ecco cosa prevede il decreto Concorrenza approvato in Senato

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Con l’approvazione del Senato passa, in via definitiva, il disegno di legge, d’iniziativa governativa, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” che si articola in quattro capi. Il primo è interamente dedicato al riordino delle concessioni autostradali. In particolare, l’articolo 1, al comma 1, individua le finalità a cui mirano le disposizioni e ne definisce il campo di applicazione, precisando, al comma 2, che esse integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 2 dispone che, ai fini dell’affidamento delle concessioni autostradali, l’ente concedente tenga conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L’articolo 3 stabilisce, al comma 1, che l’ente concedente aggiudichi le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, mentre l’affidamento diretto è consentito esclusivamente nei casi individuati dal comma 2. Il comma 3 vieta il ricorso al project financing per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.

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L’articolo 4 disciplina il contenuto dei bandi di gara e dispone che l’ente concedente pubblichi in allegato al bando la ricognizione dello stato manutentivo dell’infrastruttura ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie e ponga a base di gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria almeno un progetto di fattibilità.

L’articolo 5 disciplina la procedura per l’affidamento in house. L’articolo 6 definisce l’oggetto del contratto, prevedendo che esso includa l’attività di gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura autostradale, nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti. Lo stesso articolo dispone che sono a carico del concessionario i rischi operativi. L’articolo 7 prevede che le attività che formano oggetto del contratto siano remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio, e reca disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria. L’articolo 8 individua i contenuti dello schema di convenzione che deve essere posto a base dell’affidamento di ogni concessione autostradale. L’articolo 9 disciplina la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari.

L’articolo 10 prevede che la durata delle concessioni sia determinata dall’ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e che non possa durare più di quindici anni. Tale termine può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito. Al termine della concessione, l’ente concedente procede ad un nuovo affidamento. L’articolo 11 disciplina l’estinzione della concessione autostradale determinata da motivi di pubblico interesse o derivante da inadempimento del concessionario e individua la disciplina applicabile, nelle more dell’affidamento, a un nuovo concessionario. L’articolo 12 disciplina la procedura relativa alla fissazione e all’aggiornamento delle tariffe autostradali e istituisce, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni. L’articolo 13 prevede l’adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni.

L’articolo 14 reca disposizioni applicabili alle convenzioni in essere e disciplina la procedura di aggiornamento dei Pef delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 2023, sia intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale e di quelle per cui tale scadenza intervenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. L’articolo 15 conferma che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, si applicano le disposizioni sull’affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario, ai sensi dell’articolo 186 del codice dei contratti pubblici, che ha introdotto un sistema flessibile di individuazione delle quote di lavori, servizi e forniture da affidare a terzi, da stabilire all’interno di un intervallo determinato e secondo parametri legislativamente previsti.

Il capo II detta disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi e la concorrenza. L’articolo 17 integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle Camere di commercio, specificando che la rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante. L’articolo 18 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorni il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori.

L’articolo 19 introduce al comma 1 alcune misure enforcement del divieto, per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia e i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali. L’articolo, inoltre, interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale su sua richiesta. In virtù della novella, il cliente finale può esercitare l’opzione di ricevere in via elettronica informazioni, non solo sulla fatturazione e sulle bollette, ma anche sul nome dell’intermediario con cui è stata sottoscritta l’offerta. L’articolo 20 reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle scatole nere, prevedendo un divieto di inserire clausole che impediscano o limitino all’assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto, ovvero che prevedano penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse, un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere e un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati.

L’articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). L’articolo 22 affida all’Ivass la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’articolo 23 introduce nel Codice del consumo una misura di contrasto alla pratica commerciale nota come riporzionamento, prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall’immissione in commercio, del prodotto in questione.

L’articolo 24 prevede che i clienti domestici vulnerabili dell’energia elettrica possano chiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al servizio a tutele graduali, secondo modalità la cui individuazione è demandata ad Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). L’articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione nel registro informatico delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente Ncc. L’articolo 26 reca una delega al governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata in dehor. L’articolo 27 reca modifiche al codice dell’ambiente, ai fini di precisare che è sempre possibile costruire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio che siano relativi a più filiere.

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Il capo III reca disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa. L’articolo 28 interviene sulla disciplina della start-up innovativa, dettata dallo Start-up Act. In particolare, il comma 1 aggiungere ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa, introducendo il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa e specificando, nell’ambito del requisito secondo cui la start-up innovativa deve avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi e innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalenti di agenzia e consulenza. L’articolo in questione introduce dei requisiti specifici essenzialmente provanti la dinamicità e l’evoluzione delle imprese ai fini della permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino ai cinque anni complessivi. Consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni sino a un massimo di quattro anni per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza dei requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell’impresa. Mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli interventi di start-up innovative.

L’articolo 29 prevede che le start-up più innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanere oltre il terzo anno, a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo start-up act. L’articolo 30 introduce modifiche al quadro definito degli incubatori certificati previsto dallo start-up act. In particolare, vengono incluse le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato. L’articolo 31 reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle start-up innovative. In particolare, viene delimitato l’ambito di applicazione degli incentivi all’investimento in start-up innovative, ivi inclusi quelli in regime di de minimis, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi (Piccole e medie imprese) e innovative.

L’articolo 32 introduce un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati. L’articolo 33 reca delle norme dirette a incentivare gli investimenti in start-up innovative. Nello specifico, stabilisce quali condizioni di accesso al regime di non imponibilità per redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di fondi per il venture capital, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, casse di previdenza private o nella forma dei fondi di pensione. L’articolo 34 dispone che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il funzionario telematico dello sportello unico per le attività produttive (Suap). L’articolo 35 modifica il Testo unico dell’immigrazione al fine di favorire l’ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimenti nel capitale di fondi di venture capital. L’articolo 36 è volto a sospendere l’efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all’avvio di nuove attività in strutture preesistenti e di accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. L’articolo 37 reca disposizioni volte all’estensione del limite del 5 per cento alle commissioni a carico degli esercenti, a tutti gli accordi comunque denominati stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. L’articolo 38 novella la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende da parte delle Regioni e delle Province autonome ai fini della lavorazione del plasma raccolto nei servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati. Infine, nel capo IV, l’articolo 39 reca le disposizioni finanziarie per assicurare la copertura del provvedimento e il 40 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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