Bonus infissi 2025 per cambiare porte o finestre, quali possibilità?

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Con il bonus infissi 2025 si possono sostituire porte e finestre di un immobile godendo di una sostanziosa detrazione. Anche se la Legge di Bilancio per il 2025 ha apportato delle modifiche alla normativa, possiamo dire che per la maggior parte dei contribuenti il beneficio rimane assai vantaggioso nonostante i cambiamenti.

Si deve specificare, però, che non esiste un vero bonus infissi, ovvero un beneficio finalizzato esclusivamente alla sostituzione o all’installazione di porte e finestre. Il bonus infissi, infatti, fa riferimento ai bonus edilizi in vigore che permettono di portare in detrazione anche le spese sostenute per gli infissi.

Gli infissi sono un elemento essenziale di ogni struttura, consentono di avere luce e aria, ma possono essere anche fonte di dispersione termica in inverno e in estate. Fortunatamente nel tempo le tecniche di costruzione degli infissi, i materiali e le tecniche di installazione sono cambiate e di conseguenza non sono più un punto debole degli edifici, ma offrono un elevato isolamento termico e anche maggiore sicurezza rispetto al passato.

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Cambiare porte e finestre, in ogni caso, è possibile godendo di un corposo sconto anche nel 2025. La cosa fondamentale, però, è riuscire a capire in quali agevolazioni si rientra per comprendere:

  • quale sia la più conveniente;
  • quali detrazioni spettano.

Solitamente per effettuare interventi sugli infissi si sceglie l’ecobonus ordinario che prevede aliquote di detrazioni variabili dal 50% al 36%. Dopo le modifiche al apportate dalla legge di Bilancio 2025, infatti, l’aliquota al 50% nel 2025 è rimasta solo per l’abitazione principale mentre per le seconde case scende al 36%.

L’agevolazione sugli infissi si può ottenere anche tramite i lavori di ristrutturazione, ma anche in questo caso l’aliquota della detrazione è al 50% per la prima casa e al 36% per le successive.

Bonus porte interne e bonus finestre con la ristrutturazione

Cambiare gli infissi usando il Bonus ristrutturazione è la modalità più semplice. Questa misura consente di procedere alla sostituzione dei vecchi infissi con un unico lavoro (cioè senza la necessità di legare il cambio degli infissi ad altri interventi).

Il bonus ristrutturazione consiste nella detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, ma solo per l’abitazione principale dal 2025. Il bonus si recupera come detrazione in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi. Confermato anche il Bonus Mobili abbinabile ai lavori di ristrutturazione che per il 2025 è riconosciuto, sempre al 50%, su una spesa massima di 5.000 euro.

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Bonus sicurezza 2025

Un’alternativa al bonus ristrutturazione è il Bonus Sicurezza 2025 che prevede la possibilità di ottenere una detrazione sulle spese sostenute. Se fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spettante è del 50% delle spese su un importo massimo di 96.000 euro, nel 2025 l’aliquota scende al 36% su una spesa massima di 48.000 euro.

Per poter avere tale agevolazione è necessario installare sistemi attivi e passivi che migliorano la sicurezza dell’immobile.

Rientrano in tale categoria non solo portoni e infissi con vetri antisfondamento, ma anche impianti di allarme e video-sorveglianza, inferriate, persiane, tapparelle di sicurezza. Il credito di imposta maturato può essere fatto valere in 10 rate annuali di pari valore. La detrazione può essere utilizzata anche per la sostituzione di un impianto di sicurezza già esistente.

Ecobonus ordinario 2024: caratteristiche

Scendiamo nel dettaglio dell’applicazione dell’ecobonus ordinario per i lavori che riguardano infissi e serramenti.

L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione con aliquota al 50% delle spese totali sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare. Nel 2024 la detrazione è pari al 50% per tutte le abitazioni mentre a partire dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto a questa percentuale solo per le abitazioni principali (per tutte le altre scende al 36%).

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Gli interventi che riguardano serramenti e infissi rientrano nella categoria agevolata se vengono effettuati su edifici che alla data di inizio dei lavori sono:

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  • “esistenti”, cioè accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di impianto di climatizzazione invernale.

L’Ecobonus prevede la possibilità di avvalersi di detrazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per lavori diversi rispetto alla sostituzione degli infissi, applicazione di schermature solari e impianti a biomassa.

Infissi e serramenti: i requisiti degli interventi che danno accesso alle agevolazioni

Il vademecum di Enea continua entrando nel dettaglio dei requisiti tecnici che danno diritto all’agevolazione fiscale:

  • viene specificato che l’intervento deve consistere nella sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti, e non come una installazione ex novo;
  • il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
  • i valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:

    ◦ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

    ◦ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Oltre a infissi e finestre, l’Agenzia delle Entrate nella guida alle agevolazioni per il risparmio energetico, ricorda che rientrano nel beneficio anche le spese di sostituzione di serramenti e dei portoni di ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

Infine, devono essere rispettare le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Le spese ammissibili alle agevolazioni per infissi e serramenti

La detrazione spetta per le seguenti spese:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali, ad esempio la produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica o la direzione dei lavori.

Requisiti tecnici dell’intervento di sostituzione

Oltre ai requisiti dell’edificio, sono previste specifiche regole anche in merito all’intervento di sostituzione di finestre e infissi:

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  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
  • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Oltre al costo di acquisto e sostituzione delle nuove finestre a risparmio energetico, rientrano tra le spese ammesse in detrazione fiscale anche le opere murarie e le prestazioni professionali necessarie per portare a termine il lavoro.

Si ricorda inoltre che in merito alla sostituzione di infissi sono ammesse in detrazione anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, come persiane o scuri che risultano strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel telaio.

La detrazione spetta solo se la sostituzione di infissi e finestre è legata al risparmio energetico

Uno dei chiarimenti importanti forniti nella guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che non sempre spetta il bonus risparmio energetico per la sostituzione di finestre ed infissi.

Se le spese sono sostenute per semplice sostituzione non si potrà fruire delle detrazioni fiscali; l’Ecobonus al 50% è riconosciuto soltanto per gli interventi dai quali consegue un reale risparmio energetico ed è per questo che è necessario produrre, a seguito dei lavori, l’asseverazione di un tecnico abilitato.

I documenti da conservare

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà farsi carico di conservare una serie di documenti:

Obbligo invio documenti all’ENEA

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’ENEA, l’Ente nazionale che si occupa della gestione degli incentivi dell’Ecobonus, i documenti necessari attraverso il sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori.

I documenti dovranno essere inviati entro 90 giorni dalla fine dei lavori che, nel caso di sostituzione di infissi e finestre, trascorrono a partire dalla data prevista dalla dichiarazione di conformità.

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L’invio va effettuato esclusivamente attraverso il sito web https://detrazionifiscali.Enea.it/ e occorre allegare:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi installati o in sostituzione una certificazione del produttore degli infissi le specifiche caratteristiche di trasmittanza dei vecchi e dei nuovi infissi;
  • la scheda informativa sui lavori eseguiti;
  • in caso di lavori su parti comuni degli edifici ( condominio) occorre allegare attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E).

Nel caso della singola unità immobiliare, la scheda descrittiva può essere redatta anche dal soggetto beneficiario. Negli altri casi invece (come interventi sulle parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

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