SA nella
verifica dell’anomalia dell’offerta
Infine, in riferimento alla contestazione sulla mancata
valutazione della congruità dei costi della manodopera su uno dei
due lotti, non può essere condivisa la tesi della ricorrente
secondo la quale il ribasso del costo della manodopera effettuato
dall’aggiudicataria rispetto alla stima effettuata dalla S.A.
costituirebbe un evidente indice probatorio e un elemento specifico
dell’anomalia dell’offerta che avrebbe reso doverosa, ex art. 97,
comma 6, d.lgs. n. 50/2016, la conseguente verifica di
anomalia.
Spiega il giudice che la misura dell’indicato ribasso non può
ritenersi, di per sé, elemento sufficiente a fondare la necessità
di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta né, d’altro
canto, essa costituisce fatto idoneo a comprovare
l’irragionevolezza della diversa valutazione compiuta dalla
S.A.
Questo perché, spiega il TAR, è possibile che il costo “proprio”
del singolo concorrente, sopportato per la manodopera, sia diverso
dal costo medio previsto; ma, soprattutto, la determinazione
dell’amministrazione di procedere alla verifica di anomalia
dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto è
rimessa alla discrezionalità tecnica della
stazione appaltante, che in questo caso è stata giudicata
insindacabile perché non incongrua nè illogica.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità
del provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione in favore della
controinteressata.
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